Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28752 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25249/2014 R.G. proposto da:
F.V.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Macario, Giuseppe Miccolis e Francesco Semeraro, con domicilio
eletto in Roma, Lungotevere Marzio n. 1;
– ricorrente –
contro
R.V., D.P.D.P.M., R.N.,
R.R., R.G., rappresentati e difesi dall’avv. Trisorio
Liuzzi, con domicilio eletto in Roma Lungotevere della Vittoria n. 5
presso lo studio dell’avv. Giovanni Arieta;
– ricorrenti in via incidentale –
e
S. e Fa. s.r.l. in liquidazione, in persone del legale
rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 272/2014,
depositata in data 10.3.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2018 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– le parti hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce e con richiesta di compensazione delle spese processuali;
– per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018