Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28751 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10523-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

TOSTI 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI PERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CIUFFREDA;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI BARI COOPERATIVA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA e

TIZIANA SERRANI, che la rappresentano e difendono unitamente agli

avvocati ROMUALDO PECORELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/02/2016 R.G.N. 1178/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO CIUFFREDA;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega verbale Avvocato FRANCESCO

GIAMMARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11-18 febbraio 2016 numero 525 la Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto da B.A. – ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 e segg. – avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che, pur dichiarando illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al B. dalla BANCA POPOLARE DI BARI società cooperativa per azioni (in prosieguo: la BANCA), aveva applicato la sola tutela risarcitoria, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.

A fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva applicabile il termine breve di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58.

Esponeva che il reclamante assumeva la applicabilità del termine di cui all’art. 327 c.p.c. sul presupposto che la sentenza di primo grado non gli fosse stata comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di Foggia, in quanto in nessuna delle tre comunicazioni pec inviategli il giorno 28 aprile 2015 (rispettivamente con oggetto: lettura dispositivo; deposito minuta sentenza; deposito sentenza -pubblicazione) era contenuta in allegato la sentenza impugnata.

Tuttavia la controparte aveva dato prova documentale di una quarta comunicazione pec della Cancelleria alla stessa data, delle ore 9:09, con oggetto “passaggio in archivio del fascicolo”, con la quale era stato inviato in allegato il testo integrale della sentenza di primo grado.

A nulla valeva la circostanza, sottolineata dal reclamante, che tale comunicazione mancasse nella intestazione dell’indicazione “notificazione ai sensi del DL 179/2012”; tale carenza non pregiudicava il raggiungimento dello scopo della comunicazione, che era quello di inoltrare alle parti il testo integrale della sentenza per consentirne la conoscenza e l’eventuale impugnazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.A., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese la BANCA con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

All’esito dell’udienza pubblica del 15 febbraio 2018 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado; eseguito l’adempimento, la causa viene per la decisione alla odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente con l’unico motivo di ricorso ha dedotto:

– erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’eccezione di tardività del reclamo;

– violazione degli artt. 45 disp. att. c.p.c. e art. 17, allegato 8, del Provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, contenente le specifiche tecniche previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, (regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, della tecnologia dell’informazione e della comunicazione).

Il ricorrente ha esposto di avere evidenziato- nella memoria di costituzione avverso il reclamo incidentale della BANCA nonchè nel verbale di udienza – di essersi avveduto soltanto dalle difese avversarie del fatto che la sentenza impugnata era stata allegata al biglietto di cancelleria che aveva ad oggetto “passaggio in archivio” e di avere dedotto la nullità della comunicazione, in quanto il biglietto di Cancelleria non indicava come oggetto il “deposito” o la “pubblicazione” della sentenza ed inoltre perchè mancava la dizione “notificazione ai sensi del D.L. n. 179 del 2012”, in violazione dell’art. 45 disp. att. c.p.c. e del provvedimento del 16 aprile 2014 (“specifiche tecniche previste dal D.M. n. 44 del 2011, art. 44”). La Corte territoriale, pur accertando che la comunicazione era stata redatta in violazione di quanto stabilito nell’allegato 8 al provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, aveva ritenuto tale omissione non rilevante, con motivazione contraddittoria.

Ha assunto che la osservanza da parte della Cancelleria delle forme di comunicazione del provvedimento, ex art. 45 disp. att. c.p.c., era volta a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto ai fini del rispetto dei termini di decadenza per il reclamo, esigenza particolarmente avvertita, stante la brevità dei termini di impugnazione e la delicatezza della materia.

