Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28753 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14687-2010 proposto da:

D.I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

R0MAr VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G.

SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati ROMEO LUCIANA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

30.9.09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25/11/2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 21 maggio 2010, D.I.G. chiede, con un unico articolato motivo, relativo alla violazione degli artt. 421, 434, 441 e 445 c.p.c., D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, D.M. 14 gennaio 2008 M.P. cod. id. 1.2.03.M47.8, art. 2697 c.c. e ai principi generali in materia di nesso di causalità di cui artt. 40 e 41 c.p. nonchè al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza pubblicata il 2 dicembre 2009 e notificata il 22 marzo 2010, con la quale la Corte d’appello di Perugia, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la sua domanda nei confronti dell’INAIL di riconoscimento di un danno biologico e rendita previsti dalla legge, in relazione ad una malattia di origine professionale contratta sul luogo di lavoro.

Resiste alle domande l’INAIL con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

La Corte territoriale, disposta nuova C.T.U. su appello dell’INAIL, ha accertato, alla stregua del parere del consulente, che il D. I. è affetto da lomboartrosi con protrusioni ed ernie discali multiple. Ha peraltro escluso l’origine professionale della malattia, per due autonome ragioni:

a) alle relative alterazioni di tipo degenerativo sono associate nell’assistito patologie costituzionali di tipo ereditario, rappresentate da malattia di Scheuerman – noduli multipli di Scmorl – retrolistesi di L2 su L3 – scoliosi ds. convessa a stretto raggio, che già di per sè escludono l’origine professionale della lomboartrosi;

b) l’uso degli strumenti (saldatrici, moled e avvita bulloni) indicati dal ricorrente come usati nel lavoro di carpenteria avrebbero tutt’al più potuto interessare gli arti superiori.

D’altronde, per i disturbi a carico del tratto lombare, manifestatisi già in giovane età, nel 1978, all’appellato era stata riconosciuta una invalidità civile del 70%. Infine, in relazione ad un infortunio sul lavoro gli era stato riconosciuto dall’INAIL in precedenza un grado invalidante dell’11% per menomazioni funzionali del tratto lombare, sovrapponibili a quelle per cui è causa.

Tale valutazione è contestata dal ricorrente con la deduzione secondo la quale costituirebbe nozione scientifica comunemente accettata che il rischio da movimentazione manuale di carichi (necessaria nello svolgimento delle sue prestazioni) “è alla base del riconoscimento dell’origine professionale della patologia discale” nonchè con la denuncia di violazione delle norme di legge indicate in rubrica per avere la Corte territoriale omesso di porre a raffronto la valutazione del C.T.U. incaricato nel giudizio di primo grado, favorevole all’assistito, con quella del consulente nominato in appello.

In proposito, si rileva peraltro, quanto al primo profilo, che le censure in tal modo svolte col ricorso non investono l’autonoma valutazione dei giudici di merito relativamente al carattere decisivo della concorrente patologia di tipo ereditario in ordine alla causazione della malattia denunciata, valutazione che da sola è stata ritenuta sufficiente a fondare la decisione di rigetto della domanda. Per tale sola ragione, il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

Quanto infine al secondo profilo di censura, esso appare recessivo in considerazione di quanto rilevato in ordine al primo, cui è necessariamente correlato.” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

D.I.G. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, le cui conclusioni non appaiono poter essere rimesse in discussione dalle considerazioni svolte nella memoria difensiva da ultimo depositata dal D.I., che sostanzialmente riprende le considerazioni già svolte nel ricorso.

Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna del ricorrente a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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