Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28747 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3159-2017 proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA

STANZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

21/06/2016, RGnn. 1477/2016 e 121/2016 riuniti, Cron. n. 1553/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G., con ricorso depositato (in via telematica) il 10.7.2015, adiva la Corte di Appello di Napoli ai sensi della L. n. 89 del 2001 per ottenere l’equa riparazione prevista dalla legge per la violazione del termine ragionevole del processo esecutivo immobiliare incardinato davanti al Tribunale di Salerno, iniziato il 17.1.1994, ed in cui era intervenuto, conclusosi con provvedimento di estinzione del 22.12.2014, divenuto definitivo in data, 11.1.2015, non essendo intervenuto reclamo.

Con decreto del 15.10.2015 la Corte di Appello di Napoli, sezione terza, in composizione monocratica dichiarava inammissibile la domanda in quanto tardiva.

Contro tale provvedimento lo S. proponeva reclamo, lamentando che, erroneamente, il primo giudice aveva ritenuto tardiva la domanda.

La Corte di Appello di Napoli con decreto n. cronolog. 1553 del 2016 dichiarava ammissibile la domanda di equa riparazione perchè depositata telematicamente il 10 luglio 2015 (entro il termine dei sei mesi dal provvedimento di estinzione passato in giudicato l’11 gennaio 2015). Nel merito accoglieva la domanda di equa riparazione, ritendo: a) che il “giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro, per ciascun anno (o frazione di anno superiore a sei mesi), che eccede il termine ragionevole di durata del processo”; b) che l’equo indennizzo, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”. Rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva liquidato in favore dello S. la somma di Euro 1.000,00 e che la somma massima da liquidare per equo indennizzo era la medesima, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1000,00 a favore di S.G.. Oltre interessi dalla domanda al soddisfo e t pagamento delle spese del procedimento.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da S.G. per un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso S.G. lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, n. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte distrettuale nel liquidare l’equo indennizzo richiesto nella somma di Euro 1000,000, ritenendo che il valore del giudizio presupposto fosse corrispondente ad Euro 1000,00, perchè, secondo il ricorrente, il Tribunale di Salerno, Ufficio delle esecuzioni immobiliari (giudizio presupposto), aveva accertato il diritto dell’attuale ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di Euro 17.151,57 oltre Euro 1000 per spese legali.

1.1.= Il motivo è inammissibile perchè non specifico. E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che il ricorso in ragione della normativa di cui all’art. 366 c.p.c., deve contenere in sè espressamente e a pena di inammissibilità, tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere alla Corte di Cassazione la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, ivi compresa la sentenza stessa. (cfr. fra le tante, Cass. n. 31082 del 28/12/2017).

Ora, nel caso in esame, dalla lettura del ricorso non è dato rilevare alcuni dati necessari per la comprensione della stessa censura. Il ricorrente espone che l’ordinanza decisoria sia stata emessa all’esito della riunione di due distinti procedimenti (pag. 3 del ricorso), tuttavia, non indica quale fosse l’oggetto dell’altro procedimento, quali le parti ricorrenti e le ragioni che hanno condotto alla riunione degli stessi. Tutti dati, questi, importanti perchè se la riunione fosse stata disposta in ragione dell’identità di procedimento presupposto sarebbe necessario verificare la somma liquidata a tale parte, che ben potrebbe coincidere con quella indicata dalla Corte distrettuale.

Come è evidente il deficit del ricorso imporrebbe di esaminare atti del procedimento esecutivo immobiliare che questa Corte non può compiere, giusta la preclusione disposta dalla norma di cui all’art. 366 c.p.c..

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.150,00, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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