Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28751 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/11/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/11/2017),  n. 28751

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 1995 B.P., B.L. e B.M. evocavano, dinanzi al Tribunale di Verona, R.D. esponendo di essere comproprietari di fabbricato sito in (OMISSIS) limitrofo ad edificio, posto al civico n. (OMISSIS), eretto su più piani, di proprietà del convenuto, il quale nel corso dell’anno 1986 aveva demolito un manufatto in lamiera, presente sul terreno, e proceduto all’edificazione, in appoggio al muro di confine, di una vera e propria costruzione, cui nell’aprile 1993 era seguita una sopraelevazione della stessa che, a lavori ultimati, risultava di due piani fuori terra; chiedevano la remissione in pristino della sopraelevazione realizzata e del tamponamento di una terrazza, lamentando sia la violazione delle distanze (fra edifici) sia l’illegittima apertura della veduta esercitata tramite detta terrazza.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale spiegava anche domanda riconvenzionale, chiedendo la demolizione di un capannone ed una tettoia costruiti dai B. a distanza irregolare, il giudice adito, nell’accogliere la domanda attorea, condannava il convenuto ad arretrare la sopraelevazione di mt. 5 di distanza dal confine, nonchè quella riconvenzionale, obbligando gli attori a distaccare dal muro di confine la parte di tettoia posta sopra il fabbricato del R..

In virtù di rituale appello interposto dal R., con il quale denunciava l’ultra e/o extra petizione, mancando corrispondenza fra domanda attorea, relativa a distanza fra costruzioni, e contenuto della sentenza, che aveva pronunciato sulla distanza dal confine, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza dei B., i quali proponevano anche appello incidentale, con sentenza n. 1649 del 2004, respingeva entrambe le impugnazioni, confermando la sentenza del giudice di prime cure.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione il R., sulla base di sette motivi, cui replicavano i B. con controricorso, che veniva accolto quanto al primo ed al settimo motivo, rigettato il sesto, assorbiti i restanti, affermandosi che sebbene la giurisprudenza di legittimità fosse attestata nel senso che gli artt. 871 e 872 c.c. erano volti a distinguere, nell’ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, distinzione cui corrispondeva, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato – assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall’azione di risarcimento del danno (a parte il potere della P.A. di imporne l’osservanza coattiva), e, per quelle del primo tipo, anche dall’azione reale per l’eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia -, tuttavia le norme degli strumenti urbanistici che prescrivevano le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, o in rapporto con l’altezza delle stesse, ancorchè inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l’assetto del territorio, conservavano il carattere integrativo delle norme del codice civile e pertanto la loro violazione consentiva al privato di ottenere la riduzione in pristino; non di meno rientrava nel potere dispositivo della parte che si assumeva danneggiata dall’altrui attività edilizia, dolersi dell’una e/o dell’altra violazione, e che era compito del giudice di merito interpretare la domanda fornendo adeguata e logica motivazione delle conclusioni cui perveniva, mentre nel caso in esame la Corte territoriale, sulla censura di extrapetizione formulata dall’appellante, si era limitata ad affermazione apodittica, di sostanziale petizione di principio, utilizzando il petitum formale quale unico elemento per interpretare la causa petendi, recessivo rispetto alla natura della norma violata, dalla quale soltanto dipendevano le conseguenze, ripristinatorie o solo risarcitorie, della violazione oggetto di doglianza per cui necessitava una rinnovata e diversamente motivata interpretazione della domanda. Inoltre la corte territoriale aveva omesso ogni accertamento in merito alla richiesta di arretramento della tettoia, limitandosi a concordare per il semplice distacco.

Riassunto tempestivamente il giudizio dai B. avanti al giudice del rinvio, il quale – nella resistenza del R. – dichiarava la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. del capo della sentenza del Tribunale di Verona del 7 marzo 2001 che aveva condannato il convenuto ad arretrare la sopraelevazione eseguita sul proprio fabbricato a metri 5 dal confine e in parziale riforma della medesima decisione, condannava il R. ad arretrare la sopraelevazione eseguita sul proprio fabbricato sino alla distanza legale dal fabbricato dei B., nonchè questi ultimi ad arretrare la tettoia posta sopra al manufatto di proprietà del R. fino alla distanza legale.

