Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28760 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7783-2018 proposto da:

BRESCIA SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso

lo studio dell’avvocato ZAMPAGLIONE ARISTIDE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.L., M.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA, 318, presso lo studio dell’avvocato CAPPUCCILLI

VITTORIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GOFFI

DANIELE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1161/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1161 del 14 agosto 2017 la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione a precetto promossa dall’odierna ricorrente;

– che si difendono con controricorso C.L. e M.T..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte riconosciuto, senza fornire indicazione degli elementi da cui ha tratto il suo convincimento, la legittimazione ad azionare il credito, di cui era titolare una società poi cancellata dal registro delle imprese, a coloro che erano della stessa soci al momento di tale cancellazione;

– che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo;

– che la sentenza impugnata, non notificata, risulta essere stata pubblicata in data 14 agosto 2017;

– che, dunque, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva il 14 febbraio 2018, mentre il ricorso è stato notificato il 28 febbraio 2018 a mezzo posta elettronica certificata;

– che infatti “nelle cause di opposizione all’esectkione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e 92 dell’ordinamento, giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai di impugna pione” (Cass. 17328/2018);

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore solidale dei controricorrenti, della somma di Euro 3.000,00, oltre ad Euro 100 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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