Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28745 del 30/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2017, (ud. 27/09/2017, dep.30/11/2017),  n. 28745

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL COLLEGIO.

Premesso:

Il Giudice di Pace di Perugia con sentenza 2655/2010 rigettava la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta da P.A.P. nei confronti di D.F., per avere quest’ultimo posto all’incasso un assegno di c/c postale appartenente al libretto che il P. aveva lasciato incustodito nella propria autovettura aperta e che gli era stato sottratto nelle date tra il (OMISSIS). La decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Perugia con sentenza 28.7.2015 n. 1235.

Il Giudice di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'”actio de in rem verso” difettando la unicità del fatto genetico dell’impoverimento e dell’arricchimento ingiustificato, attesa la cesura della interferenza -sul nesso di interdipendenza causale- tra i due eventi, determinata dalla condotta illecita (furto del libretto di assegni) realizzata da ignoti; in ogni caso non sussistevano neppure i fatti costituivi di una pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. non emergendo dal titolo di credito elementi di irregolarità formale tali da indurre a sospetto colui che lo aveva ricevuto in pagamento, nè avendo il Ferri dedotto elementi probatori atti a dimostrare che il D. fosse coinvolto nella commissione del reato di furto, non essendo conducenti a tal fine i fatti oggetto dell’interrogatorio formale deferito al convenuto.

– La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione, con un unico motivo, dal P., con atto notificato in data 14.12.2015 al difensore domiciliatario del D. che non ha svolto difese.

OSSERVA:

Indipendentemente dal carattere anodino della rubrica del motivo (violazione art. 360 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza per illegittima “inversione dell’onere della prova” (e dunque per violazione della norma di cui all’art. 2967 c.c.), nonchè per “contraddittorietà della motivazione”.

Inammissibile deve ritenersi la seconda censura, in quanto non (più) corrispondente alla tipologia del vizio di legittimità definito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”) come interpretato da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi, e comunque non essendo stato dedotto dal ricorrente l’omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione (meramente anapodittica è l’affermazione – speculare e contraria alla statuizione della sentenza impugnata – secondo cui dalle risposte fornite dal D. nel corso dell’interrogatorio formale deferitogli in primo grado, risulterebbero comprovati i “fatti costitutivi della pretesa”.

Indipendentemente dal rilievo per cui la censura non risponde al requisito di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stati riportati i fatti sfavorevoli al convenuto in ipotesi confessati, è appena il caso di rilevare come il Giudice di appello ha ritenuto la totale estraneità ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal D. rispetto agli elementi costitutivi della pretesa azionata).

Infondata invece è la prima censura.

Risulta incontestato che in data (OMISSIS) era stato perpetrato il furto del libretto di assegni, denunciato dal P. alla Stazione CC di (OMISSIS), e che il (OMISSIS) successivo un assegno di tale libretto risultava posto all’incasso dal D. titolare di un esercizio commerciale Bar-panetteria, il quale ha asserito che il titolo era stato verosimilmente negoziato da una terza persona -rimasta ignota- per fornitura merce nell’ambito dello svolgimento della propria attività commerciale, senza tuttavia ricordare a quale prestazione fosse riferibile.

Il titolo recava la sottoscrizione dell’emittente P. (e la cui genuinità non è stata contestata dall’attuale ricorrente) e la indicazione del D. come prenditore, il quale aveva in assenza di precedenti giranti, effettuato la girata per l’incasso.

Tali le premesse in fatto, e tenuto conto del regime di circolazione del titolo (assegno di c/ postale emesso incompleto, sottratto da ignoti e successivamente negoziato e completato con la indicazione del beneficiario), originariamente emesso come titolo al portatore e quindi incassato come titolo all’ordine (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18528 del 03/09/2007; id. Sez. 1 – Sentenza n. 4910 del 27/02/2017), occorre considerare che, escluso -in difetto di prova- un coinvolgimento del D. nel reato di illecita sottrazione del titolo, risultava dimostrato che l’assegno era stato posto in circolazione dal soggetto autore del furto o da altri soggetti che ne fossero venuti in possesso – tutti rimasti ignoti- nelle forme previste dalla disciplina propria del tipo (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 5,comma 3, applicabile all’assegno postale in virtù del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, art. 7, comma 4, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, art. 1,comma 1, secondo cui “Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all’assegno bancario”). In conseguenza il Giudice di appello ha ritenuto dimostrata presuntivamente -avuto riguardo all’attività commerciale svolta dal D.- la esistenza di una giustificazione causale del pagamento, in tal modo rimanendo assolto il prenditore, convenuto in giudizio ex art. 2041 c.c., da ulteriori oneri probatori, osservando che il D. la quale era stato consegnato il titolo non era onerato a svolgere alcuna previa verifica in ordine al legittimo possesso del portatore od a verificare se e quali accordi di riempimento del titolo fossero intervenuti tra l’emittente ed il portatore (nella specie l’illecito possessore od i successori possessori) che avevano negoziato l’assegno postale, dovendo quindi presumersi l’acquisto in buona fede del possesso del titolo da parte del D. (art. 1194 c.c.).

Tale accertamento in fatto non determina alcuna violazione della regola del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. e dunque non incorso nel vizio contestato il Tribunale perugino laddove ha ritenuto non provati i fatti costitutivi dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Va ribadito, al proposito, il principio di diritto secondo cui l’azione di cui all’art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di “arricchimento indiretto”, ma nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24772 del 08/10/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 10663 del 22/05/2015).

Orbene, trasponendo gli elementi probatori sopra indicati nello schema dell’azione di arricchimento ingiustificato, deve rilevarsi che l’obbligazione indennitaria gravante sul terzo (prenditore) il quale aveva beneficiato indirettamente della perdita patrimoniale subita dall’impoverito (emittente) in conseguenza dell’illecito commesso dal soggetto (autore del furto) obbligato al risarcimento danni nei confronti del depauperato, implicava la prova, da parte del P. che agiva ex art. 2041 c.c., che il vantaggio patrimoniale di cui si era arricchito il terzo-beneficiario D. era stato conseguito “a titolo gratuito” od in via di “di mero fatto”: non essendo stata fornita tale prova dall’impoverito, secondo l’insindacabile apprezzamento di merito del materiale istruttorio effettuato dal Giudice di appello, correttamente l’azione di arricchimento ingiustificato è stata ritenuta infondata essendo stata conseguita la prestazione dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso (rapporto di natura commerciale).

Rimane in conseguenza assorbito l’esame delle ulteriori censure – che appaiono fondate – alla statuizione che dichiara inoltre inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c..

Il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo disporre sulle spese del giudizio di legittimità in difetto di difese svolte dall’intimato.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA