Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28764 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27950/2013 proposto da:

B.R.M., (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato IGNAZIO CUCCHIARA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO 130, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO LINO, giusta delega in

atti;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’ avvocato GIOVANNI IACONO MANNO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

COMITATO CONSULTIVO ZONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

AUSL/(OMISSIS) AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1176/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2013 r.g.n. 1378/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato IGNAZIO CUCCHIARA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Palermo, riformando con sentenza n. 1176/2013 la contraria pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha rigettato la domanda con cui la Dott.ssa B.R.M. aveva chiesto accertarsi, nei riguardi della A.S.L. n. (OMISSIS) di Agrigento e del relativo Comitato Zonale dei Medici Specialisti, il proprio diritto all’assegnazione dei turni di dermatologia presso l’ambito di Agrigento, assegnati in sede amministrativa alla Dott.ssa T.P.G..

La Corte territoriale riteneva che la priorità per l’attribuzione di nuovi turni a favore di chi già esercitasse l’attività ambulatoriale nel medesimo ambito zonale, stabilita dall’art. 23 lett. a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici Specialisti, riguardasse anche chi già esercitava la specifica attività con riferimento a tale ambito ed in altri ambiti della stessa Regione o in ambiti confinanti di altra Regione, mentre la priorità recessiva di cui alla lettera b) riguardava chi esercitasse solo in diverso ambito rispetto a quello di assegnazione dei nuovi turni.

2. La Dott.ssa B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte siciliana, con due motivi, resistiti con controricorso dalla T. e dalla ASProvinciale di Agrigento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi propongono, con diverso taglio (violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, per implausibilità della motivazione) ed attraverso un’unitaria formulazione, una lettura della norma collettiva che regola la fattispecie diversa da quella fatta propria nella sentenza impugnata, sostenendo che la priorità di cui alla lettera a) spettasse solo a chi esercitasse attività ambulatoriale esclusivamente nell’ambito zonale cui si riferiva la pubblicazione dei turni disponibili e non dunque a chi esercitasse tale attività in quell’ambito zonale, ma anche in altro ambito zonale.

2. Ciò posto, sono intanto da ritenere infondate le eccezioni preliminari avanzate dalle contro ricorrenti.

Non può infatti condividersi l’assunto secondo cui, nel proporre censura di legittimità per violazione delle regole inerenti l’interpretazione della contrattazione (qui, collettiva), la mancata specificazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati comporterebbe l’inammissibilità del motivo di ricorso.

In passato si è ripetutamente affermato che “gli accordi collettivi nazionali per l’uniforme trattamento economico e normativo, nell’intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell’ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l’intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria” (Cass. 12 settembre 2006, n. 19511; Cass. 10 maggio 2005, n. 9721).

La disciplina degli Accordi Collettivi riguardanti i medici convenzionati è poi parzialmente mutata, ma le conclusioni giuridiche sono identiche.

Infatti il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 1, nel disciplinare tali Accordi, fa rinvio alla L. n. 412 del 1992, art. 4, comma 9, che stabilisce le regole cui l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni deve attenersi nel provvedere a introdurre il procedimento di contrattazione collettiva, mentre il D.L. n. 81 del 2004, art. 2-novies, conv. con mod. in L. n. 138 del 2004, prevede che l’Accordo Nazionale consequenziale sia “reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3”.

Nonostante tale diverso iter procedimentale, non vi è da dubitare che tale Accordo Nazionale mantenga la valenza normativa.

Come precisato da Cass. S.U., 7 gennaio 2014, n. 67, “in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, richiamate dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-nonies, convertito in L. 26 maggio 2004, n. 138, costituiscono principi fondamentali cui la legislazione provinciale (che era interessata nel caso ivi da decidere, n.d.r.) è tenuta ad uniformarsi, per cui il contenuto degli accordi collettivi nazionali dalle stesse previsti contengono principi generali di regolazione del rapporto di lavoro a livello nazionale” valenza cui si riconnette inevitabilmente la qualificazione di tali Accordi come fonti di diritto e non come atti di portata meramente negoziale.

Da quanto sopra deriva pianamente, in coerenza con il pregresso e menzionato orientamento (Cass. 19511/2006 cit.; Cass. 9721/2005, cit.), che tali Accordi Collettivi non soggiacciono nè ad oneri di produzione, nè, per le censure che attengono alla loro interpretazione, ad oneri di specificazione sotto il profilo del criterio ermeneutico violato, tutto rientrando nell’ambito delle necessarie conoscenze giudiziali (iura novit curia) e delle regole di interpretazione proprie delle fonti del diritto.

