Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2876 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11062/2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’Avv.to Giovanbattista

Scordamaglia, del foro di Crotone con studio in Petilia Policastro

Via Arringa 60;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Procura Della Repubblica Di

Catanzaro;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1692/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 2/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Catanzaro in ordine alle istanze avanzate da A.N. nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto durante una manifestazione antigovernativa era stato arrestato e trattenuto ed aveva subito violenti maltrattamenti tanto che, appena rilasciato, aveva deciso di abbandonare il paese dopo aver ritrovato anche sulla strada di casa il corpo del fratello ucciso. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Corte di Appello di Catanzaro in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda narrata e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa esposizione delle ragioni di diritto ed omessa valutazione dei documenti prodotti e delle prove documentali offerte da parte del Giudice Territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6,7,8 in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione del paese di provenienza in relazione alle condizioni per concedere il diritto al rifugio.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave alla vita o alla persona che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo e secondo motivo di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati e devono essere accolti, assorbiti gli altri motivi.

Sul punto deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017; Cass. Sezioni Unite n. 15982/2001).

Ciò posto, va ulteriormente precisato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018; Cass. n. 19150/2016).

Nella fattispecie in esame il ricorrente ha puntualmente allegato una serie di documenti versati in atti sia nella sede processuale del giudizio di primo grado che in quello di appello (3 tessere originali del partito (OMISSIS), lettera di avvocato (OMISSIS) che lo esorta a lasciare il paese; foto del funerale del fratello; denuncia penale nei suoi confronti e notifica del provvedimento di arresto) che documenta la sua condizione il cui esame da parte dei giudici del merito sarebbe stato necessario al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 e di quella sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. b, e per il necessario giudizio di credibilità del racconto e che invece sono stati integralmente ignorati dal giudice di appello. La motivazione resa, dunque, dalla corte territoriale è risultata apodittica e dunque apparente nella parte in cui ha escluso la riconducibilità della descritta fattispecie concreta nel paradigma applicativo dell’invocata normativa protettiva di matrice internazionale, e cioè di quella prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 senza valutare i documenti allegati dal ricorrente se non sommariamente esprimendo un giudizio superficiale di incerta provenienza e una generica valutazione di non attendibilità del racconto.

Infatti, pur senza voler entrare nelle valutazioni attinenti la valenza probatoria dei predetti documenti e le conseguenze sul piano decisorio (che sono rimesse alla cognizione esclusiva dei giudici del merito) deve rilevarsi che la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare i singoli documenti e motivare specificamente per verificare (come detto) la ricorrenza dei presupposti applicativi relativi allo status di rifugiato e della protezione sussidiaria prevista dal sopra indicato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b. I restanti motivi rimangono invece assorbiti. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte di merito anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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