Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28748 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13552-2010 proposto da:

B.J. (OMISSIS) in qualità di erede di B.

S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STANISCIA NICOLA, giusta delega a margine del

libello introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce alle note difensive;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 36069/09 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI. S

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. In una controversia per conseguire una prestazione previdenziale (maggiorazione della pensione ex art. 6 1. 140/1985) proposta da B.J. quale erede di B.S., il Tribunale di Roma ha dichiarato, con ordinanza pronunciata all’udienza del 14.4.2010, la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Udine. Al riguardo ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero; e ha ritenuto che nella specie l’ultima residenza del pensionato prima del trasferimento all’estero fosse in (OMISSIS), come si evinceva dal fatto che la prestazione era stata liquidata dall’Inps di (OMISSIS).

2. Il B. propone ricorso per regolamento di competenza, deducendo che il giudice di merito aveva erroneamente fatto riferimento ad una presunta residenza dell’attore, erede del pensionato, e che, comunque, arbitrariamente e in contrasto con la realtà si era ritenuto il de cuius, residente nell’ambito della circoscrizione di (OMISSIS) prima del trasferimento all’estero. Egli in realtà era stato sempre residente nell’attuale (OMISSIS) e, pur tenute presenti le vicende politiche del relativo territorio e il periodo di sovranità italiana, non poteva parlarsi di un trasferimento all’estero di tale soggetto. Pertanto, insiste nel senso della dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma.

3. L’Inps ha depositato note difensive e documenti.

Eccepisce che l’attuale ricorrente non abbia provato, con deposito tempestivo di documentazione con il ricorso introduttivo, le circostanze poste alla base della invocata competenza del Tribunale di Roma.

Rilevato poi che il ricorrente sostiene la competenza di detto tribunale in riferimento all’art. 19 c.p.c., deduce che deve piuttosto farsi riferimento, ex art. 20 c.p.c., al luogo di esecuzione della prestazione, cioè a (OMISSIS), la cui sede Inps ha sempre gestito ed erogato la pensione in questione, dopo la trasmissione della pratica da parte della sede di (OMISSIS).

Al riguardo rileva che è conveniente per entrambe le parti che la controversia in giudizio sia trattata in prossimità del luogo in cui la posizione pensionistica è gestita (richiama anche il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 30 del 1997, sul luogo di notificazione degli atti introduttivi del giudizio).

Osserva anche che la liquidazione e gestione delle pensione in (OMISSIS) integrano una forma implicita di deroga alla competenza territoriale mediante elezione di domicilio speciale ex art. 47 c.p.c..

4. Il proposto regolamento è fondato in quanto risulta evidente che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che l’emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte della sede di (OMISSIS) dimostri una pregressa residenza dell’assicurata in tale città. Al riguardo occorre tenere presenti anche le disposizioni interne dell’Inps, richiamate nel ricorso, sulla ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche pensionistiche dei residenti all’estero, che, peraltro, in conformità a quanto riferito anche dal medesimo istituto, prevedono la competenza della sede di (OMISSIS) per le pensioni in regime internazionale relative alla Croazia.

Quanto alla eccezione di mancata tempestiva prova da parte della ricorrente delle circostanze evidenzianti la competenza del giudice adito, deve osservarsi che un onere della prova a carico dell’attore sussiste, anche nelle ipotesi di incompetenza inderogabile, solo nei limiti in cui egli faccia riferimento a fori speciali e non al residuale foro generale (cfr. Cass. n. 4116/1987, 6632/1999), sicchè in effetti ciò che nella specie rileva è che l’Inps non abbia affatto fornito la prova della previa residenza dell’assicurato nell’attuale territorio italiano, in quanto solo in tal caso sarebbe configurabile il trasferimento all’estero previsto dall’attuale testo dell’art. 444 c.p.c., comma 1.

Peraltro, che non possa essere equiparato al trasferimento previsto dalla norma appena richiamata la vicenda della perdita della sovranità italiana su determinati territori è evidenziato anche dal fatto che rispetto a tali territori non è applicabile la determinazione di competenza individuata nel “tribunale (…) nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza”.

5. D’altra parte, la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente sita in (OMISSIS)), in caso di non operatività del criterio della residenza dell’attore, è stata già affermata da questa Corte (Cass. 3273/1992), in analogia a quanto previsto per le controversie di lavoro in caso di non operatività dei fori speciali (ex art. 413 c.p.c., penultimo comma, il cui riferimento al foro generale delle persone fisiche non esclude, se del caso, l’applicabilità del foro generale delle persone giuridiche: cfr. Cass. n. 9321/1996, 4707/1998).

Infine, non sembra utilmente richiamabile il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., la cui esclusività rispetto al foro generale richiederebbe senza dubbio un’espressa prescrizione normativa, mentre un ipotetico domicilio speciale dell’Inps – o, rectius, la presenza di uno stabilimento munito di rappresentante autorizzato a stare in giudizio (cfr. art. 19 c.p.c.) – potrebbe semmai essere rilevante ai fini della configurabilità di un foro facoltativo (artt. 18 e 19) non rilevante nelle controversie previdenziali.

6. Le spese di questo procedimento vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; condanna l’Inps a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro trenta per esborsi ed Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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