3. Parimenti infondato, anche su tali premesse logico-giuridiche, è l’assunto secondo cui il ricorso sarebbe carente sotto il profilo delle argomentazioni critiche, in quanto è evidente che, a fronte di un dato di rango normativo, la censura con cui si propone una diversa interpretazione è in re ipsa ed è sufficientemente integrata attraverso la prospettazione della differente lettura propugnata, tutto il resto (ovverosia la maggiore o minore ampiezza del ragionamento) attenendo a meri profili difensivi e non di ammissibilità dell’impugnazione.

4. Venendo quindi al merito, il ricorso, ad avviso del collegio, merita accoglimento.

L’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, nel testo applicabile ratione temporis nell’anno 2006 cui risalgono le vicende di causa, prevedeva, per quanto qui interessa che “per l’attribuzione dei turni comunque disponibili (…), l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità: a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità o area professionale esercitata, svolga nel solo ambito zonale in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (…); b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione”.

In fatto risulta che la B., odierna ricorrente, fosse titolare di precedenti incarichi solo nell’ambito zonale di Agrigento, che era quello interessato all’attribuzione dei turni, mentre la T. era titolare di turni anche nell’ambito zonale di Palermo.

Risulta altresì che la Asl di Agrigento ha attribuito i turni disponibili alla T., riconoscendole la priorità di cui alla lettera a) cit., e non alla B..

Secondo la Corte d’Appello il criterio di priorità di cui alla lettera a) riguarderebbe chiunque già svolga attività nell’ambito zonale per il quale vi siano da attribuire nuovi turni, a prescindere dal fatto che sia svolta attività anche in un diverso ambito zonale della stessa Regione, mentre la priorità (subordinata) di cui alla lettera b) riguarderebbe chi già svolga attività soltanto in un diverso ambito zonale della stessa Regione e da ciò deriverebbe il diritto alla priorità poziore anche per la T., per quanto essa svolgesse attività non solo nell’ambito di Palermo, ma anche in quello di Agrigento in cui si situavano i turni da assegnare.

La normativa regolamentare-collettiva sopra richiamata tuttavia non si presta ad essere intesa come sostiene la Corte territoriale.

Se infatti il richiamo, nella lettera a) e nella lettera b) all’esercizio “esclusivamente” (lettera a) o “in via esclusiva” (lettera b), riferendosi all’attività ambulatoriale, sta a ribadire la necessità che ciascun medico eserciti in sede ambulatoriale convenzionata rispetto ad una sola branca o area professionale, la precisazione, contenuta nella lettera a), che l’attività sia svolta “nel solo ambito zonale in cui è pubblicato il turno” non tollera alcuna diversa interpretazione se non quella per cui la priorità era attribuita a chi esercitasse in tale ambito zonale e non a chi esercitasse anche in altra sede territoriale.

La dizione “solo”, non a caso poi eliminata con le modifiche del 2009 proprio al fine di ampliare l’ambito della priorità di cui alla lettera a), non si spiega altrimenti se non con l’attribuzione di quella priorità, nella versione 2005 dell’Accordo Collettivo, a chi esercitasse nell’ambito zonale interessato dagli ulteriori turni e non a chi esercitasse anche altrove, sicchè la formulazione letterale è tale proprio da evidenziare la ricorrenza di quel requisito di assenza di incarichi in altri ambiti zonali, che apoditticamente la Corte distrettuale ritiene, in contrasto con la lettera della previsione, di non potersi evincere dal tenore della disposizione (lettera a) in esame.

A fronte di tale inevitabilità della interpretazione letterale, non hanno rilievo, se non in quanto scaturite in successivi Accordi di interpretazione autentica assunti con le medesime forme delle originarie pattuizioni (che non risultano esservi stati) o nella menzionata modificazione dell’Accordo Collettivo (qui però non operante ratione temporis), le diverse opinioni manifestate dalla S.I.S.A.C. (delegazione di parte pubblica per i rinnovi contrattuali: L. n. 412 del 1991, art. 4,comma 9) o dal sindacato dei medici convenzionati.

5. Pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinchè giudichi sulla controversia facendo applicazione dell’interpretazione qui affermata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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