Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28758 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28259-2018 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato presso l’avv. UDASSI

ELISABETTA che lo rappres. e difende, con procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 695/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

J.D., cittadino del Gambia, impugnò, innanzi al Tribunale di Cagliari, il provvedimento della commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del permesso umanitario; il Tribunale, con ordinanza del 15.1.18, rigettò il ricorso.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 25.7.18, respinse l’appello, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era credibile, in quanto fondato su dichiarazioni generiche e prive di riscontro; i problemi di salute addotti dal ricorrente non avevano trovato conferma nella documentazione medica prodotta; dai rapporti internazionali non emergeva una situazione di violenza generalizzata in Gambia, mentre il nuovo Presidente si era mostrato attento e garantista in ordine ai diritti fondamentali della popolazione; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non si è costituito il Ministro dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di norme e contratti collettivi di lavoro, nonchè mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d’appello non aveva attivato i poteri istruttori ufficiosi al fine d’accertare la situazione sociopolitica del Gambia, avendo motivato sulla base di erronea valutazione dei fatti.

Con il secondo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e, e della L. n. 39 del 1990 del 2003, art. 1, art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte d’appello valutato correttamente le dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenendole erroneamente inattendibili, peraltro senza esercitare i poteri istruttori d’ufficio.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria senza tener conto dei rilievi del ricorrente.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Anzitutto, va osservato che la Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto reso dal ricorrente, in quanto generico, incongruo e privo di riscontri.

Al riguardo, è applicabile il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18).

Nel caso concreto, inoltre, la Corte territoriale ha motivato chiaramente, mentre il vizio di insufficienza e di contraddittorietà non è declinabile ratione temporis.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del ricorrente il cui esame non è stato omesso, come lamentato dal ricorrente.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto del tutto generico, non esprimendo chiaramente la doglianza relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

Non è dovuto il doppio contributo stante l’ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto dellavgussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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