Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2875 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2875 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25775-2011 proposto da:
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di
REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCHNEITER MARGRIT;

– intimato avverso la sentenza n. 1143/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA del 20/07/2011, depositata il 22/07/2011;

Data pubblicazione: 10/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Ric. 2011 n. 25775 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2012, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. La Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha proposto
ricorso per cassazione affidato a un unico motivo avverso la sentenza con cui il
Tribunale di quella città aveva dichiarato improcedibile l’appello dalla medesima

sanzione amministrativa proposta da Margrit Schneiter.
Il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell’art. 348 cod.proc.civ., non valida la costituzione
dell’appellante che era avvenuta con il, deposito di copia dell’atto di appello, privo di
alcuna indicazione circa la sua avvenuta notificazione, mentre il deposito dell’originale
dell’atto di appello notificato era avvenuto fuori termine.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380-bis e
375 cod.proc.civ., essendo manifestamente fondato.
Il motivo denuncia l’erroneità della decisione, deducendo la validità della iscrizione della
costituzione con velina, quando sia seguito dal deposito dell’originale notificato.
Il motivo va accolto, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 165 cod.proc.civ., richiamato per
il giudizio di appello dall’art. 347 cod.proc.civ., la costituzione dell’appellante con la c.d.
velina, cioè con la copia dell’atto di appello in copia informale e priva di alcuna
indicazione circa la sua notificazione, è ammissibile, posto che la iscrizione a ruolo della
causa è possibile ancor prima del perfezionamento della notificazione, come si desume

proposta avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione a

sia dall’art. 165, secondo comma, cod.proc.civ., sia dall’art. 5, terzo comma, della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Cass. 8003/2012; S.U. 10864/2011, v. in motivazione).
Tenuto conto che l’improcedibilità è sanzionata per l’inosservanza del termine di
costituzione ma non pure per l’inosservanza delle forme di costituzione non può essere
dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui
agli artt. 165 e 347 cod.proc.civ., ha depositato una c.d. velina dell’atto d’appello in
corso di notificazione — priva, quindi, della relata di notifica — , qualora egli abbia

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depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato,
conforme alla velina (Cass. 6912/2012).
P.Q.M.
Il ricorso deve essere accolto”.
Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui

trovato continuità nella successiva sentenza n.15715 del 2013.
Che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
deve essere rinviata ad altro giudice – che viene individuato nel Tribunale di Reggio
Calabria in composizione monocratica, in persona di diverso giudice, cui è demandato
anche il regolamento delle spese del presente giudizio — che esaminerà la controversia nel
merito, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in
persona di diverso giudice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile —2, il 9 gennaio
2014.

sopra, tanto più che l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella relazione ha

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