Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28753 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14685/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Gioia Vaccari (PEC qioriavaccari.ordineavvocatiroma.orq) con

domicilio eletto in Roma presso il ridetto procuratore in viale G.

Rossini n. 18;

– ricorrente –

Contro

COMPAGNIA ALBERGHIERA LE FONTI s.r.l. in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Augusto Pizzoferrato (PEC

augustopizzoferrato.ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto in

Roma presso lo studio del ridetto difensore in via Durazzo n. 9;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 4163/35/15 depositata il 16/07/2015 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha respinto sia l’appello del riscossore sia l’impugnazione del contribuente (appellante limitatamente alle spese) e quindi confermato la pronuncia della CTP che aveva sancito la legittimità degli atti impugnati, avvisi di intimazione per IRES, ILOR ed IRAP 1997 e 1997;

– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso, avendo parte ricorrente adempiuto correttamente all’onere di riepilogare i fatti di causa in modo tale che questa Corte è in grado di percepire gli stessi e lo svolgimento dei gradi del merito;

– possono dunque esaminarsi i motivi di gravame;

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto necessario, al fine della validità della notifica dell’atto impugnato, l’ulteriore incombente costituito dall’invio, da parte del soggetto che procede ai necessari incombenti, della c.d. “raccomandata informativa”;

– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

– invero, parte ricorrente produce in questa sede atti del giudizio di merito ma gli stessi non sono bastevoli a far percepire con chiarezza (difettando la trascrizione in ricorso degli atti relativi al procedimento notificatorio) a questa Corte di quale tipo di notifica si discuta;

– infatti, per poter decidere sul motivo è necessario per questa Corte avere ben chiaro se si trattava di una notifica operata a mezzo dell’Ufficiale giudiziario o invece di una notifica operata con invio “diretto” da parte del Concessionario per la Riscossione; il che non è avvenuto;

– non aiuta sul punto la lettura della sentenza gravata, invero, dalla quale parrebbe ritenersi, ma non vi è adeguata certezza, che la notifica della cartella sia stata operata con invio diretto della stessa da parte del Riscossore (“la raccomandata prevista dalla procedura regolata da tale disposizione è stata ricevuta dal portiere dello stabile in cui ha sede la società notificataria” – pag. 3 penultimo periodo sentenza CTR);

– il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia errore del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul secondo motivo di appello, per avere la CTR omesso di statuire in ordine all’avvenuta acquiescenza alla pretesa del contribuente, che ha chiesto e ottenuto la rateizzazione delle somme portate dalla cartella impugnata, è infondato;

– invero, anche a ritenere che la CTR non abbia neppure implicitamente statuito sul punto, la questione posta con il motivo in esame è priva di decisività, dovendo radicalmente escludersi che la mera rateizzazione della somma posta in esazione con la cartella costituisca acquiescenza alla pretesa; è vero infatti che tal comportamento costituisce alternativa all’esser sottoposti ad esecuzione forzata, e come tale è privo di ogni altro significato quanto alla contestazione dell’atto impositivo, che resta possibile, ben potendo il contribuente sottoporsi al provvisorio versamento di somme delle quali potrà chiedere la restituzione nel caso di annullamento della cartella;

– pertanto, il ricorso è rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 7.100 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA dei legge che pone a carico di parte soccombente.

Doppio contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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