Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28756 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28756 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 9578-2012 proposto da:
PAKERSON INDUSTRIE CALZATURE FIORENTINE SRL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CIARI PIER LUIGI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
OMNIPEL TECHNOLOGIES SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPPI
ALBERTO giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 30/12/2013

- controricorrente nonché contro
FRANCESCHINI FASHION SRL;
– intimata –

SEZIONE DISTACCATA di EMPOLI del 21/12/2011, depositata il
13/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 09578 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 94/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE,

9578/2012

Ritenuto guanto segue:

E’ impugnata, con ricorso per regolamento di competenza, la
sentenza in data 13.3.2012, con la quale il giudice unico del
tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli – nel

Omnipel Technologies srl, con la chiamata in causa di
Franceschini Fashion srl – ha dichiarato l’incompetenza
territoriale del giudice adito in favore di quella del
Tribunale di Brescia.
La ricorrente Pakerson – Industrie Calzature Fiorentine srl
contesta il provvedimento in questa sede impugnato.
Resiste con memoria difensiva Omnipel Technologies srl.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai
sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha
depositato le sue conclusioni scritte, che sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato guanto segue:

La formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale
derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere
svolta, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero
per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori
speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a quelli
generali, stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le persone

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giudizio fra Pakerson – Industrie Calzature Fiorentine srl e

9578/2012

giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento
indicati nell’art. 19, primo comma, c.p.c..
L’incompletezza

della

formulazione

dell’eccezione

è

controllabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in

16.6.2011 n. 13202; Cass. ord. 21.7.2011 n. 15996).
La

parte

che

sollevi

l’eccezione

di

incompetenza

(derogabile)è, quindi, tenuta a dimostrare che la stessa sia
fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di
collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si
contesti la competenza.
Ne deriva che qualora sia convenuta una società di capitali come nella specie – per negare la competenza in relazione al
luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19,
primo comma, seconda parte, c.p.c., la società deve provare,
non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma
anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno
stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in
giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di
competenza del giudice adito.
Diversamente, l’incompletezza dell’eccezione determina il
radicamento della competenza del giudice adito (Cass. ord.
7.3.2013 n. 5725; Cass. ord. 29.8.2008 n. 21899).
Nella specie, l’attuale resistente, nella sua comparsa di
costituzione e risposta, ha eccepito l’incompetenza per

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sede di regolamento di competenza (v. fra le varie Cass. ord.

9578/2012

territorio del giudice adito come segue: ” Ai sensi dell’art.
19 c.p.c., è competente il Tribunale di Brescia, avendo parte
convenuta sede in Desenzano del Garda (Bs).
Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., è competente il Tribunale di

Omnipel e dovendo essere eseguita presso la sede di Omnipel”.
E’ evidente il mancato riferimento al criterio di
collegamento evidenziato, di cui all’art. 19, primo comma,
ultima parte c.p.c..
Il giudizio, quindi, resta radicato presso il giudice adito.
Conclusivamente, è dichiarata la competenza del tribunale di
Firenze – sezione distaccata di Empoli.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli. Condanna la resistente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C 2.200,00,
di cui

2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di
cassazione.

Brescia, essendo sorta l’obbligazione presso la sede di

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