Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28747 del 30/12/2013


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 28747 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Rep.

DECRETO
Ud.

sul ricorso 3088-2013 proposto da:
SOCIETE GENERALE, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA G. MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
INNOCENTI IS MARCO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO MARCO BAGNOLI, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
CICCOTTI SIMONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ZANOTTI RICCARDO giusta procura in calce al
controricorso;

controri corrente

avverso la sentenza n. 566/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 30/03/2012, depositata il 23/04/2013;

.

.

Data pubblicazione: 30/12/2013

R.g. n. 3088/13

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che la S.A. Societe Generale, con ricorso del 21 gennaio 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti del Fallimento di Marco Bagnoli, la sentenza emessa tra le stesse parti
dalla Corte d’Appello di Firenze n. 566/12 in data 30 marzo-23 aprile 2012;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 24 giugno 2013, s ttos itgp calce per adesione dal Curatore del
Fallimento di Marco Bagnoli, depositato in data ….., la .A. Societe Generale ha dichiarato di
rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte del Fallimento di Marco Bagnoli,
non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013
Il Coordinat e della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
(Salva or. li P lma)

che resiste, con controricorso, il Fallimento di Marco Bagnoli;

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