La circostanza che le tre precedenti comunicazioni pec della Cancelleria (aventi rispettivamente ad oggetto: “lettura dispositivo”; “deposito minuta sentenza”; “deposito sentenza- pubblicazione”) non recassero in allegato la sentenza del Tribunale di Foggia, oltre a violare la specifica normativa, aveva posto la difesa in condizioni di errore scusabile nel ritenere irrilevante la successiva pec – con oggetto “trasmissione del fascicolo in archivio” – cestinandola, senza verificare che essa conteneva un allegato e che si trattasse della sentenza e non di un provvedimento connesso con l’oggetto.

Ai sensi dell’allegato 8 del provvedimento del 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia (“specifiche tecniche D.M. n. 44 del 2011, ex art. 34”) la comunicazione doveva precisare, tra l’altro, l’oggetto, la descrizione e gli eventuali allegati, necessariamente attenenti a quel’oggetto.

Inoltre, sempre per quanto previsto dal richiamato allegato 8, il biglietto di Cancelleria doveva contenere la indicazione specifica che si trattasse di “notificazione ai sensi del D.L. n. 179 del 2012”.

Da ultimo il ricorrente ha sottoposto a questa Corte i motivi di reclamo avverso la sentenza del tribunale di Foggia, rimasti assorbiti a seguito della pronuncia di inammissibilità della impugnazione.

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene alla omissione nel corpo del messaggio inviato dalla Cancelleria della formula “NOTIFICAZIONE DI CANCELLERIA ai sensi del D.L. n. 179 del 2012” va preliminarmente rilevato che detta formula è prevista soltanto per le “notificazioni” di Cancelleria e non anche per le “comunicazioni” (come risulta dal richiamato allegato 8 all’art. 17 del provvedimento del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia).

La trasmissione del testo integrale della sentenza pubblicata da parte della Cancelleria avviene, tanto ai sensi dell’art. 133 c.p.c. che della norma speciale della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, attraverso un atto di “comunicazione” e non già di “notificazione”.

Ed invero l’art. 133 c.p.c., qualifica nel testo e nella rubrica l’adempimento di Cancelleria come “comunicazione” della sentenza; tale qualificazione è rimasta invariata anche dopo le modifiche al testo originario apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b) (che ha disposto che il biglietto di Cancelleria contenga il testo integrale della sentenza e non il solo dispositivo, come nel testo previgente). Lo stesso art. 45, anzi, ha aggiunto che la “comunicazione” non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Analogamente, la norma speciale della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, ancora il decorso del termine per il reclamo alla “comunicazione” della sentenza, dando, dunque, all’adempimento di Cancelleria la medesima qualificazione di cui all’art. 133 c.p.c.

Nè vale obiettare che la distinzione tra notificazione e comunicazione poggia sul fatto che soltanto nella notificazione l’atto è tramesso nella sua integralità (ed, invece, nella comunicazione per sintesi).

Tale distinguo trovava fondamento nell’art. 136 c.p.c., comma 1 rubricato “comunicazioni”, che definisce il biglietto di Cancelleria come “forma abbreviata di comunicazione”.

Tale definizione, seppure tuttora presente nel testo della norma, è divenuta inattuale in rapporto all’art. 45 disp. att. c.p.c., nuovo comma 2 – (come modificato al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221)- rubricato “forma delle comunicazioni del Cancelliere”- a tenore del quale il biglietto di cancelleria contiene “in ogni caso” il testo integrale del provvedimento comunicato.

Per effetto di tali modifiche la distinzione tra comunicazione e notificazione riposa – piuttosto che sulla trasmissione di un atto nella sua integralità, come avviene anche nelle comunicazioni, o per sintesi- sul fatto che nella comunicazione l’accento è posto sulla attività del Cancelliere (il biglietto di Cancelleria) mentre nella notificazione affidata alla Cancelleria si dà rilievo non alla formazione del biglietto di Cancelleria ma alla mera trasmissione dell’atto o provvedimento notificato.

