Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28762 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19069-2010 proposto da:

DG ALARM SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA

MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLELLA MARZIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORABITO DOMENICO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLINA MARCO EUGENIO,

giusta procura ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

G.D. già titolare della cessata Impresa Individuale DG

Alarm di G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avv. STEFANO MASTROLILLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. TRAVERSO CARLO,

giusta delega a margine del ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 233/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

9.3.2010, depositata il 8/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per il controricorrente (sig. S.F.) l’Avvocato

Filippo Tornabuoni che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

“Con distinti ricorsi la DG Alarm srl e G.D. chiedono che sia cassata la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 233 del 2010, pubblicata il giorno 8 aprile 2010, che ha rigettato l’appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Alessandria aveva: 1) dichiarato che il rapporto di lavoro di S.F. era iniziato nel gennaio 2002; 2) dichiarato la illegittimità del licenziamento del lavoratore avvenuto due giorni prima della cessione di azienda dall’impresa individuale del G. alla DG Alarm srl. 3) ed aveva condannato le due convenute in solido ai sensi dell’art. 2112 c.c., sia al pagamento delle differenze retributive richieste sia della indennità, quantificata in quattro mensilità, per il licenziamento illegittimo (in regime di tutela obbligatoria).

I ricorsi hanno contenuto identico.

Con il primo motivo si denunzia contraddittorietà o illogicità della motivazione, in subordine insufficienza della stessa. Con il secondo motivo si denunzia mancanza o insufficienza della motivazione.

Nell’esposizione però non si specificano i fatti sui quali la motivazione presenterebbe questi vizi, nè perchè gli stessi sarebbero controversi e decisivi, nè perchè la motivazione sarebbe contraddittoria, mancherebbe o sarebbe insufficiente. Il ricorso è pertanto inammissibile per mancanza di specificità e comunque perchè le censure mosse alla decisione, concernendo la valutazione della prova fatta dai giudici di merito, nonchè la valutazione di attendibilità dei testi fatta dalla Corte, pongono questioni prettamente di merito che non possono essere considerate in sede di giudizio di legittimità”.

Il collegio condivide il contenuto della relazione, e osserva ulteriormente che la maggiore attendibilità attribuita al teste Sc. in ordine alla data di inizio dell’attività lavorativa, si fonda su di un dato plausibile, quale la circostanza che il teste venne sostituito dallo S. allorchè partì per militare. Il maggior peso dato a questa testimonianza rispetto a quella del T. è spiegato dalla Corte di merito con talune imprecisioni, incertezze e insufficienze delle dichiarazioni rese. Si tratta quindi di giudizio espresso nell’ambito delle facoltà riservate al giudice del merito, non censurabile perchè ampiamente motivato con logica e coerenza. La circostanza poi che lo Scambiati non avesse esperienza specifica nel settore in cui avrebbe lavorato e che per tal motivo all’inizio operava affiancato da altro dipendente e frequentava un corso da apprendista un giorno alla settimana, è stata ritenuta giustamente dalla Corte d’appello non decisiva, perchè l’instaurazione di un rapporto di lavoro non può escludersi per il fatto che un elettricista, qual era lo S., abbia bisogno di orientarsi nelle nuove incombenze.

I ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e Euro 3000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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