Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28752 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13844-2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) – Società con unico

socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato SpA in persona dell’institore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato

CARINO PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3984/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8.5.09, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25/11/2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 21 dicembre 2009, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da S.P., collocato a riposo il 31 maggio 1995, per ottenere dalla datrice di lavoro Ferrovie dello Stato s.p.a. (ora Rete ferroviaria Italiana s.p.a.) gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma pagatagli con ritardo a titolo di buonuscita.

Avverso detta sentenza la R.F.I. s.p.a. propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

L’intimato non si è costituito in questa sede.

Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

E’ domandata dalla società, sulla base di un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza, deducendosi la violazione e falsa applicazione della L. n. 829 del 1973, art. 14, L. n. 75 del 1980, art. 7, comma 3, L. n. 210 del 1985, art. 21, u.c., L. n. 35 del 1992, art. 14, L. n. 204 del 1995, art. 13, art. 96, comma 3 C.C.N.L. L. n. 90 del 1992 e art. 117, comma 3 CCNL 6.2.88 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine di novanta giorni, fissato all’OPAFS per la erogazione della buonuscita di cui alla citata legge del 1980, non sia applicabile al personale della società Ferrovie dello Stato collocato a riposo, come lo S., successivamente alla data del 31 maggio 1994 e prima del 1 gennaio 1996.

La questione è stata definitivamente risolta dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte (7 luglio 2004, n. 12496 e n. 12497), pronunciate a composizione di un contrasto di giurisprudenza (art. 374 c.p.c., comma 2).

Con le indicate decisioni sono stati affermati i seguenti principi di diritto: a) la natura retributiva o previdenziale dell’indennità di buonuscita non condiziona l’indagine circa il regime giuridico stabilito dalle fonti legislative per questa obbligazione pecuniaria;

b) per i trattamenti di buonuscita dei ferrovieri posti a carico dell’OPAFS, al pari di quelli a carico dell’ENPAS per il personale statale, era previsto, dalla L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 75, comma 4, un termine di adempimento di 90 giorni dalla cessazione del servizio, secondo un regime giuridico che è rimasto inalterato anche dopo che il rapporto di lavoro dei ferrovieri è divenuto di diritto privato (in forza della disposizione transitoria di cui alla L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, comma 4);

c) il regime transitorio si è protratto oltre la data del 31 maggio 1994 (soppressione l’OPAFS, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 43, con attribuzione delle relative competenze alle Ferrovie dello Stato dal 1A giugno 1994), sulla base del disposto del D.L. 1 aprile 1995, n. 98, art. 13 (ultimo di una serie di decreti non convertiti, via via reiterati), convertito in L. 30 maggio 1995, n. 204, secondo cui, in attesa di una nuova disciplina dell’assetto generale del trattamento di rapporto del personale ferroviario, fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri già iscritti all’OPAFS è regolato dalla L. n. 829 del 1973;

d) la legge da ultimo indicata ha espresso chiaramente l’intento di assoggettare l’obbligazione gravante sul datore di lavoro allo stesso regime giuridico già operante per l’obbligazione dell’OPAFS, non escluso il termine di adempimento, siccome la L. n. 75 del 1980 è direttamente integrativa proprio della disciplina generale dettata dalla L. n. 829 del 1973;

e) la fase transitoria è terminata solo a far data dal 1 gennaio 1996, cosicchè, per i ferrovieri collocati a riposo da questa data, vale il principio, che, si desume dall’art. 2120 cod. civ., secondo cui i crediti alle spettanze di fine rapporto maturano (sono, cioè, esigibili) alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I riferiti principi di diritto si enucleano chiaramente ed agevolmente dal complessivo apparato motivazionale delle indicate sentenze, dovendosi infatti considerare alcune affermazioni contenute nelle parti finali delle decisioni, come già ripetutamente rilevato da questa Corte (cfr., ad es., Cass. sentt. nn. 17043/05, 26202/05 o 24560/09) frutto di meri errori materiali:

la rilevanza della data del 31 maggio 1994 ai fini dell’applicazione del regime giuridico transitorio, devesi infatti intendere riferita alla necessità che si tratti di personale iscritto all’OPAFS alla data medesima, non certo alla necessità che la cessazione dal servizio sia avvenuta in epoca precedente;

la fine del regime transitorio, con assoggettamento dell’obbligazione al diritto comune, è chiaramente fissata dall’1.1.1996, non al 31.5.1994, come materialmente scritto nelle sentenze.

Poichè nel caso di specie la cessazione dal servizio è avvenuta in data antecedente al 1 gennaio 1996, e precisamente il 31 maggio 1995, il ricorso appare manifestamente fondato alla stregua delle considerazioni svolte.” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa, rigettando la domanda originaria di S.P..

Tenuto conto dell’intervento delle sezioni unite di questa Corte per risolvere il conflitto di orientamenti che si era determinato all’interno della sezione lavoro e della successiva iniziale incertezza originata dall’errore materiale poi rilevato nella relativa decisione, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda iniziale di S. P., compensando le spese legali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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