Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28758 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4078/2013 proposto da:

V.A.M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MARINA

PETROLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO GIOVANNI

CIACCI, MARIA ISABELLA BECCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, DIREZIONE GENERALE

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dalli AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12, (atto di costituzione del 15/03/2013), in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 159/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/03/2012 r.g.n. 1223/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Giustizia, ha condannato a pagare alla Dott.ssa V.A.M.C. la somma di Euro 32.466,83, in luogo della maggiore somma riconosciuta dal Giudice del lavoro di Siena, a titolo di differenze economiche tra la retribuzione percepita quale dipendente inquadrata nella categoria C3 dal 6.6.2000 al 15.8.2005 e quella propria del dirigente di area 1 del Comparto Ministeri, in relazione all’avvenuto espletamento da parte della V. delle superiori mansioni di Direttore della Casa Circondariale di (OMISSIS).

2. La Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, ha ritenuto che le differenze retributive dovessero essere calcolate con riferimento alla retribuzione prevista per i dirigenti della Polizia di Stato sino alla data del 17.11.2004, coincidente con l’entrata in vigore del CCNL del 17.11.2004; che della L. n. 395 del 1990, art. 40, aveva, infatti, attribuito al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione Penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato; che la cessazione di efficacia di tale disposizione era stata individuata dalla L. n. 449 del 1997, art. 41, comma 5, con quella di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale.

3. La Corte territoriale, quanto al compenso per il lavoro straordinario, ha osservato che il CTU aveva correttamente tenuto conto dei soli dati acquisiti presso il competente provveditorato.

4. Avverso tale sentenza la V. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato nota di costituzione (tardiva) in data 15.3.2013, “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

5. Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 395 del 1990, art. 40 e della L. n. 449 del 1997, art. 41, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale ritenuto che fino all’entrata in vigore del CCNL 17.11.2004 le differenze retributive dovute alla ricorrente per le mansioni dirigenziali esercitate dovessero essere pari al corrispondente trattamento riservato ai dirigenti e funzionari della Polizia di Stato. La ricorrente assume che la L. 395 del 1990, art. 41, comma 5, aveva previsto che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato…”, ma L. n. 449 del 1997 (Legge finanziaria per l’anno 1998), all’art. 41, comma 5, ha previsto che la L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 40,avrebbe cessato di avere efficacia “dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale”, prevedendo altresì l’attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato, e che le differenze retributive avrebbero dovuto essere calcolate applicando il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva dell’area dirigenti ministeriali, essendo venuto meno l’aggancio alla retribuzione dei Dirigenti P.S..

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) relativamente alla mancata considerazione del criterio della adeguatezza della retribuzione, non costituendo valido parametro il trattamento economico riservato ai dirigenti della Polizia di Stato.

3. Il ricorso va rigettato, avendo questa Corte pronunciato in fattispecie del tutto analoga (ordinanza n. 3614/18 del 14 febbraio 2018), i cui principi devono essere ribaditi.

4. La L. n. 395 del 1990, art. 40, prevedeva che al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria fosse attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla L. 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia e che al medesimo personale spettasse, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.

5. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto, con l’art. 41, comma 5, la cessazione di efficacia della L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 40, dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Le parti collettive, nell’esercizio delle prerogative riconosciute dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49 (come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 23), con il CCNL del 5.4.2001 (quadriennio 1998 – 2001, primo biennio economico 1998 – 1999 del personale dirigente dell’Area 1, con l’art. 36 (“Norme di raccordo”) hanno previsto che “successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà la trattativa per la definizione delle apposite sezioni riferite al personale dirigente dei Ministeri, delle Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non economici e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, comunque, i trattamenti normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni contenute nei CCNL relativi al predetto personale per il quadriennio 1994 – 1997, ove non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior favore” (comma 1); esse, inoltre, hanno disposto che al comma5 , che “della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, relativamente ai destinatari dirigenti di cui alla L. n. 395 del 1990, art. 40, si interpreta nel senso che esso trova applicazione con l’entrata in vigore di norme di raccordo da realizzarsi tra l’Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto”; lo stesso CCNL del 5.4.2001 all’art. 46 (“sequenza contrattuale”), dopo avere previsto che “In apposita sequenza contrattuale saranno meglio definiti, anche in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell’accordo quadro su arbitrato e conciliazione, gli istituti relativi al recesso dell’amministrazione, al Collegio di conciliazione ed al Comitato dei Garanti” (comma 1), ha disposto che “Nella sequenza contrattuale di cui al comma 1, saranno prese in esame le modalità di applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, relativamente ai destinatari dirigenti di cui alla L. n. 395 del 1990, art. 40” (comma 4).

