Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28761 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17751-2010 proposto da:

F.F. (OMISSIS), M.U. (OMISSIS),

MI.PI. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), G.D. (OMISSIS), P.

R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO, che

li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE UGO BORDONI IN LIQUIDAZIONE in persona del Commissario

Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2,

presso lo studio dell’avvocato CARPIO ERNESTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDAZIONE UGO BORDONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1260/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.2.09, depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

C.M., F.F., G.D., Mi.

P., M.U. e P.R. hanno proposto ricorso per cassazione contro la (vecchia) Fondazione Ugo Bordoni in persona del commissario liquidatore, e nei confronti della (nuova) Fondazione Ugo Bordoni in persona del presidente p.t., avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n 1260/09 pubblicata il 7 luglio 2009.

La (vecchia) Fondazione Ugo Bordoni in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre la omonima nuova Fondazione non si è costituita.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Successivamente è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con allegato atto di transazione.

L’atto di transazione risulta sottoscritto da tutti i sei ricorrenti e dal presidente della nuova Fondazione, Enrico Manca, con espressa dichiarazione che gli effetti di essa si intendono estesi anche alla vecchia Fondazione in liquidazione.

L’atto di rinuncia al ricorso è invece sottoscritto dai soli C., G., F. e Mi. e risulta notificato a richiesta del loro difensore, avv. Antonio Caiafa, alla nuova Fondazione.

Il ricorso può essere dichiarato estinto solo per i quattro ricorrenti da ultimo indicati, mentre analoga pronuncia non può essere emessa per M. e P. che non hanno sottoscritto l’atto di rinuncia. Nondimeno per costoro è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione dell’intervenuta transazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi la sopravvenuta inammissibilità del loro ricorso.

Le spese possono compensarsi tra tutte le parti, avendo l’accordo investito anche tale aspetto della vertenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra C.M., G. D., F.F. e Mi.Pi., da una parte, e la vecchia e nuova Fondazione Ugo Bordoni, dall’altra. Dichiara inammissibile il ricorso tra M.U. e P.R., da una parte, e le medesime Fondazioni, dall’altra. Compensa le spese tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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