Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28759 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14826/2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA MASSAFRA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO ANTONIO COLUCCIA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1934/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/06/2012 r.g.n. 4938/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Lecce ha rigettato l’appello dell’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, avverso la sentenza che aveva riconosciuto il diritto di B.A., dipendente dell’Istituto con inquadramento in Area B, al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di svolgimento di mansioni corrispondenti al livello C1 e aveva condannato l’Istituto al pagamento della somma di Euro 18.891,00, oltre accessori.

2. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha svolto le seguenti osservazioni:

a) il personale dell’area C “opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo”, mentre all’area B appartiene il personale “impegnato nelle attività delle linee di produzione in cui si articola il processo attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite e nel rispetto delle direttive generali volte al raggiungimento degli obiettivi fissati”;

b) il B. aveva affermato nel ricorso introduttivo di avere provveduto alla liquidazione e al pagamento delle pensioni; alla definizione e revisione dei provvedimenti di trasferimento delle posizioni assicurative verso altre gestioni previdenziali; alle ricongiunzioni, ai riscatti e alla totalizzazione delle pensioni; alla istruzione delle pratiche internazionali; alla prosecuzione volontaria; agli accrediti figurativi; all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

c) la prova testimoniale aveva confermato che il ricorrente, nel periodo dedotto in giudizio (luglio 1996/settembre 1999), si era occupato in via continuativa e autonoma dei procedimenti che gli venivano affidati e, dunque, di tutto l’iter procedimentale della pratiche di sua competenza.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con due motivi. Resiste il B. con controricorso.

4. L’INPS ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i due motivi di ricorso l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL del comparto Enti pubblici non economici del 1998/2001; violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Sostiene che la Corte territoriale non aveva proceduto ad una specifica interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento e dei profili professionali, “normativa…appena accennata in sentenza senza alcuna concreta valutazione”. Deduce che il personale inquadrato in area B, come l’odierno resistente, svolge fasi o fasce di attività con un limitato grado di autonomia, mentre il personale dell’area C è competente a svolgere tutte le fasi del processo, con elevato grado, autonomia e responsabilità.

2. I motivi, connessi fra loro, non meritano accoglimento.

3. In via generale, va osservato che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, recependo una costante norma del pubblico impiego, esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l’automatica attribuzione della qualifica superiore, ma riconosce il diritto del dipendente che le abbia svolte al corrispondente trattamento retributivo. Nell’interpretazione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; tale regola trova applicazione sempre che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. n. 23741 del 17 settembre 2008 e molte altre successive; ex plurimis, Cass. n. 4382 del 23 febbraio 2010).

3.1. L’applicabilità anche al pubblico impiego dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato è stata affermata più volte dalla Corte costituzionale: cfr. sentenze n. 57 del 1989, n. 296 del 1990, n. 101 del 1995, n. 115 e n. 229 del 2003, nonchè ordinanze n. 408 del 1990, n. 337 del 1993 e n. 347 del 1996 (v. pure Cass. n. 13809 del 2015, nn. 6530, 6538, 5288 e 796 del 2014).

4. Tanto premesso, va osservato che nella fattispecie la Corte territoriale ha, innanzitutto, individuato il tratto caratteristico della posizione C1 nel fatto operare strutturalmente nel processo produttivo e di essere competente “a svolgere tutte le fasi del processo”, laddove il personale dell’area B svolge solo attività riferibili a “linee di produzione in cui si articola il processo…”. Ha poi osservato che, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, il B. nel periodo considerato aveva svolto tutte le fasi del processo produttivo relativo alla liquidazione e al pagamento delle pensioni, alla revisione e definizione dei provvedimenti di trasferimento delle posizioni assicurative verso altre gestioni previdenziali, alle ricongiunzioni, ai riscatti, alla totalizzazione, alla istruzione delle pensioni internazionali, alla prosecuzione volontaria, agli accrediti figurativi, oltre alle funzioni relative all’URP. Secondo l’accertamento di fatto dei Giudici di appello, le attività espletate dal ricorrente esaurivano tutto il processo relativo alle pratiche pensionistiche e previdenziali in questione.

5. Orbene, premesso che l’accertamento dell'”intero processo” e delle “fasi” che compongono il processo è questione di merito, implicando un accertamento di fatto relativo all’articolazione delle strutture e dei servizi in cui il dipendente è chiamato ad operare, la relativa indagine ricostruttiva, svolta dai giudici di appello, secondo cui il complesso delle attività svolte dal B. nel periodo dedotto in giudizio integravano l'”intero processo produttivo”, quello relativo alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti enti locali, non è sindacabile dal giudice di legittimità, in quanto assistito da motivazione immune da vizi logici.

6. Ugualmente attengono ad accertamento di fatto, rientrante nel sindacato dei giudici di merito, le questioni relative al livello di complessità delle mansioni e alla capacità di gestire tutte le fasi del ciclo produttivo con margini di iniziativa e di autonomia.

7. Quanto alla presunta erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta della declaratoria contrattuale, va rilevato che la censura è inammissibile, non essendo in alcun modo chiarito per quale motivo l’attività svolta dal B., sebbene atta ad integrare la “responsabilità dell’intero processo” come richiesto dalla declaratoria dell’area C, sarebbe tuttavia caratterizzata da conoscenze, contenuti attitudinali e responsabilità inferiori.

8. Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2. Le spese sono da distrarsi in favore del procuratore, avv. Alfredo A. Coluccia, dichiaratosi antistatario.

9. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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