Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28758 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28758 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 28684-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende

Data pubblicazione: 30/12/2013

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

– intimato avverso la sentenza n. 606/2010 del TRIBUNALE di BENEVENTO
– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 02/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 28684 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

SARCHIOTO CLAUDIO;

R.g.n. 28864-11 (ud. 5.12.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, con sentenza n. 606 del
2 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Montesarchio n. 439 del 2009, che aveva accolto la
domanda di Claudio Sarchioto, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorsola parte intimata non ha resistito. Il ricorso le è stato notificato , che
propone otto motivi ed è stato notificato presso la Cancelleria del Tribunale, dove
l’intimato, a dire della ricorrente risultava domiciliato, appartenendo il suo difensore —
Avvocato Marco Monetti – al Foro di Avellino e non avendo eletto domicilio ai sensi
dell’art. 82 r.d. n. 37 del 1934. La sentenza impugnata indica genericamente il Sarchioto
come domiciliato presso Io studio del detto Avvocato, senza, peraltro, indicarlo. Nel
fascicolo della ricorrente si rinviene la sentenza di primo grado che indicava lo studio del
predetto Avvocato in Cervinara, cioè in Provincia di Avellino. Da controllo effettuato nel
sito web del Consiglio Nazionale Forense l’Avvocato Marco Monetti, risulta iscritto presso
il Foro di Avellino dal 29 marzo 1999 ed attualmente con studio in via Variante in
Cervinara.
3
Est. Cons. RalFaele Frasca

R.g.n. 28864-11 (ud. 5.12.2013)

In tale situazione la notificazione può ritenersi legittima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il

contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.

4
Est. Cons. Ikaffa21e Frasca

R.g.n. 28864-11 (ud. 5.12.2013)

§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che

avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di

integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Montesarchio, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de

quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
6
Est. Cons. Raete Frasca

R.g.n. 28864-11 (ud. 5.12.2013)

accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del
Giudice di Pace di Montesarchio e rigetta la domanda di Claudio Sarchioto. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna Claudio Sarchioto alla rifusione alla ricorrente delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi,
oltre accessori come per legge.

Il Presineue

Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 5 dicembre

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