Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28761 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5921-2013 proposto da:

A.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL CORSO 117, presso lo studio dell’avvocato ALDO TONELLO,

rappresentato e difeso dà’avvocato DOMENICO PALMA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, quale

successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P. in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

((OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4555/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/08/2012, R.G.N. 670/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4555/2012, ha respinto l’appello proposto dall’l’INPS quale successore dell’INPDAP ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 21, comma 1 conv. in L. n. 214 del 2011) avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale nei confronti di A.A., già dipendente di Agensud transitato al Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato a seguito della soppressione dell’Agenzia (L. 19 dicembre 1992, n. 488, art. 2) e collocato in quiescenza il 30 novembre 1994, avente ad oggetto la domanda tesa ad ottenere la condanna dell’ente previdenziale alla restituzione della contribuzione eccedente rispetto alla riserva matematica ai fini pensionistici al momento del transito avvenuto il 13 ottobre 1993, oltre ad accessori;

che la Corte territoriale, superate le questioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, ha accolto l’appello, ritenendo che il D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4, introdotto dal D.L. n. 32 del 1995, art. 9 conv. in L. n. 104 del 1995, non poteva fondare il diritto dell’ ex dipendente posto che il tenore testuale della disposizione indicava chiaramente che i contributi da restituire, laddove non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali, erano solo quelli trattenuti a carico dei lavoratori e non quelli posti direttamente a carico del datore di lavoro;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione A.A. con tre motivi;

l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione e con lo stesso si intende criticare la sentenza impugnata laddove la stessa non ha accolto l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello;

il motivo si incentra sulla considerazione che, a fronte della strutturata motivazione della sentenza di primo grado che aveva esaminato gli aspetti dell’obbligo restitutorio dell’INPDAP, della misura dell’eccedenza destinata alla restituzione e dell’entità dell’eccedenza stessa, l’appello si era limitato a contestare la valenza probatoria attribuita al mandato dell’INPS di trasferimento del montante contributivo, l’assenza di formali conteggi del Ministero presso cui il ricorrente aveva prestato servizio e la non restituibilità dei contributi eccedenti nella quota parte di cui si era fatta carico l’amministrazione;

il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 437 c.p.c. ed insufficiente motivazione in relazione alla circostanza che solo in appello la difesa dell’Inpdap aveva dedotto di aver estinto il debito restitutorio producendo un decreto ministeriale che avrebbe calcolato la contribuzione da restituire a cui si era conformato, non essendo prevista la restituzione anche della contribuzione non utilizzata versata dalla datrice di lavoro;

il primo motivo è infondato giacchè, anche a voler tralasciare la considerazione che questa Corte di legittimità (Cass. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012) ha espresso il principio secondo il quale il ricorrente, che (come nella fattispecie) denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 414 c.p.c. nonchè la omessa ed insufficiente motivazione circa la mancata declaratoria della nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i detti motivi formulati dalla controparte ed il motivo in esame, invece, li riassume soltanto, va considerato che al fine di intaccare la decisione del primo giudice ed evitarne il passaggio in giudicato è sufficiente il profilo del gravame relativo alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4;

si tratta, come è evidente, di un profilo di puro diritto che concerne l’identificazione della contribuzione eccedente dopo la ricongiunzione che costituisce momento centrale dell’accertamento oggetto del giudizio per cui non solo l’aver dedotto tale aspetto è sufficiente a specificare il motivo d’appello perchè di per sè capace di sovvertire l’esito del giudizio di primo grado, ma non può neppure dubitarsi, ai fini del rigetto del secondo motivo, che la relativa questione possa essere efficacemente sollevata per la prima volta in appello o in via officiosa;

il terzo motivo addebita alla sentenza impugnata la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4 introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 1995, art. 9 conv. in L. n. 104 del 1995 che dispone: “Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali”;

il motivo è infondato, come già affermato recentemente da questa Corte di cassazione n. 7319 del 2018, posto che questa Corte di legittimità ha espresso un consolidato orientamento secondo cui (cfr. Cass. sentt. 27 maggio 2010 n. 12959 e 9 dicembre 2010n. 24909; 19 maggio 2015 n. 16689, nonchè Cass. ord. 29 dicembre 2011 n. 29910) il tenore letterale della disposizione indicata presenta carattere eccezionale e quindi è di stretta interpretazione, in ragione del fatto che la regola, nell’ambito del sistema previdenziale generale obbligatorio, è piuttosto quella della solidarietà ex art. 38 Cost., la quale porta ad escludere in via di principio la necessaria restituzione dei contributi legittimamente versati ma inutilizzabili per la maturazione del diritto a pensione (cfr. anche Cass. 29 ottobre 2001 n. 13382 e Corte Cost. sent. 31 luglio 2000 n. 404);

dunque, dalla natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma invocata deve trarsi l’ulteriore corollario della individuazione della contribuzione possibile oggetto di restituzione, in quella effettivamente versata dal dipendente e non già della parte dell’onere contributivo assolto dall’ente datore di lavoro, posto che secondo un generale principio del nostro sistema delle assicurazioni sociali, improntato al criterio solidaristico, non esiste in via generale il diritto alla restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale (cfr., con riferimento ad altre previsioni normative, Cass. n. 10649 del 1990, Cass. ord., n. 16419 del 2014, Cass. n. 4470 del 2015, Cass. n. 4471 del 2015; Cass. n. 19469 del 2015), per cui, quando la legge dispone la liquidazione di tali contributi, o di una parte di essi, si è in presenza di un beneficio attribuito all’interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, nè restitutorio;

ciò significa che l’ammontare della restituzione non coincide necessariamente con l’integralità di quanto versato, ma dipende dalla specifica previsione normativa che la dispone;

nel caso in esame, la finalità della previsione, alla quale occorre avere riguardo, è quella di consentire al dipendente transitato presso il Ministero, nell’arco temporale sopra indicato, che ha optato per il ricongiungimento presso la nuova posizione assicurativa della contribuzione relativa al periodo di lavoro prestato presso Agensud, di ottenere la restituzione dei contributi dallo stesso versati sole se tali contributi non siano da computare ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali;

la disposizione vuole consentire la compensazione della posizione sfavorevole in cui si sono venuti a trovare i soggetti che, sul piano del trattamento previdenziale, non fruiscono dei vantaggi riconosciuti dalla medesima legge al personale cessato definitivamente alla data del 12 ottobre 1993 (e quindi in data non molto lontana dalla loro) e non possono vantare prospettive di consolidamento e sviluppo nel tempo del nuovo assetto del rapporto previdenziale, come chi potè proseguire il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione oltre la data indicata del 9 febbraio 1995;

tale effetto è certamente realizzato attraverso la restituzione dei contributi legittimamente versati dal dipendente mentre, se si dovesse accedere alla tesi sostenuta dal ricorrente, si otterrebbe il diverso risultato di attribuire ai soggetti indicati dalla norma in esame una misura premiale e non compensatoria che non troverebbe valida giustificazione a fronte della portata generale del principio di divieto di restituzione della contribuzione legittimamente versata e non utilizzata;

dunque, il ricorso va rigettato;

la mancanza di specifici precedenti di legittimità all’epoca di proposizione del ricorso determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

l’esito del ricorso integra i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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