Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28765 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28765 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 8807-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 30/12/2013

t..

– ricorrenti contro
D’AMORE ERNESTO;
– intimato –

SEZIONE DISTACCATA di AIROLA, depositata il 10/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE

Ric. 2012 n. 08807 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 755/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

R.g.n. 8807-12 (ud. 5.12.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 755 del
10 ottobre 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti n. 376 del 2009, che aveva accolto la
domanda di Ernesto D’Amore, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta>>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
3
Est. Cdns. Raffaele Frasca

R.g.n. 8807-12 (ud. 5.12.2013)

Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che

all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: «Il potere normativo
secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti
amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
Est. Con . Raffaele Frasca

`……-\

erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto

R.g.n. 8807-12 (ud. 5.12.2013)

dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che,
attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2,
possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di
utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice
condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle
stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione speciale di

legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme
di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore
dell’utente e consumatore».
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione
del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso,
l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di
responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava
introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della
sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G.
anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse
considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339
c.c., soggiungendo, altresì, che «Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella
specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poiché la norma
postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e,
quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una
disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c.» e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto».
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

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Est. Coris Raffaele Frasca

R.g.n. 8807-12 (ud. 5.12.2013)

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant’Agata

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de

quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del
Giudice di Pace di Sant’Agata dei Goti e rigetta la domanda di Ernesto D’Amore.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Ernesto D’Amore alla rifusione alla
ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento
per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 5 dicembre
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dei Goti, debba essere rigettata.

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