Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28750 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17152-2010 proposto da:

M.U.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

libello introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce alle note difensive;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10091/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. M.U.C. con separati ricorsi poi riuniti adiva il Tribunale di Roma chiedendo la condanna dell’Inps al pagamento in suo favore dei ratei maturati e non riscossi della pensione di reversibilità per gli anni 1997 e 2000, spettantile in base a sentenza dello stesso Tribunale.

L’Inps, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, indicando come competente il Tribunale di Trieste.

Il Tribunale con sentenza dichiarava la propria incompetenza, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Trieste. Al riguardo ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero; e ha ritenuto che nella specie emergeva dalla documentazione prodotta dal convenuto che luogo di ultima residenza era (OMISSIS), la cui sede Inps era compente per il pagamento.

2. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza, deducendo che arbitrariamente e in contrasto con la realtà il giudice di merito l’ha ritenuta residente nell’ambito della circoscrizione di (OMISSIS) prima del trasferimento all’estero. Ella in realtà è nata a (OMISSIS) e, pur tenute presenti le vicende politiche relative al relativo territorio, non poteva parlarsi di un suo trasferimento all’estero e comunque non vi era stata una sua residenza in Italia secondo i confini attuali.

Chiede quindi che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

3. L’Inps ha depositato note difensive e documenti.

Eccepisce che l’attuale ricorrente non abbia provato, con deposito tempestivo di documentazione insieme con il ricorso introduttivo, le circostanze poste alla base della invocata competenza del Tribunale di Roma.

Rilevato poi che la ricorrente sostiene la competenza di detto tribunale in riferimento all’art. 19 c.p.c., deduce che deve piuttosto farsi riferimento, ex art. 20 c.p.c., al luogo di esecuzione della prestazione, cioè a (OMISSIS), la cui sede Inps ha sempre gestito ed erogato la pensione in questione.

Al riguardo rileva che è conveniente per entrambe le parti che la controversia sia trattata in prossimità del luogo in cui la posizione pensionistica è gestita (richiama anche il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 30 del 1997, sul luogo di notificazione degli atti introduttivi del giudizio).

Osserva anche che la liquidazione e gestione delle pensione in (OMISSIS) integrano una forma implicita di deroga alla competenza territoriale mediante elezione di domicilio speciale ex art. 47 c.p.c..

4. Il proposto regolamento è fondato in quanto risulta evidente che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che l’emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte della sede di (OMISSIS) dimostri una pregressa residenza dell’assicurata in tale città. Al riguardo occorre tenere presenti anche le disposizioni interne dell’Inps, richiamate nel ricorso, sulla ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche pensionistiche dei residenti all’estero, che, peraltro, in conformità a quanto riferito anche dal medesimo istituto, prevedono la competenza della sede di (OMISSIS) per le pensioni in regime internazionale relative alla Croazia.

Quanto alla eccezione di mancata tempestiva prova da parte della ricorrente delle circostanze evidenzianti la competenza del giudice adito, deve osservarsi che un onere della prova a carico dell’attore sussiste, anche nelle ipotesi di incompetenza inderogabile, solo nei limiti in cui egli faccia riferimento a fori speciali e non al residuale foro generale (cfr. Cass. n. 4116/1987, 6632/1999), sicchè in effetti ciò che nella specie rileva è che l’Inps non abbia affatto fornito la prova della previa residenza dell’assicurato nell’attuale territorio italiano, in quanto solo in tal caso sarebbe configurabile il trasferimento all’estero previsto dall’attuale testo dell’art. 444 c.p.c., comma 1.

Peraltro, che non possa essere equiparato al trasferimento previsto dalla norma appena richiamata la vicenda della perdita della sovranità italiana su determinati territori è evidenziato anche dal fatto che rispetto a tali territori non è applicabile la determinazione di competenza individuata nel “tribunale (…) nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza”.

5. D’altra parte, la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente sita in (OMISSIS)), in caso di non operatività del criterio della residenza dell’attore, è stata già affermata da questa Corte (Cass. 3273/1992), in analogia a quanto previsto per le controversie di lavoro in caso di non operatività dei fori speciali (ex art. 413 c.p.c., penultimo comma, il cui riferimento al foro generale delle persone fisiche non esclude, se del caso, l’applicabilità del foro generale delle persone giuridiche: cfr. Cass. n. 9321/1996, 4707/1998).

Infine, non sembra utilmente richiamabile il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., la cui esclusività rispetto al foro generale richiederebbe senza dubbio un’espressa prescrizione normativa, mentre un ipotetico domicilio speciale dell’Inps – o, rectius, la presenza di uno stabilimento munito di rappresentante autorizzato a stare in giudizio (cfr. art. 19 c.p.c.) – potrebbe semmai essere rilevante ai fini della confìgurabilità di un foro facoltativo (artt. 18 e 19) non rilevante nelle controversie previdenziali.

6. Si ritiene di compensare le spese di questo procedimento per giusti motivi, stante la valutabilità in senso negativo del comportamento processuale della ricorrente, che ha proposto separate e del tutto analoghe vo azioni in giudizio per le varie annualità della pensione di cui ha chiesto la liquidazione a seguito di precedente giudizio sull’an (cfr. i cinque procedimenti per regolamento di competenza instaurati dalla parte e pervenuti all’esame della Corte alla odierna udienza).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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