Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2876 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2876 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 7306-2016 proposto da:
RANIERI DANILO,elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO) BANCHINI;

– ricorrente contro
CREDITO BERGAMASCO S.P.A. (1E00218400166, fusa per
incorporazione per atto di fusione nella società Banco Popolare S.C.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato iù ROMA, VIA COSI IZ.1 A n.5, prc .3o lo s tudio
dell’avvocato LAURA TRIC1-.RR1, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO) CREMASCHI;

controricorrente

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 1043/2015 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente
del Tribunale di Bergamo, condannando l’appellante sig. Danilo
Ranieri, in qualità di fideiussore della Co.vi.r Fish s.r.1., a pagare in
favore del Credito Bergamasco s.p.a. la somma di C 34.224,10, per
saldo debitore del conto corrente n. 1250, nonché la somma di C
57.423,65, quale credito relativo ad anticipazioni su fatture non
onorate, oltre alle spese e agli interessi;
ha ritenuto, tra l’altro, che la consulenza tecnica d’ufficio, sulla quale il
giudice di primo grado aveva fondato la propria pronuncia ai fini della
prova dell’an e del quantum debeatur, era esente da vizi, essendo stata
eseguita sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta dalle
parti: infatti, come affermato dal cm, l’ulteriore documentazione da lui
acquisita si era rivelata necessaria non già al fine di rispondere ai
quesiti, bensì solo per un migliore espletamento dell’incarico;
conseguentemente, la Corte ha affermato che il credito della banca
relativo al conto anticipi su fatture n. 60033 doveva ritenersi
integralmente provato per l’importo complessivo di C 57.423,65,
corrispondente alla somma degli importi di quattro fatture emesse
dall’appellata e rimaste insolute;
ha, invece, ritenuto che l’importo preteso quale saldo del conto
corrente n. 1250 doveva essere ridotto da C 37.227,55 a C 34.224,10,

Ric. 2016 n. 07306 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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Rilevato che:

giacché il ctu non aveva potuto verificare la sussistenza del debito per
interessi di 2.936,45 e per le spese di 67,00, derivanti dal conto n.
60033, attesa la indisponibilità di documenti ulteriori rispetto a quelli
ritualmente prodotti;
il sig. Ranieri ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha

il ricorrente ha anche presentato memoria;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;
Ritenuto che:
con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2697
cod. civ. e degli artt. 183, comma 6, e 198, comma 2, cod. proc. civ.,
nonché vizio di motivazione, si deduce l’erroneità” della sentenza
nella parte in cui afferma essere provata l’esistenza e l’entità del credito
vantato dalla banca nei confronti della società debitrice principale;
il motivo è inammissibile perché la denuncia dell’omessa produzione
degli estratti del conto anticipi su fatture n. 60033 e della tardiva
produzione di parte degli estratti del conto corrente n. 1250 è generica
e comunque non decisiva;
invero, a fronte della statuizione in fatto della sentenza impugnata,
secondo cui la documentazione ritualmente prodotta era sufficiente a
definire la causa, nel ricorso non viene precisato, anzitutto, quale fosse
esattamente la parte degli estratti del conto corrente mancanti, né il
loro contenuto e le ragioni della loro decisività (la precisazione della
parte mancante degli estratti del conto corrente è inserita soltanto,
tardivamente, nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.);
né ha fondamento la tesi, presupposta dal ricorrente, secondo cui la
produzione integrale degli estratti conto sarebbe sempre necessaria per
Ric. 2016 n. 07306 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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resistito con controricorso l’istituto di credito;

determinare l’esatto ammontare del credito della banca: vero è, invece,
che, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente, tale
necessità si pone solo nel caso — che qui non ricorre — di invalidità
della clausola di interessi ultralegali, data la necessità di ricostruire
l’intero andamento del rapporto depurandolo degli effetti di tale

20693/2016, 13258/2017);
l’inammissibilità dell’unico motivo determina l’inammissibilità del
ricorso;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese
)
4 c oo (
del giudizio di legittimità, che liquida in
ortalle spese forfettarie
nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in C 100,00 e agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017

invalidità (cfr. Cass. 10692/2007, 23974/2010, 21597/2013,

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