A sostegno della decisione adottata la Corte di appello di Venezia, nella qualità di giudice del rinvio, accertava che la originaria domanda attorea era riferita unicamente a ripristinare la distanza fra fabbricati e in tal senso provvedeva, non potendo ritenersi rinunciata dagli attori la domanda, non trovando applicazione nella specie l’art. 346 c.p.c. a fronte dell’integrale e più ampio accoglimento della domanda da parte del primo giudice.

Avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione ancora il R., sulla base di sei motivi, cui hanno replicato con controricorso i B..

In prossimità della pubblica udienza il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per non avere il giudice del rinvio tenuto conto che le conclusioni rassegnate dai B. attenevano all’arretramento della sopraelevazione da lui realizzata a cinque metri dal confine del loro fondo.

Con il secondo mezzo il ricorrente, nel dedurre la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in via subordinata, introduce la questione della rinuncia implicita manifestata dai B. con la mancata riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. In altri termini, il ricorrente assume che la tesi della corte territoriale poggerebbe su di erroneo presupposto secondo cui la domanda di rispetto della distanza dal confine contiene, implicitamente, anche la richiesta di rispetto della distanza fra fabbricati e l’accoglimento della prima comporta, implicitamente, l’accoglimento pure della seconda. Il giudice del rinvio avrebbe nella specie ravvisato – ad avviso del ricorrente – una sorta di continenza, per la quale la tutela derivante dalle norme sulle distanze dal confine ricomprenderebbe pure quella derivante dalle norme sulle distanze dal confine.

I primi due motivi – da trattare congiuntamente dal momento che entrambi pongono la questione della estensione della domanda – sono privi di fondamento.

Il giudice del rinvio – nel riesaminare le domande attoree di primo grado e meglio analizzandole, come disposto dalla Cassazione nella pronuncia rescindente n. 10459 del 2011 – ha accertato che gli originari attori non avevano proposto alcuna domanda ripristinatoria in relazione alle distanze legali “dal confine”, che non era stata neppure tacitamente od implicitamente formulata, sicchè la sentenza del Tribunale che aveva accolto (anche) detta domanda “non proposta” era da considerare viziata da ultrapetizione.

Va inoltre tenuto conto che il Tribunale aveva accolto entrambe le domande ripristinatorie in relazione alle distanze tra fabbricati e in appello gli attori, interamente vittoriosi, non avevano alcun onere di riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di una domanda già accolta in primo grado, essendo sufficiente richiedere il rigetto dell’avversario gravame, come in concreto è accaduto.

Per tale ragione non può ritenersi che nel giudizio di rinvio ci sia stata una rinuncia alle domande ripristinatorie in relazione alle distanze tra fabbricati, come sostenuto dal ricorrente; inoltre, argomentare tale asserita rinuncia dal tenore testuale delle conclusioni formulate degli originari attori in sede di riassunzione, appare assolutamente non pertinente, in quanto l’unico punto da rivalutare, secondo la pronuncia rescindente della Corte, era costituito solo dalla verifica della sussistenza o meno di una domanda ripristinatoria relativa alle distanze dal confine, mentre per quelle tra fabbricati per la parte riassumente era sufficiente invocare la conferma della pronuncia in primo grado.

Infatti secondo il giudice del rinvio il Tribunale non aveva ritenuto di non dovere esaminare, in radice, le domande ripristinatorie relative alle distanze fra fabbricati (v. par. 7 della sentenza impugnata), ma aveva affermato che pur violando la costruzione del convenuto entrambe le distanze (dal confine e dal fabbricato degli attori), la demolizione atta ad assicurare il distacco dal confine, asseritamente di cinque metri, valesse ad assicurare anche l’intervallo di dieci metri tra le costruzioni, distanza non rispettata di poco dall’originario posizionamento delle due fabbriche. Ne discende che non si è trattato di una domanda non esaminata dal Tribunale, ma piuttosto assorbita dall’accoglimento delle altre domande, che sopravvive al riconosciuto vizio di extrapetizione della pronuncia di primo grado relativo alla domanda ripristinatoria per violazione delle distanze legali dal confine.

In altri termini, la Corte territoriale si è attenuta al thema decidendum fissato per il giudizio di rinvio da questa Corte, che, nello stabilirne i limiti con riferimento alla questione del vizio di ultrapetizione, circoscritta, come si è visto, alla violazione delle distanze dal confine, ha ritenuto assorbiti gli altri motivi, poi riproposti innanzi al giudice del rinvio e correttamente da questo esaminati. Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all’esame del giudice di rinvio (v., in tal senso, Cass. n. 11767 del 1990 e Cass. n. 18677 del 2011).

