Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28758 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24765-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresentata e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’Avvocato RIZZO ROBERTO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9116/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25 novembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2010, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 19 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha condannato della società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e successive integrazioni “per esigenze eccezionali …” – al contratto di lavoro intercorso con B.B. decorrente dal 9 dicembre 1999, a pagare alla lavoratrice le retribuzioni dall’atto di messa in mora del 23 ottobre 2003.

Coi motivi viene dedotta:

a – la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, 8 del C.C.N.L. 26.11.1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss.

c.c., in ragione del fatto che i giudici dell’appello avevano erroneamente negato che l’attribuzione col la L. del 1987 del potere alle OO.SS. di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro concretasse una delega in bianco, che le OO.SS. avevano nel caso di specie esercitato individuando la situazione concreta legittimante il ricorso al contratto a termine, senza prevedere un limite temporale finale, diverso dalla vigenza del contratto collettivo, relativamente alla utilizzazione di tale causale;

b – il vizio di motivazione in ordine alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare alla data del 30.4.1998 il termine finale di efficacia dell’accordo nazionale 25.9.97.

La lavoratrice, regolarmente intimata, ha resistito alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate da tale legge.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.

Come ricordato dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo per l’assunzione di unità con contratto a termine, secondo il quale “In relazione all’art. 8 del C.C.N.L., così come integrato con accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattative “.

Con successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le medesime parti, sempre con riferimento all’integrazione dell’art. 8 del contratto collettivo del 1994 operata dai successivi accordi sottoscritti con le OO.SS. stipulanti il C.C.N.L., si erano dato “atto che l’impresa continua a trovarsi nella situazione di cui all’integrazione stessa, dovendo concludere il processo di trasformazione della sua natura giuridica e della conseguente ristrutturazione aziendale e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattative”, autorizzando conseguentemente l’impresa a procedere ad assunzioni a termine fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, con tali accordi le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998 della situazione descritta nell’accordo integrativo, per cui, per far fronte alle esigenze in quest’ultima sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

B.B. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso, con le normali conseguenze in ordine alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a B.B. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre 12,50%, IVA e CPA, che distrae all’avv. Roberto Rizzo.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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