Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28759 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 07/11/2019), n.28759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5233-2018 proposto da:

FALLIMENTO FOGLIA & C. SAS nonchè del SOCIO ACCOMANDATARIO

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio

dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIGHINI PAOLO;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORI MARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1648/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1648 del 12 luglio 2017 che, a conferma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del fallimento, volta ad ottenere la declaratoria d’inefficacia L.F. ex art. 67 delle rimesse effettuate dalla società in bonis su conti correnti intrattenuti presso una filiale di Banca Monte Parma s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a.;

– che si difende con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a.;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione degli artt. 99,112 e 183 c.p.c., e L.F. art. 67, per non avere il giudice di merito qualificato come rimesse solutorie e, pertanto, revocabili, i giroconti dal conto corrente ordinario ai conti anticipi effettuati, nonchè per aver ritenuto che l’allegazione di tali accrediti ad opera del ricorrente, poichè intervenuta solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., fosse intempestiva;

2) violazione degli artt. 1206 e 1703 c.c. e ss., nonchè L.F., art. 67, perchè la corte di merito ha considerato uno degli accrediti, di cui si chiedeva la revocatoria, come derivante da una cessione di credito con funzione non solutoria, piuttosto che qualificare l’accordo, raggiunto dalla società in bonis ed il controricorrente istituto bancario, come mandato all’incasso, ed ha ritenuto non consistente la riduzione dell’esposizione;

– che il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;

– che, sotto il primo profilo, il giudice di merito solo in un passaggio incidentale della motivazione ha affermato come, con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., l’odierno ricorrente avesse ricondotto un preteso effetto solutorio non più agli accrediti originariamente indicati nell’atto di citazione, bensì a rimesse completamente diverse confluite su un conto corrente differente, assumendo l’esistenza di un collegamento tra tali operazioni di accredito;

– che, dunque, la non tempestività dell’allegazione, pur incidentalmente e ad abundantiam rilevata dal giudice, nella sostanza dal medesimo è stata ritenuta non preclusiva di una pronuncia nel merito della stessa, discendendone pertanto la carenza d’interesse del ricorrente a far valere il vizio di un simile rilievo;

– che, sotto il secondo profilo, il nesso tra versamenti e quelli che vengono qualificati come “giroconti” non è stato ravvisato dalla corte territoriale, che, a seguito dell’accertamento di fatto alla stessa riservato, ha rilevato la grande difformità esistente tra gli stessi per numero, somma, totali e date;

– che questa Corte ha già chiarito in numerose occasioni che i giroconti non costituiscono rimesse revocabili di per sè, dovendo gli stessi presentare, ai fini della loro riconduzione all’ambito di operatività della L.F., art. 67, i relativi presupposti: ma il giudice di merito, nell’esercizio del potere esclusivo di accertamento dei fatti, ha rilevato l’assenza di qualsiasi specifica allegazione e dimostrazione dell’origine dei movimenti registratisi tra il c.d. conto anticipi e il conto corrente ordinario e, dunque, di qualsiasi elemento che potesse rilevare la natura revocabile;

– che il secondo motivo è inammissibile;

– che la parte ricorrente omette, infatti, di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito della natura di mandato all’incasso del contratto in oggetto – il quale riceve, al contrario, nella ricostruzione della sentenza impugnata, la qualificazione “pacifica” di cessione di credito (p. 5) – e, contravvenendo al principio di autosufficienza, non indica in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema deeidendum del giudizio di appello;

– che, dunque, la questione deve reputarsi nuova ed il suo esame precluso a questa Corte: in quanto, secondo il costante insegnamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440), in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema deeidendurn del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989);

– che, del pari, inconferente si palesa il richiamo, contenuto nella memoria depositata dal ricorrente, al principio enunciato da questa Corte (Cass. 9 gennaio 2019, n. 277), la quale ha affermato come la riforma del 2005 abbia espresso la necessità di accertare, caso per caso, che il versamento sia stato riassorbito da successive operazioni di addebito, con un riutilizzo della somma rispondente alle finalità cui assolve il servizio di cassa che il conto corrente bancario è idoneo a svolgere per sua stessa natura: questione non portata affatto all’esame di questa Corte dall’odierno ricorso;

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, di Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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