Con il terzo mezzo il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del principio dell’assorbimento avendo il giudice del rinvio disposto l’arretramento fra costruzioni in assenza di una pronuncia del primo giudice al riguardo, laddove si era limitato a stabilire l’arretramento rispetto al confine, “disattesa ogni altra e maggior domanda”.

Le considerazioni esposte con riferimento ai primi due motivi rendono ragione della infondatezza anche del terzo mezzo, che ripropone la medesima questione della estensione del thema decidendum sotto una diversa prospettiva.

Con il quarto motivo il ricorrente insiste nella violazione dell’art. 346 c.p.c. non avendo il giudice del rinvio tenuto in alcun conto la questione concernente il principio di prevenzione, da lui stesso introdotta in riferimento alla domanda riconvenzionale.

Anche detta doglianza è priva di pregio.

La questione della prevenzione avrebbe dovuto essere riproposta in appello, prima ancora che dinanzi al giudice del rinvio, stante il tenore della pronuncia emessa dal Tribunale. Di converso il ricorso non riporta lo specifico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado con cui si devolveva al giudice del gravame la richiesta di applicazione del criterio di prevenzione; al contrario, dalla pronuncia della Corte territoriale, n. 1649 del 2004, risulta che i quattro mezzi di impugnazione riguardavano esclusivamente l’ultrapetizione quanto al disposto rispetto delle distanze dal confine, la non qualificabilità della sopraelevazione quale costruzione nuova e le distanze da rispettare rispetto a detta costruzione e la erroneità della valutazione quanto alla regolarità del capannone dei B., così circoscrivendo l’area del devolutum in secondo grado a detti aspetti. Nè il ricorrente chiarisce con quale atto avrebbe introdotto la questione anche in appello, nè richiama i termini precisi con i quali la questione è stata riproposta con il gravame.

Con il quinto motivo di censura il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ovvero violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c.evidenziando che l’accertamento presupposto richiesto dai B. nell’atto di riassunzione, “dichiararsi la preesistenza del capannone B. rispetto alla costruzione R.”, costituiva domanda nuova, mai formulata nei precedenti gradi di giudizio.

Il motivo non può trovare ingresso.

Invero la domanda asseritamente nuova formulata dagli originari attori in riassunzione, di cui il ricorrente si duole, ha piuttosto la valenza di mera difesa in quanto la verifica della preesistenza del capannone di loro proprietà rispetto alla costruzione della controparte costituiva il presupposto imprescindibile della domanda ripristinatoria da violazione delle distanze legali tra costruzioni.

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 384 e 394 c.p.c., oltre ad error in procedendo, in via subordinata, introduce la questione della portata della sentenza di cassazione n. 10459 del 2011 laddove ha rigettato il sesto mezzo, contestando l’interpretazione fattane dal giudice del rinvio.

Anche l’ultima censura è priva di pregio in quanto con essa il ricorrente propone una diversa lettura della valenza precettiva della pronuncia rescindente di questa Corte ed in particolare delle conseguenze argomentatamente tratte dal giudice del rinvio dal rigetto del sesto motivo dell’allora proposto ricorso per cassazione.

Va premesso che la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di Cassazione concreta denuncia di error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di Cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente. Questa sentenza, infatti, pur non avendo efficacia di giudicato in senso tecnico (stante la sensibilità allo ius superveniens), al giudicato va però equiparata siccome partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (vedi Cass. 1 settembre 2004 n. 17564, che ha riaffermato questi principi, che erano stati contraddetti dal decisum di Cass. 7 gennaio 2004 n. 47).

Orbene la portata del decisum della sentenza di legittimità di annullamento è stato individuato dal giudice del rinvio sulla scorta delle statuizioni della Corte distrettuale rese con la sentenza dell’8 ottobre 2004, confermata sul punto in sede di legittimità.

Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto indicare il canone ermeneutico legale violato dal giudice del rinvio nell’interpretare la pronuncia giudiziale di questa Corte e non già proporre direttamente una difforme interpretazione.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, il ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese, che liquida in Euro 5.200.00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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