Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28767 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Giglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7575-2014 proposto da:

ACQUE DUCA DI MISTERBIANCO DI C.C.S. & C.

S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

SALVATORE TRIGILA, GREGORIO LO PRESTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE PAPPALARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 274/2007.

Fatto

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Catania, con sentenza nr. 768 del 2006, rigettava la domanda proposta da R.F. nei confronti di Soc. Acque Duca di Misterbianco di C.C. e C. sas, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze di retribuzione;

la Corte di Appello di Catania – investita con gravame di R.F. -, in parziale accoglimento dell’appello, condannava, invece, la società in epigrafe al pagamento della complessiva somma lorda di Euro 35.002,23, di cui Euro 2.152,10 per differenze di trattamento di fine rapporto (di seguito TFR), oltre accessori; compensava, per metà, le spese di lite, regolando le residue in base al principio di soccombenza;

per quanto qui di rilievo, la Corte di appello – diversamente dal giudice di primo grado – escludeva la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e, nel merito, riteneva provato, in relazione agli anni 1997 e 1998, lo svolgimento di un lavoro straordinario e festivo;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Soc. Acque Duca di Misterbianco di C.C. e C. sas, affidato a quattro motivi;

ha resistito con controricorso R.F..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4, e 5, artt. 156 e 159 c.p.c. e nullità della sentenza; parte ricorrente ha censurato la sentenza per aver escluso la nullità del ricorso introduttivo, invece indeterminato e generico nel suo contenuto;

il motivo è infondato;

secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nr. 8077 del 2012; in precedenza v. sul ricorso in materia di lavoro Cass. nr. 15817 del 2004 e di recente, Cass. nr. 7199 del 2018) allorquando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che si sostanzi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito;

il Collegio, in qualità di giudice del fatto processuale, deve poi rammentare come questa Corte abbia più volte affermato che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l’omessa indicazione in modo formale dell’oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto (Cass. nr. 6610 del 2017 da ultimo; ex plurimis: Cass. nr. 3126 del 2011) eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata (Cass. nr. 10154 del 2001; Cass. nr. 12059 del 2003; Cass. nr. 18930 del 2004);

sulla base di quanto precede, nel caso di specie, deve ritenersi che l’atto introduttivo sia pienamente conforme al modello legale, risultando chiaramente espressi sia l’oggetto della domanda (differenze retributive: 1. per mancato riposo settimanale, con relativo risarcimento; 2. per lavoro prestato nei giorni festivi; 3. per lavoro straordinario; 4. per riliquidazione del TFR) sia gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, anche attraverso il riferimento ai documenti allegati (risulta invero dedotto lo svolgimento di un rapporto di lavoro e di questo sono indicati in domanda: i periodi in relazione ai quali vi è richiesta di condanna, gli orari di lavoro e la relativa distribuzione, il CCNL applicato al rapporto, l’inquadramento professionale; risultano inoltre prodotte, unitamente all’atto introduttivo, tutte le buste paga afferenti al periodo controverso);

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 115 c.p.c. ed – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza;

si imputa alla Corte di appello di aver ammesso solo la prova orale richiesta dal lavoratore e di aver, invece, del tutto omesso di pronunciare sulla propria istanza di ammissione della prova per testi, formulata nella memoria di primo grado e reiterata in sede di appello;

il motivo è inammissibile;

la mancata indicazione, in ricorso, del contenuto dei capitoli di prova che si assumono non ammessi rende il motivo carente di specificità, impedendo alla Corte di verificare la decisività degli stessi;

in ogni caso deve, a tal riguardo, considerarsi che nel giudizio di appello, la parte appellata vittoriosa in primo grado, non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammissione della prova (Cass. nr. 3376 del 2011; Cass. n. 22687 del 2009; Cass. nr. 12366 del 2003);

nella fattispecie, non è trascritta integralmente la memoria di costituzione in appello; nei passaggi della stessa riprodotti in ricorso emerge piuttosto la generica riproposizione, in appello, delle “richieste” svolte in primo grado che è inidonea ad assolvere l’onere in oggetto;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 115,116 e 414 c.p.c. nonchè nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per aver la Corte di appello attribuito somme non richieste dal lavoratore;

il motivo è fondato;

la sentenza ha riconosciuto, alla stregua dei conteggi elaborati dal CTU, la somma complessiva di Euro 35.002,23 (di cui Euro 2.152,10 a titolo di differenze per trattamento di fine rapporto ed il residuo “per lavoro supplementare e/o straordinario”, cfr. pag. 5 sentenza impugnata); tuttavia, in detto importo, come emerge agevolmente dalla relazione di consulenza trascritta in ricorso e prodotta in atti, sono comprese anche somme a titolo di lavoro ordinario non richieste con il ricorso introduttivo; la sentenza è, dunque, incorsa nell’errore di ultrapetizione denunciato e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, procederà alla rideterminazione del dovuto nel rispetto delle presenti considerazioni; al giudice di rinvio è demandato anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione;

resta assorbito il quarto motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettato il primo, inammissibile il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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