Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28749 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11884/2018 proposto

N.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI, 8, presso lo studio dell’Avvocato ANTONINO

PELLICANO’, che la rappresenta e difende in virtù di delega in

atti.

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NICOLA

VALENTE, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, LUIGI

CALIULO;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza n. 10591/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/04/2017 R.G.N. 25903/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per accoglimento del ricorso:

udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza dell’8.3.2017 – 28.4.2017 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da .S.C. nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in accoglimento del gravame presentato dall’Istituto, aveva riconosciuto il diritto della assistita all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza gennaio 2008 anzichè, come riconosciuto dal primo giudice, dall’1.3.2006.

2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di legittimità hanno, altresì, posto a carico della N., in virtù del criterio della soccombenza, le spese di lite non ritenendo sussistere le condizioni per beneficiare dell’esonero a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, atteso che solo la dichiarazione della parte personalmente, e non quella del difensore, poteva assumere rilievo a tal fine.

3. Ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza predetta N.S.C. sulla base di un solo motivo.

4. L’INPS ha resistito, in virtù di procura speciale ritualmente e tempestivamente depositata con la copia del ricorso notificatogli, partecipando alla sola discussione orale in pubblica udienza e limitandosi unicamente a chiedere la compensazione delle spese del presente giudizio.

5. Gli atti sono stati rinviati dalla Sesta Sezione di questa Corte per la definizione in pubblica udienza.

6. N.S.C. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta, ex art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di fatto sui presupposti di applicazione alla controversia delle disposizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nel regolamento delle spese processuali, sia perchè era stata prodotta nel fascicolo del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Palmi la dichiarazione attestante il requisito reddituale utile all’esonero delle spese di lite in caso di soccombenza, con l’impegno a comunicare eventuali variazioni negli anni a venire, valevole fino all’esito definitivo del processo e rilasciata con le forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, sia perchè la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente era stata allegata al ricorso per cassazione, come da indice posto a pag. 15 del ricorso stesso e da attestazione contenuta nella nota di iscrizione a ruolo circa il suo deposito. La ricorrente evidenzia che il fatto supposto era stato, quindi, l’esistenza della sola dichiarazione del suo difensore resa nel ricorso a margine della dichiarazione di valore della causa, mentre invece vi era stata anche l’allegazione della dichiarazione sottoscritta dalla parte come sopra riferito.

2. Osserva il Collegio che, preliminarmente, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso in esame in quanto tardivamente proposto (20.4.2018 data notifica), oltre il termine semestrale previsto dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, u.p., così come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 197 del 2016, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 2 del D.L. citato.

3. Il comma 1 dell’art. 391 bis c.p.c., come sopra modificato, così recita: “Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg.. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”.

4. Il citato art. 1 bis, comma 2, nel dettare la disciplina transitoria, ha stabilito che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio”.

5. La L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 2, di conversione del D.L. n. 168 del 2016, ha previsto l’entrata in vigore della legge “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” n. 254 del 29/10/2016, con la conseguenza che la data di entrata in vigore è quella del 30.10.2016.

6. Venendo al caso di specie, il ricorso avverso la ordinanza di questa Corte di cui la N. chiede la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, è stato spedito per la notificazione, a mezzo UNEP Roma, il 19.4.2018, notificato il 20.4.2018 e depositato nella Cancelleria di questa Corte il 27.4.2018, quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di modifica dell’art. 391 bis c.p.c. (30.10.2016); ne consegue che applicandosi il termine previsto dalla nuova disposizione processuale per le ipotesi, come quella in esame, in cui la sentenza della Cassazione non risulta essere stata notificata, il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento revocando (28.4.2017) che andava a scadere il 28.10.2017, data di molto antecedente rispetto a quello di notifica del ricorso effettuata il 19/20.4.2018.

7. Il ricorso deve, quindi essere dichiarato inammissibile.

8. Le spese del presente giudizio, in considerazione della difesa dell’INPS limitata unicamente alle statuizioni sulla loro determinazione, vanno compensate tra le parti.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dà parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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