Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28757 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28757 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 24646-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende

Data pubblicazione: 30/12/2013

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

– intimato avverso la sentenza n. 735/2010 del TRIBUNALE di CROTONE del
15.9.2010, depositata il 16/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 24646 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

GAROFALO FRANCESCO;

R.g.n. 24646-11 (ud. 5.12.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 735 del 16 settembre 2010, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Petilia Policastro n. 133 del 2008, che aveva accolto la domanda di Francesco Garofalo,
intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse
postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza

dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28
dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva
imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi,
all’Enel, di «offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta>>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c. e
1374 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera

h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
3
Est. Cons. R

e Frasca

R.g.n. 24646-11 (ud. 5.12.2013)

Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 12,
lettera h) della legge 481/1995 in relazione all’art. 1196 c.c. — Insufficiente e
contraddittoria motivazione” e vi si sostiene che la pretesa efficacia integrativa della

delibera sarebbe contraria al principio emergente dall’art. 11196 c.c., nonché l’omessa ed
insufficiente motivazione al riguardo.
Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2. I primi cinque motivi, afferendo sotto vari profili alla questione della idoneità
dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto,
possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume
del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8
giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di
motivi identici in una controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni

4
Est. Cons. Rfafrasca

R.g.n. 24646-11 (ud. 5.12.2013)

rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro
decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni (che si fanno
carico di tutte le questioni poste dai motivi e svolte nella motivazione dell’impugnata
sentenza) il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto».
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e la sentenza è cassata.

Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato là dove postulava che la nota deliberazione
non avesse svolto efficacia integrativa del rapporto contrattuale e che la domanda proposta
dall’utente, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Petilia Policastro, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de

quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi cinque motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e, in riforma della sentenza
del Giudice di Pace di Petilia Policastro, rigetta la domanda del Garofalo. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna Francesco Garofalo alla rifusione alla ricorrente delle

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Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 24646-11 (ud. 5.12.2013)

spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi,
oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 il 5 dicembre

2013.

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