Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28752 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28752 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 30837-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona
del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIETRO GUERRA giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 30/12/2013

- ricorrenti contro
VERDINO GIOVANNI;

– intimato –

BENEVENTO, depositata il 25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 30837 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1057/2011 del TRIBUNALE di

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in data 24-52011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del giudice di pace di Benevento che aveva accolto
la domanda di Verdino Giovanni, intesa ad ottenere il risarcimento del

somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che
avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)

danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di

di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della

comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ. e omessa motivazione, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art.
1339 cit., comunque, omettendo di motivare sulla sussistenza dei
presupposti per la “integrazione” o “sostituzione” delle clausole
contrattuali.
Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art.112 e 345 c.p.c
in relazione all’art.360 n.3 e 4 c.p.c e vizio di motivazione .
Con il sesto motivo si denunzia: difetto di interesse ad agire e
violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e
falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e
del principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
2. 1 primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità

Ric. 2011 n. 13001 sez. M3 – ud. 07-11-2012
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deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,

dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia

nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso(principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.

Ric. 2011 n. 13001 sez. M3 – ud. 07-11-2012
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determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione

2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come

determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenz a.
Ric. 2011 n. 13001 sez. M3 – ud. 07-11-2012
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prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione . Cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul
merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda della parte intimata.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al

di cui C 200,00 per spese oltre accessori come per legge.
Roma, 6-11-2013.
L’Estensore

Il Presiden
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pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 600,00

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