Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28748 del 30/12/2013


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 28748 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Rep.

DECRETO
Ud.

sul ricorso 8862-2012 proposto da:
BAUPLUS SRL 00814310215,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE VENTUNO APRILE 11, presso lo studio
dell’avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO,

che lA

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DURNWALDER MEINHARD giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO CO.EDIL SRL, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI
103, presso lo studio dell’avvocato PACINI CLAUDIA, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 338/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO del 6/12/2011, depositata il 13/12/2011;

e

Data pubblicazione: 30/12/2013

R.g. n. 8862/12

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che la s.r.l. Bauplus, con ricorso del 13 aprile 2012, ha impugnato per cassazione, nei
confronti del Fallimento della s.r.l. CO.EDIL, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte
d’Appello di Trento n. 338/11 in data 6 dicembre 2011;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 10 agosto 2013, sottoscritto in pari data per adesione dal Fallimento
della s.r.l. CO.EDIL, depositato in data 10 ottobre 2013, la s.r.l. Bauplus ha dichiarato di rinunciare
al suindicato ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte del Fallimento della s.r.l. CO.EDIL,
non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013
Il Coordinator della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
(Salv

Palma)

che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.I.CO.EDIL;

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