6. Il dato testuale delle clausole pattizie sopra richiamate, costituito dalle espressioni “sequenza contrattuale” e “norme di raccordo”, in una al dato sistematico delle diverse disposizioni contenute in esse, attesta in modo univoco la volontà delle parti di rinviare ad accordi successivi la regolazione del rapporto di lavoro dei dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, tant’è che le parti collettive proprio con riferimento alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, hanno previsto la necessità di stabilire “norme di raccordo da realizzarsi tra l’Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto”(art. 36, comma 5).

7. Con il CCNL del 18.11.2004 (Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 1^ biennio e all’art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell’area i della Dirigenza) le parti collettive hanno previsto nella sezione 3^, contenente norme di raccordo del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente dell’amministrazione penitenziaria, che “Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano ai dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 40 e della L. 21 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del CCNL 5-4-2001, 1^ biennio, della dirigenza dell’area 1, salvo conguagli” (art. 10, comma 1); hanno precisato che “Le norme di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo” (art. 10, comma 2); tanto in coerenza la disposizione contenuta nell’art. 11 (Applicazione norme contrattuali) che prevede che “Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo, tutte le norme del CCNL 9-1-1997, 1^ e 2^ biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel compatto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5- 4 – 2001, 1^ e 2^ biennio, della dirigenza dell’area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale”.

8. Il dato letterale delle clausole pattizie innanzi richiamate è inequivoco nell’individuarne l’operatività temporale, fatta coincidere con la data di stipula del contratto stesso (come detto il 18.11.2004).

9. Le disposizioni contenute nei CCNL del 2001 e del 2004 sono tra loro correlate da forte coerenza sistematica e temporale, in quanto la contrattazione collettiva del 2004 è intervenuta nello spazio negoziale lasciato intenzionalmente aperto da quella del 2001 e non ha dettato alcuna disposizione volta a saldare l’equiparazione del trattamento dei Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria a quello dei Dirigenti del Ministeri con l’inizio della vacanza contrattuale; la contrattazione del 2004, al contrario, ha previsto che l’attrazione di tale categoria dirigenziale alla disciplina contrattuale dell’Area Ministeriale opera soltanto dal novembre 2004.

10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha specificato se ed in quale atto dei giudizi di merito sia stata posta la questione, non trattata nella sentenza impugnata, relativa all’adeguamento retributivo ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, questione di diritto comportante accertamenti in fatto quanto alla proporzionalità della retribuzione rispetto all’attività prestata e quanto all’adeguatezza di quella corrisposta ai bisogni di vita del lavoratore e della sua famiglia (Cass. nn. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009).

11. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

12. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, va rilevato che il Ministero, riservatosi di discutere oralmente la causa, non ha depositato alcuna memoria a seguito alla comunicazione della trattazione della causa con il rito camerale.

12.1. In tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che – a seguito della modifica dell’art. 380-bis c.p.c., operata dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1, comma 1-bis, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016 – sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (Cass. n. 16921 del 2017). Difatti, in via generale, questa Corte ha affermato che, in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in Camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso – perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute – può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2 e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta (Cass. n. 7701 del 2017).

12.2. In applicazione di tali principi, nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità. Difatti, la costituzione dell’Avvocatura dello Stato con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, pur essendo stata preclusa la possibilità dell’audizione in adunanza dal successivo intervento legislativo del 2016, che ha modificato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., impedisce la condanna alle spese a favore del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, giacchè al detto deposito non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria.

13. L’obbligo di versamento di un’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all’ufficiale giudiziario o l’atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53 (S.U. n. 3774 del 2014).

13.1. Nel caso in esame, la notifica del ricorso si è perfezionata il 28 gennaio 2013. Pertanto, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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