Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28752 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24566/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Gioia Vaccari (PEC gioriavaccari.ordineavvocatiroma.org) con

domicilio eletto in Roma presso il ridetto procuratore in viale G.

Rossini n. 18;

– ricorrente –

Contro

COMPAGNIA ALBERGHIERA LE FONTI s.r.l. in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 3248/35/14 depositata il 16/05/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha respinto l’appello del riscossore e quindi confermato la pronuncia della CTP che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di intimazione per IRAP ed IVA 2002;

– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agente della riscossione con atto articolato in quattro motivi; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di esaminare e decidere il motivo di appello relativo al mancato disconoscimento rituale delle copie fotostatiche prodotte dal riscossore e relative alla notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti rispetto a quello impugnato nella controversia che ci occupa;

– il motivo è fondato;

– invero, parte ricorrente produce in questa sede, sub. n. 11, gli atti del giudizio di merito nei quali tal iniziativa processuale è stata formalizzata dal contribuente; è evidente dal loro esame (che data la natura proprio processuale del motivo, è consentito a questa Corte) che la CTR non ha affatto esaminato la ritualità o meno di tal disconoscimento, direttamente pronunciandosi sul merito dell’eccezione senza prima esaminare e valutare se la stessa era o meno provvista dei requisiti ex lege previsti, non risultando sufficiente un mero generico rifiuto di attribuire efficacia probatoria ai documenti;

– con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata sotto altro profilo per violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione omessa, ovvero motivazione apparente e in subordine per motivazione incoerente per avere il giudice dell’appello affermato apoditticamente il difetto di documentazione probatoria in quanto la sola documentazione atta a provare la regolarità della notifica delle cartelle de quibus sarebbero gli originali delle relate di notifica, non risultando bastevoli le copie;

– il motivo è inammissibile;

– invero, la CTR non ha affermato apoditticamente il difetto di prova quanto alla notifica delle cartelle: essa ha invero ritenuto che solo la produzione in causa degli originali, non bastando a ciò, le copie, potesse dar prova della avvenuta ricezione delle stesse da parte del contribuente;

– orbene, di fronte a tale ratio decidendi, fondata sull’implicita ma chiarissima considerazione di diritto secondo la quale solo tali originali e non le copie – potevano dar prova del fatto contestato, era onere del ricorrente aggredire l’affermazione della CTR denunciando la violazione di legge nella quale essa intercorre nel momento in cui nega che le copie degli atti in parola, ove non formalmente e con successo disconosciuti in giudizio, possano tener fede come gli originali;

– diversamente, il motivo non coglie la ratio decidendi e va dichiarato quindi inammissibile;

– il terzo motivo di ricorso si duole parimenti dell’omessa pronuncia della CTR in ordine al motivo di appello del concessionario relativo alla erronea valutazione, quanti agli effetti sul thema probandum da parte della CTP del mancato adempimento del riscossore all’ordine di esibizione degli originali delle relate di notifica già citati;

– il motivo è inammissibile;

– invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. Sez. L., Sentenza n. 2148 del 27/01/2017) integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito;

– infine, il quarto motivo censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR fondato erroneamente la propria decisione sulla circostanza in forza della quale è stato emesso in primo grado un ordine di esibizione degli atti relativi alle notifiche delle cartelle di pagamento, mentre in realtà l’ordine di esibizione riguardava l’originale della notifica dell’atto impugnato;

– il motivo è fondato;

– parte ricorrente produce in questa sede di Legittimità sub. n. 9 e n. 10 gli atti del giudizio di merito dai quali si può evincere, in concreto e direttamente da parte di questa Corte, il contenuto dell’ordine de quo; da tali produzioni pure si rileva come era formulato l’ordine di esibizione, che effettivamente aveva per oggetto quanto rilevato da parte ricorrente;

– conseguentemente, vanno accolti il primo e il quarto motivo di ricorso; i restanti motivi sono rigettati; la sentenza è cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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