Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28750 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18319/2014 R.G. proposto da:

FIFTYORANGE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Tommaso

Manferoce (con PEC tommasomanferoce.iordineavvocatiroma.org) con

domicilio eletto in Roma, presso il ridetto difensore in piazza

Vescovio n. 21;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 12/27/14 depositata il 07/01/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

14/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio e quindi in parte confermato la pronuncia della CTP di Latina che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES e altri tributi 2007;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR lombarda erroneamente ritenuto legittimo l’atto impugnato ancorchè l’Ufficio avesse – solo sbrigativamente e senza specifica motivazione in ordine al loro rigetto – ritenuto infondate le osservazioni del contribuente formulate in seguito alla redazione e notifica del PVC;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ritiene, coerentemente con la propria costante giurisprudenza in tema, che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017) sia in tema di imposte sui redditi sia in tema di IVA è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo;

– difatti, la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2016, n. 3583; Cass., sez. 6-5, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., sez.5, 14 ottobre 2016, n. 20781; Cass., sez.5, 3 agosto 2016, n. 15616); e per vero, solo nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, seconda parte, e quindi in caso di mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, è prevista la sanzione della nullità dell’avviso di accertamento, mentre nella prima parte dell’art. 12, comma 7, cit., all’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, come questa Corte ritiene, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità;

– neppure detta tale radicale sanzione (la più severa prevista per l’atto impositivo) può desumersi dal disposto del previgente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, laddove prevede che “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo ed al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni”;

– è poi vero che solo in alcune specifiche fattispecie il legislatore ha previsto che l’avviso di accertamento debba essere espressamente motivato tenendo conto delle ragioni esposte dal contribuente; si ricordi il D.P.R. n. 600 del 1973, previgente art. 37-bis, il cui comma 5 prevedeva “l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente”;

– analogamente la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, che ha sostituito l’art. 37-bis cit., dispone, al comma 8, che “l’atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonchè ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6”; ancora, dal punto di vista sistematico, può ricordarsi come la L. n. 413 del 1991, art. 7, poi, preveda che “gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell’accertamento, determinare induttivamente l’ammontare dei ricavi”; e come per le società che si presumono non operative la L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo anteriore al 2006, prevedeva che “tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta”;

– di qui l’infondatezza del motivo di ricorso in parola;

– il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR illegittimamente ritenuto legittimo per l’Ufficio il sottoporre a sindacato e verifica la scelta imprenditoriale di gravarsi del costo di Euro 84.000 per attività di consulenza finanziaria;

– il motivo è parimenti privo di fondamento;

– infatti, in forza della giurisprudenza più recente di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27786 del 31/10/2018) in tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali;

– ebbene, la CTR ha indicato in motivazione plurime ragioni di fatto (l’unicità dell’operazione, la presenza di altri consulenti in grado di fornire quel servizio, l’episodicità dell’output di consulenza in concreto limitato a meno di sei mensilità, l’assenza di parametri o tariffe dai quali far discendere la concreta determinazione dell’importo dovuto per il servizio) a fronte delle quali non risulta che siano stati nè nei gradi di merito nè in questa sede opposte circostanze di segno contrario idonee a scalfirne la portata probatoria e il senso logico-giuridico diretti a escluderne l’inerenza in quanto sintomatici di difetto di effettivo collegamento con l’attività d’impresa;

– conseguentemente, il ricorso è rigettato;

– la soccombenza è regolata dalle spese; va infine dato atto della sussistenza dei requisiti processuali previsti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese 5.600,00 oltre spese prenotate a debito in Euro che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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