Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28749 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30583-2018 proposto da:

COMUNE GENOVA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA DE PAOLI;

– ricorrente –

Nonchè da:

PORTO PETROLI GENOVA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato CATERINA CORRADO

OLIVA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE GENOVA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA DE PAOLI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 291/2018 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Comune di Genova ricorre, sulla base di un solo motivo, nei confronti della società Porto Petroli di Genova s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 291/2017/2014, depositata il 16 marzo 2018 e non notificata, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento contenente la liquidazione dell’ICI, per l’anno di imposta 2007 avente ad oggetto sia immobili sia aree scoperte siti nel porto di Genova, la CTR della Liguria nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, rigettava l’appello proposto dall’ente comunale, sul presupposto che le aree scoperte ubicate nell’area portuale poichè non edificabili non sono assoggettabili ad ICI.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale fondato su quattro motivi la società Porto petroli di Genova s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con l’unico motivo, si lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. B) e del R.D. n. 652 del 1939, art. 10, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente erroneamente considerato che l’inedificabilità delle aree scoperte escludesse l’assoggettamento ad Ici, benchè in realtà si trattasse di manufatti funzionali alle operazioni di trasferimento nella rete nazionale degli oleodotti del petrolio e prodotti petroliferi, soggette ad ICI.

La censura risulta inammissibile sia perchè allega difese che non risultano svolte nel giudizio di merito sia in quanto finalizzata alla rivalutazione di merito compiuta dalla CTR.

L’ente ricorrente critica le conclusioni alle quali è pervenuto il decidente per non aver valutato la capacità reddituale e funzionale delle aree scoperte attrezzate con impianti fissi e necessarie allo svolgimento della lucrativa attività di terminalista.

2.1 Tuttavia, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018). L’ente ricorrente aveva l’onere – non assolto – di allegare l’avvenuta deduzione della questione funzionalità è redditualità delle aree scoperte e loro consistenza nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente essa era stata proposta, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel meritó la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). In mancanza di elementi desumibili dalla sentenza impugnata atti a dimostrare l’intervenuta tempestiva allegazione delle difese esposte la censura si rivela inammissibile.

2.2. Essa è altresì inammissibile sotto altro profilo, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici su cui si fonda la decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373, in motiv.). La critica, in altri termini, mira a ottenere la dimostrazione di circostanze diverse da quelle accertate dai giudici di appello (S. U. n. 34476 del 27/12/2019; Sezioni Unite n. 8053 del 2014).

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine all’imponibilità delle aree coperte, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 36 e dell’art. 156 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo assoggettato ad Ici le are coperte perchè suscettibili di autonoma produzione del reddito, senza tuttavia esplicitare le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento.

4.Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b, e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il decidente accertato gli elementi per sancire la classificabilità o meno nella categoria E/1 degli immobili e la conseguente esenzione dall’ICI.

5.Con il terzo mezzo, la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, del regolamento di accertamento con adesione del comune di Genova, art. 9 e della L. n. 311 del 2006, art. 1, comma 336, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR della Liguria affermato al legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale laddove ha applicato l’Ici per l’anno 2007 secondo una valutazione stimativa tratta da un accordo transattivo concluso in un accertamento con adesione relativo alle annualità di imposta 2002-2006, fondando la propria decisione sulla disciplina di cui alla L. n. 296 del 2006 abrogata dal primo gennaio 2007.

6.11 primo motivo del ricorso incidentale è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo.

L’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della.loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. L’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude infatti che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale (Cass.n. 20026/2015; Cass. n. 10031/2017; 1369/2017; Cass. n. 20259/2017, da ultimo Cass., Sez. n. 10674/2019; Cass. n. 23067/2019).

Lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva non può non avere incidenza in tema di ICI, in quanto ciò che conta ai fini dell’iMposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

La CTR, invece, ha omesso di individuare le caratteristiche e la destinazione commerciale degli immobili, al fine di ritenere assoggettata ad Ici le aree coperte, fondandosi sulla apodittica affermazione che si tratta di aree suscettibili di separata ed autonoma produzione del reddito.

7. Parimenti fondato è l’ultimo mezzo che prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla mancata sottoscrizione dell’atto impositivo, avendo la CTR “richiamato quanto affermato dai giudici di primo grado ricordando la disciplina di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87”.

La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, come avvenuto nel caso all’esame (Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139 del 2018)

8. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale; accolto il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in altra composizione, in relazione ai motivi accolti.

PQM

– dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in altra composizione, in relazione ai motivi accolti, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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