Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28755 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20561-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

SAS MESTRE COMPUTER DG SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPAOLO MIGNOLLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 38/25/2014, depositata in data 14.1.2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di S.a.s. Mestre Computers di DG srl (società di capitali operante come accomandataria) e G.E., socio accomandatario, avverso la sentenza n. 3/5/12 depositata il 23.2.2012, della Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti avverso sette avvisi di accertamento con i quali era stato accertato in via induttiva il reddito ai fini delle imposte sul reddito e recuperato a tassazione l’Iva detratta sugli acquisiti operati nell’ambito di una frode carosello nel commercio del materiale informatico.

In data 6.3.2012 la contribuente depositava all’ufficio una istanza di revoca delle misure cautelari e di cancellazione dell’ipoteca, allegando all’istanza copia autentica della sentenza di primo grado.

In data 7.3.2012 la contribuente depositava una istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado. Con ordinanza del 29.5.2012 la CTP accoglieva l’istanza di correzione.

Con ricorso notificato in data 21.9.2012 l’Ufficio appellava la sentenza di primo grado.

La CTR, rilevato che la sentenza era stata notificata in data

6.3.2012, mentre l’appello dell’ufficio era stato notificato alla società in data 21.9.2012, oltre il prescritto termine di sei mesi (rectius 60 giorni), dichiarava inammissibile il gravame.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.

Mestre Computers s.a.s. di DG s.r.l. e G.E. resistono con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., comma 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Evidenziava che la sentenza di primo grado era stata corretta con ordinanza n. 70/5/2012 del 29.5.2012 e che, poichè l’ordinanza investiva il contenuto logico e giuridico della sentenza, il termine lungo di impugnazione (non essendo la sentenza corretta mai stata notificata dalla parte all’Ufficio) decorreva dalla data dell’ordinanza di correzione.

La censura non è fondata.

Lo specifico mezzo di impugnazione apprestato dall’art. 288 c.p.c. nella parte in cui prevede, al comma 3, che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, venga modificato il contenuto decisorio della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, bensì da errori di diritto (i Cass. S.U. 10.7.2012 n. 11508; Cass. 25978/2015). Nel caso di specie la CTR con l’ordinanza del 29.5.2012 ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale così esprimendosi. “A correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 3/5/2012 dispone la correzione di “Dal Re s.r.l. e “dal Re Automobili s.r.l.” in G. Computer s.a.s. e di “autovetture, automezzi e automobili”, in “prodotti informatici e computers”. La CTR ha quindi preso atto dell’errore materiale in cui era incorsa, senza in alcun modo modificarne il contenuto decisorio della sentenza. L’istituto in questione, ovvero la esperita procedura di correzione, non riveste alcun rilievo rispetto alla soluzione della controversia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, art. 16, comma 2, art. 3 e art. 17, comma 1, e art. 137 c.p.c., un relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Eccepiva che la consegna all’ufficio dell’istanza di revoca in via amministrativa delle misure cautelari non poteva costituire un valido equipollente della notifica della sentenza.

3. La censura non è fondata.

Osserva il Collegio

Nel nostro sistema processuale permane il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine “breve” (artt. 325 e 326 c.p.c.). Si tratta di un istituto che attribuisce alla parte un vero e proprio “diritto potestativo” di natura processuale, cui corrisponde una mera soggezione dell’altra parte, che nulla è tenuta a fare e nulla può fare per opporsi all’effetto giuridico perseguito dall’autore dell’atto stesso. Attraverso la notificazione della sentenza, infatti, la parte ha il potere di operare un mutamento della situazione giuridica dell’altra parte (che diviene soggetto passivo dell’attività processuale altrui), assoggettandola – secondo una sua scelta di convenienza – ad un termine di impugnazione più breve di quello altrimenti previsto. In particolare, la parte ha il potere, mediante la notificazione della sentenza eseguita nelle forme prescritte dagli artt. 170 e 285 c.p.c., di circoscrivere, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, l’esercizio del potere di impugnazione dell’altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. Tale accelerazione del termine per impugnare è condizionata al fatto che la notificazione della sentenza sia effettuata al “procuratore costituito” della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c.; ovverosia ad un soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall’art. 8325 c.p.c., le più opportune decisioni in ordine all’eventuale esercizio del potere impugnazione. La dispiegata ratio legis chiarisce la ragione per la quale la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia assimilato, alla notifica della sentenza al procuratore costituito, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ma non – invece – la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente, ritenendo tale ultima notifica inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. 13/08/2015, n. 16804; Cass. 1/06/2010, n. 13428; Sez. L, 27/04/2010, n. 10026; Cass., Sez. L, 27/01/2001, n. 1152). Vale la pena di osservare come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, nè alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall’art. 479 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 09/06/2006, n. 13431). La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all’altra per una decisione rapida – cioè entro il termine breve previsto dalla legge – in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al “procuratore costituito”, ai sensi degli artt. 285,326,170 c.p.c. (Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898).

La particolarità nella vicenda in esame è data dal fatto che l’Agenzia delle Entrate è difesa in giudizio, davanti la CTP, tramite un proprio funzionario, secondo una scelta della Amministrazione che ha escluso dal processo il difensore professionista ed il corredo di garanzie processuali connesse alla rappresentanza in giudizio a mezzo di avvocato.

Questa Corte ha affermato che, nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, e, quindi, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso l’ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l’atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio (che può avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, mediante il Direttore generale, mediante l’ufficio periferico che ha emanato l’atto o mediante l’ufficio del contenzioso della Direzione regionale delle entrate), atteso che l’alternativa, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, tra la notifica a mani proprie o presso il domicilio eletto opera in via generale nei confronti di tutte le parti (Cass.18936/2015).

Inoltre, nel processo tributario, ai fini del decorso del termine “breve” per impugnare le sentenze, fissato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, assume rilievo la consegna del provvedimento direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione dello stesso mediante il servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, atteso che, a seguito della modifica del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, per effetto del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), che ha sostituito il rinvio agli artt. 137 e ss. c.p.c. con il rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, è possibile notificare con tali modalità le sentenze dei giudici tributari (Cass. 16554/2018; Cass. 5871/2012).

Il termine breve di impugnazione decorre in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass. 15626/2018).

Nella specie la contribuente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza di primo grado, consegnata in copia autentica, formalizzando una istanza di revoca delle misure cautelari e della cancellazione dell’ipoteca, attività conseguenti alla pronuncia e alla esecutività della sentenza. Tale attività della parte contribuente ha comportato, per l’ufficio, la conoscenza legale della decisione e la conseguente decorrenza del termine breve per impugnare.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 15.000,00 oltre al rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA