Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28747 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20148-2015 proposto da:

QUADRIFOGLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato MICHEL MARTONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO BALDASSARRI;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CAPUANA, 10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VOCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/06/2015 R.G.N. 290/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO BALDASSARRI;

udito l’Avvocato VINCENZO SANSOBRINO per delega Avvocato ANTONIO

VOCE.

Fatto

Con sentenza del 16 giugno 2016, la Corte d’appello di Firenze condannava Quadrifoglio (incorporante, a seguito di fusione, S.A.F.I.) s.p.a. al pagamento, in favore di G.C. e quale responsabile, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e art. 1676 c.c., in quanto committente di lavori (di costruzione e di gestione di un impianto di compostaggio presso cui conferiva alcune tipologie di rifiuti) alla sua datrice (OMISSIS) s.p.a. (fallita nel corso del giudizio di primo grado, nel quale era stata convenuta ma nei cui confronti il lavoratore aveva rinunciato alla domanda), della somma di Euro 27.842,70 (al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle previdenziali) oltre accessori di legge, per retribuzioni da questa non corrispostegli da dicembre 2008 a maggio 2009: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda e dichiarato cessata la materia del contendere tra G.C. e la datrice fallita.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la responsabilità della società committente, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in quanto norma non eccezionale (ed in ogni caso avendo qualificato la convenzione tra le due società alla stregua non già di concessione di un pubblico servizio, in difetto di trasferimento dell’onere di gestione all’utente, ma di appalto), neppure risultandone preclusa l’applicazione (esclusa per le P.A. committenti) in assenza di prova della sua natura di società in house.

Infine, nella vigenza della convenzione tra Quadrifoglio s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (siccome annullata in sede arbitrale la sua risoluzione ad opera della prima nell’agosto 2008) e pertanto per l’intero periodo di mancate retribuzioni rivendicato dal lavoratore, essa ne liquidava la pretesa nella documentata misura suindicata, previa detrazione dallo stesso G. di quanto ricevuto dal Fondo di Garanzia presso l’Inps, per T.f.r. e ultime tre mensilità otre accessori, a seguito della sua insinuazione allo stato passivo del Fallimento.

Con atto notificato il 14 agosto 2015, la società, ora Alia Servizi Ambientali s.p.a., ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.; la causa, inizialmente fissata in adunanza camerale era rinviata a nuovo ruolo, in difetto dei presupposti e quindi rifissata all’odierna pubblica udienza. Entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e art. 11 preleggi, per inapplicabilità della prima norma denunciata ratione temporis, in quanto non ancora in vigore all’atto della stipulazione (nell’anno 1999) della convenzione tra S.A.F.I. s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., siccome fatto generatore del regime di responsabilità solidale in questione, nell’irrilevanza per tutto il suo periodo di applicazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, erroneamente valorizzata dalla Corte fiorentina.

2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, 12 e 14 preleggi, per illegittima interpretazione della Corte territoriale, in via analogica, di una norma eccezionale rigorosamente stabilita per le ipotesi di appalto e non di concessione di un pubblico servizio, come invece correttamente qualificabile la convenzione tra le parti, per i suoi caratteri (distintivi dal modello dell’appalto) di assunzione del rischio concreto dell’operazione (di costruzione e di gestione di un impianto di compostaggio) da parte di (OMISSIS) s.p.a. e di mantenimento dal concedente di poteri pubblicistici di vigilanza e controllo.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, D.L. n. 76 del 2013, art. 9, comma 1 conv. con mod. in L. n. 99 del 2013, art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., per inapplicabilità della normativa alle pubbliche amministrazioni e così pure alle società pubbliche, quale Quadrifoglio (e prima S.A.F.I.) s.p.a. in quanto società in house, secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3 (Codice degli appalti pubblici) e la documentazione versata in atti.

4. Con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010, 4 e 5 per l’utilizzabilità dei soli speciali strumenti di tutela previsti dal Codice degli appalti da parte del personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore di lavori, servizi e forniture regolati da contratti pubblici di appalto, indistintamente riguardante anche i contratti di concessione.

5. Per ragioni di assorbente rilievo pregiudiziale, occorre avviare l’esame dal secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione delle norme suindicate per qualificazione della convenzione in oggetto come appalto piuttosto che concessione di un pubblico servizio.

5.1. Esso è fondato.

5.2. Questa Corte, con un recente arresto, in ordine alla medesima fattispecie prospettata esattamente in termini (Cass. 23 maggio 2019, n. 14051) ha ritenuto la necessità di un più approfondito e specifico esame della convenzione tra le parti in fatto, per il particolare rilievo delle condizioni del contratto stipulato e del rapporto instaurato al fine di verificare la qualità e la rispondenza all’identità della forma contrattuale scelta, posta l’attribuzione con esso da una società, sia pure di natura privata, di un servizio di pubblico interesse (quale la costruzione e gestione di un impianto di compostaggio, inserito nella filiera dello smaltimento dei rifiuti della Provincia di Firenze). Sicchè, la necessità dell’accertamento in fatto delle caratteristiche del contratto assume rilievo assoluto rispetto al sindacato del giudice di legittimità sulla reale volontà delle parti e soprattutto sull’effettiva corrispondenza della stessa con il modello contrattuale adottato, al fine di escludere in concreto eventuali modalità elusive di tutele ordinamentali.

E ciò è consentito, considerato che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.; la seconda invece, concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29111). 5.3. Le medesime ragioni impongono analoga soluzione anche nella presente controversia, nella quale pure la Corte territoriale ha sostanzialmente omesso un tale esame in fatto (come si evince dal secondo e terzo capoverso di pg. 4 della sentenza). E con il richiamo della stessa indicazione al giudice di rinvio: di uno scrutinio che riguardi anche la circostanza che la concessione sia avvenuta tra soggetti privati, integrando un’eventuale subconcessione, con necessità di valutarne il quadro di riferimento (la concessione principale) e la rispondenza ad esso ovvero ad altra ipotesi contrattuale, anche in considerazione della vicinanza fattuale con altre figure contrattuali quali il subappalto o la subfornitura; con la possibilità per il giudice del rinvio, all’esito di siffatta analisi basata su un’indagine concreta degli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie in esame, di una ponderata qualificazione della tipologia contrattuale e delle conseguenze anche in termini di tutele riconoscibili.

6. Dalle superiori argomentazioni, in accoglimento del mezzo scrutinato e con assorbimento degli altri, discende la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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