Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2875 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2018, (ud. 24/10/2017, dep.06/02/2018),  n. 2875

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 2 febbraio 2016, ha accolto il gravame del Ministero dell’interno avverso l’impugnata sentenza ed ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria a D.M., il quale aveva dedotto il rischio per la sua incolumità, in caso di forzato rientro nel suo Paese di origine (Gambia), a causa delle sue tendenze politiche e dell’accusa di omosessualità rivolta nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto insussistenti i rischi dedotti, rilevando che la sua omosessualità non fosse provata (risultava, al contrario, che egli era sposato con un figlio) e che neppure fosse provata la sua opposizione al regime dittatoriale.

Avverso questa sentenza D.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a una memoria; il Ministero dell’interno ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e vizio di motivazione, per avere la, Corte di merito erroneamente valutato la sua narrazione, che era coerente e credibile, e i rischi documentati che egli correrebbe nel caso di forzato rientro in Gambia, omettendo di fare riferimento al contesto politico e generale esistente in quel Paese.

Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere negato anche la protezione sussidiaria e umanitaria, omettendo di indagare sulle condizioni di pericolo esistenti, in Gambia, ove vi era una dittatura che praticava una violenza diffusa e indiscriminata; i cittadini erano sottoposti alla tortura e a trattamenti inumani; erano previste pene gravissime per l’omossessualità, considerata come reato.

Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non avere esaminato la domanda di protezione umanitaria, ritenendola erroneamente assorbita dal rigetto della domanda di protezione principale, mentre il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare se il descritto quadro generale di violenza integrasse una situazione di vulnerabilità idonea a giustificare la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è di avere valutato il rischio di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, e il danno grave, nell’accezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ai fini della protezione sussidiaria – omettendo, tra l’altro, di esaminare la domanda di protezione umanitaria -, esaminando nel merito la sussistenza dei fatti (di omosessualità e opposizione al regime dittatoriale) posti a fondamento dei rischi dedotti dall’interessato, cioè la fondatezza delle accuse rivoltegli nel suo Paese di origine.

In tal modo la Corte non ha considerato che è irrilevante che tali fatti fossero veri, o no, o che le accuse rivolte al richiedente fossero realmente fondate, o no, dovendosi invece accertare se tali accuse fossero reali, cioè effettivamente rivolte all’interessato nel suo Paese (cfr., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2), poichè è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il rischio di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.

A tale riguardo, la stessa Corte di merito ha accertato quale fosse la situazione in Gambia: vi era una “forte compromissione dei diritti umani e civili”; vi erano “arresti arbitrari”, “atti di tortura”, “scomparsa degli oppositori al regime dittatoriale”; gravissime erano le punizioni previste per l’omossessualità (tortura, ergastolo, decapitazione).

La circostanza che l’omosessualità sia considerata come reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (Cass. n. 4522/2015).

La Corte di merito ha minimizzato il rischio che il richiedente, in caso di rientro forzato, sarebbe esposto alle pene previste” per l’omosessualità e per gli oppositori del regime, qualora non riuscisse a dimostrare l’infondatezza delle accuse: si è invece limitata, da un lato, a ritenere non provata la sua opposizione al regime – in ragione del fatto, di significato ambivalente, che le critiche rivolte al Presidente del governo erano state erroneamente intese come un atto di ribellione al regime dittatoriale – e dall’altro, a ritenere insussistente la omosessualità, senza dare il giusto rilievo al fatto che tali accuse erano state realmente formulate nei suoi confronti e senzà farne oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 4522/2015).

L’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (Cass., s.u., n. 27310/2008; n. 10202/2011).

La Corte d’appello, quale giudice del rinvio, deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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