Da quanto esposto consegue che il chiaro dettato letterale, che prevede la “comunicazione” della sentenza, non è superato dal rilievo della trasmissione a cura della Cancelleria del testo integrale del provvedimento; conclusivamente, trattandosi di “comunicazione”, il formato da rispettare è quello previsto dalle specifiche tecniche (allegato 8 all’art. 17 del provvedimento del 16 aprile 2014) relativamente alle “comunicazioni”, che non prevede la formula di cui il ricorrente assume la necessità (NOTIFICAZIONE DI CANCELLERIA ai sensi del D.L. n. 179 del 2012).

Resta da considerare la questione della indicazione nel messaggio di Cancelleria dal quale la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine breve per il reclamo, nella parte relativa all'”oggetto” ed alla “descrizione”, non già del deposito e pubblicazione della sentenza ma del “PASSAGGIO IN ARCHIVIO”.

Trattasi di questione non esaminata nella sentenza impugnata ma, tuttavia, rilevabile d’ufficio e non richiedente nuovi accertamenti di fatto (poichè attiene al “fatto processuale”) e, dunque, deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità.

Nella fattispecie il vizio dedotto riguarda l’erroneo riempimento delle parti in bianco della comunicazione, riservate alla attività valutativa del Cancelliere.

Sul punto questa Corte (Cass. sez. I, 22 agosto 2018 n. 20947, cui ha dato seguito Cass. sez. I ord. n. 647/2019) ha già ritenuto – in un caso il ricorrente assumeva la carenza nella comunicazione di Cancelleria, contenente la copia della sentenza impugnata, di qualsiasi riferimento esplicito alla natura dell’atto inviato e la confondibilità della comunicazione con qualsiasi altra- che la omessa indicazione nel messaggio di Cancelleria della tipologia dell’atto comunicato non impedisce, comunque, il decorso del termine breve di impugnazione.

A tale conclusione la Corte è pervenuta sul rilievo che è sempre onere della parte provvedere ad aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono sull’indirizzo di posta elettronica certificata (da essa stessa indicato con la specifica finalità del ricevimento delle comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari) ed esaminarne il contenuto, proprio come avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta, oppure recapitato dall’Ufficiale giudiziario, di cui non si ipotizza l’invalidità o l’inefficacia qualora non risulti alcuna annotazione sul plico circa la specifica natura dell’atto contenuto al suo interno.

A tale indirizzo la Corte ritiene di dover dare continuità in questa sede anche in riferimento all’ipotesi di indicazione erronea dell’oggetto della comunicazione.

Lo scopo della comunicazione della sentenza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento giudiziario e di porle in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza, onde predisporre eventualmente l’impugnazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 29.05.2018 n. 13745; Cass. 7 gennaio 2019 n. 134).

Tale scopo è raggiunto quando la comunicazione di Cancelleria che contiene il testo integrale della sentenza giunge all’indirizzo pec del difensore (cfr. Cass. civ. sez. lav., 4 ottobre 2019 n. 83).

Il dedotto errore di indicazione dell’oggetto e della descrizione non determina nullità dell’atto in quanto, oltre ad essere assente una previsione espressa in tal senso, neppure ricorre, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 156 c.p.c., comma 2.

La sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto sopra indicati sicchè è immune dalle censure che le sono state mosse.

Non è utilmente richiamabile nel senso voluto dall’odierna parte ricorrente (che lo richiama in memoria) il precedente di questa Corte in data 7 marzo 2016 n. 4474; ivi la comunicazione di Cancelleria che si è ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (nella specie ex art. 348 ter c.p.c.) non conteneva il testo dell’ordinanza comunicata (oltre ad essere carente della indicazione che si trattava di un’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.).

L’errore della Cancelleria potrebbe rilevare, piuttosto, come errore scusabile della parte incorsa in decadenza; tuttavia la parte ricorrente, pur assumendo in questa sede di essere incorsa in errore scusabile, neppure ha dedotto di avere proposto al giudice del reclamo istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2 nè ha specificato in questa sede in quali termini tale istanza sarebbe stata proposta.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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