Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2876 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30364-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CO.GE.FER. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO MARTELLI;

– controricorrente –

contro

CO.GE.FER. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO MARTELLI;

– ricorrente successiva –

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

– intimata –

avverso la sentenza n. 1733/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e quello incidentale proposto dalla società Costruzioni Generali ferroviarie srl, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di intimazione relativo al pagamento di tributi erariali.

Secondo la CTR Equitalia sud spa non aveva contestato, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, l’avvenuto adempimento del piano di rateizzazione del debito al quale era stata ammessa la società, potendo le successive memorie unicamente illustrare le eccezioni tempestivamente dedotte. Nel caso di specie il mancato assolvimento da parte di Equitalia dell’onere di specifica contestazione dei fatti posti a base del ricorso con la prima difesa aveva determinato che la prova dell’avvenuta rateizzazione del debito ed il regolare pagamento delle rate dovevano considerarsi fatti pacifici e non più suscettibili di prova contraria. Nemmeno poteva essere presa in considerazione la questione dell’utilizzo della compensazione sollevata solo con le controdeduzioni, avendo la proposizione della stessa con le memorie ampliato inammissibilmente l’oggetto del giudizio in violazione del diritto di difese della parte ricorrente. Peraltro, secondo la CTR era mancata la prova da parte dell’agente della riscossione, delle eccezioni sollevate, avendo la contribuente dimostrato il pagamento delle singole rate mediante compensazione e in parte in contanti, incombendo sull’amministrazione la dimostrazione che tali pagamenti in contanti non fossero stati sufficienti al saldo delle cartelle per i crediti non erariali facenti parte di ciascuna rata. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle entrate Riscossione, affidato il primo ad un motivo e la CO.GE.FER srl, affidato a due motivi (concernenti unicamente il regime delle spese processuali).

La CO.GE.FER ha pure depositato controricorso, resistendo al ricorso dell’Agenzia ader. La CO.GE.FER srl ha poi depositato memoria.

I ricorsi vanno riuniti, riguardando la medesima sentenza resa dalla CTR dovendosi considerare, in relazione ala priorità temporale, il ricorso dell’Agenzia delle entrate Riscossione come ricorso principale e quello della CO.GE.FAR srl successivamente spedito come ricorso incidentale (cfr. Cass. n. 5695/2015).

Esaminando il ricorso principale proposto da ADER con il quale si prospetta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2697 c.c.. Secondo l’Agenzia delle entrate – Riscossione la CTR avrebbe errato nel non riconoscere che l’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione gravava sul debitore, costituendo mere difese del creditore le deduzioni in ordine all’adempimento ed inefficacia del mezzo di pagamento impiegato.

La società contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando altresì memoria.

La censura è fondata e assorbe l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente, attinente al regime delle spese processuali.

Occorre anzitutto sgombrare il campo dall’eccezione di giudicato interno prospettata dalla CO.GE.FER srl e ribadita in sede di memoria laddove si assume che la sentenza di prime cure avrebbe affermato la fondatezza del ricorso della parte contribuente sul principio di non contestazione sulla base di un autonomo capo di decisione non impugnato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Orbene dall’esame della sentenza di primo grado- prodotta dalla stessa COGEFER, non si evince affatto che il primo giudice abbia agganciato la motivazione della decisione favorevole alla parte contribuente al principio di non contestazione, semmai fondando la pronunzia sulla circostanza che l’Agenzia aveva tardivamente prospettato elementi idonei a paralizzare il ricorso della parte contribuente senza tuttavia che gli elementi indicati potessero giustificare una ratio decidendi autonoma rispetto a quella fondata sul divieto di avanzare eccezioni processuali e di merito oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, al quale ha fatto esplicito riferimento la medesima pronunzia.

Ciò posto, il motivo è fondato.

Ed invero, ha errato la CTR nel ritenere che le contestazioni concernenti il regolare pagamento del piano di rateizzazione al quale era stata ammessa la contribuente potessero integrare eccezioni in senso stretto da far valere nei termini di deposito dell’atto di costituzione in giudizio fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23.

Va premesso che a fronte del dedotto inadempimento del piano di rateizzazione da parte dell’agente della riscossione incombeva sul soggetto contribuente l’onere di dimostrare il regolare adempimento dello stesso secondo le scansioni temporali a suo tempo fissate nel provvedimento che aveva autorizzato detto beneficio, tanto discendendo dai principi giurisprudenziali espressi da questa Corte con riguardo al tema della prova dell’inadempimento o dell’adempimento a carico, rispettivamente del creditore e del debitore – cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 8615 del 12/04/2006, Cass. n. 15659/2011 -.

Va poi aggiunto che l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito – cfr. Cass. n. 23046/2016 -.

Non è poi inopportuno ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonchè di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32. – cfr. Cass. n. 6734/2015, Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 14638/2019 -.

Peraltro si è ancora precisato che il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, nè supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il “thema decidendum” ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda -cfr. Cass. n. 9732/2016 -. Sicchè nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio – cfr. Cass. n. 19806/2019 -.

Orbene, applicando i superiori principi al presente giudizio, risulta evidente come la CTR abbia errato nel ritenere che le contestazioni effettuate dall’agente della riscossione circa l’ammissibilità della compensazione fossero inammissibili perchè non contenute nell’atto di costituzione tempestivamente prodotto, nel quale l’agente aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato, peraltro contestando quanto dedotto dalla parte ricorrente, come pure riconosce la CO.GE.FER. nel controricorso(pag. 4). Tanto consente infatti di escludere, per un verso, che vi sia stato un ampliamento del tema d’indagine demandato al giudice di merito in relazione al proposto ricorso della parte contribuente, sulla quale incombeva l’onere di provare i presupposti che avrebbero potuto giustificare l’avvenuto adempimento del piano di rateizzazione e, conseguentemente, l’illegittimità dell’atto impugnato emesso sulla base della ritenuta decadenza del beneficio in favore del contribuente – cfr. Cass. n. 13133/2018 sul tema degli effetti del mancato adempimento del piano di rateizzazione regolato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, e come modificato dalla L. n. 311 del 2004 -.

In definitiva, la CTR ha errato non solo nel ritenere inammissibili le deduzioni esposte dall’Agente nel corso del giudizio di merito ed in epoca successiva alla costituzione nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, anche sotto il profilo della non compensabilità di alcuni crediti del contribuente con le somme dal medesimo dovute, non involgendo queste nuove eccezioni ma soltanto la specificazione delle ragioni esposte a sostegno del rigetto del ricorso del contribuente. Ha altresì errato il giudice di merito nel ritenere che fosse l’agente a dovere dimostrare l’avvenuto pagamento nei termini e il rispetto del piano di rateizzazione che, per converso, avrebbe dovuto dimostrare la società contribuente.

Non persuasive appaiono le prospettazioni difensive esposte dalla CO.GE.FER in memoria che muovono dall’idea che la non contestazione di un fatto si debba valutare con esclusivo riferimento al primo atto difensivo, scontrandosi tale affermazione con la possibilità di formulare mere difese anche in grado di appello.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, assorbito l’esame del ricorso proposto dalla CO.GE.FER. srl, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Riunisce i ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e dalla CO.GE.FER srl.

Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, assorbito quello proposto dalla società contribuente.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA