Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2875 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30284-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

261, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CIVELLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1618/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1618/3/18 depositata in data 13 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 21106/20/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di M.D. relativo a diniego di rimborso IRPEF 2008-2011;

– In particolare, la CTR dava atto che l’Amministrazione con nota del 1.4.2014 comunicava al contribuente che il rimborso non gli spettava, che questo diniego veniva impugnato in data 21.3.2015 dal contribuente, ma nel merito riteneva come già i giudici di primo grado, avanti ai quali l’Agenzia non si era costituita, che spettasse il rimborso;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 1, per omessa pronuncia da parte della CTR su specifico motivo di appello in ordine alla tardiva proposizione del ricorso in primo grado e, comunque, per mancato rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;

– Il mezzo di impugnazione, da esaminarsi complessivamente sotto le denunciate violazioni di legge, è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018);

– Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la CTR non ha preso alcuna posizione sulla eccezione preliminare di tardività del ricorso introduttivo a fronte dell’istanza di rimborso presentata il 21.12.2012. Il motivo di appello – l’Agenzia era contumace in primo grado – è stato riprodotto per autosufficienza in ricorso, e la questione della tardività è peraltro rilevabile d’ufficio e del tutto obliterata dal giudice d’appello. Non modifica i termini della questione la deduzione del contribuente, contenuta nel controricorso e ulteriormente ribadita in sede di memoria, secondo la quale ad essere impugnato non sarebbe stato il diniego espresso ricevuto il 1.4.2014 dal professionista del contribuente e suo domiciliatario ai fini della difesa tecnica, a suo dire non correttamente notificato, ma il silenzio rifiuto essendo comunque – anche secondo questa indimostrata prospettazione – macroscopica la tardiva proposizione del ricorso in data 21.3.2015, ben oltre il termine di 60 giorni successivo ai 90 giorni del silenzio.

– Conclusivamente quindi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il ricorso originario era inammissibile. Le spese di lite dei gradi di merito sono integralmente compensate, alla luce anche della mancata costituzione dell’Agenzia in primo grado e dell’esito difforme della decisione in appello. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna il controricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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