Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28745 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16337/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

M.F. e M.G.M., entrambi in qualità di

eredi di F.L., rappresentati e difesi, dall’Avv.

Emanuele Vespaziani del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo

studio del medesimo, in Roma, Via Tacito, n. 23;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 152/22/2013 pronunciata il 27 marzo 2013 e depositata il 30

aprile 2013;

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 10 settembre

2020 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.L., impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito della cessione nel 2002 di quota parte di terreni edificabili ubicati nel comune di Contigliano, alla medesima pervenuti per successione ereditaria nel 1982, provvedeva a recuperare a tassazione una plusvalenza quantificata in Euro 62.333,00.

2. La Commissione provinciale adita respingeva il ricorso della contribuente il cui appello veniva viceversa accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 152/22/2013, pronunciata il 27 marzo 2013 e depositata il 30 aprile 2013, nella considerazione che l’avviso risultava affetto da nullità assoluta in quanto fondato su un atto (perizia UTE) mai prodotto e, pertanto, da ritenersi inesistente.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivo, cui resistono con controricorso gli eredi della F., M.F. e M.G.M..

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 settembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

5. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. i controricorrenti hanno depositato una memoria, insistendo nell’accoglimento delle proprie conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso l’agenzia deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 – già 81 – del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 448 del 2001, art. 7, degli artt. 37 e 38 TUIR anche in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 3,37 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando che l’avviso di accertamento in esame, come rilevato dai giudici di prima istanza, era fondato su una determinazione operata ai fini dell’imposta di registro con atti di accertamento notificati alla parte e da questa conosciuti e non impugnati, talchè sarebbe priva di pregio, l’asserita “inesistenza” della stima UTE, formulata dalla C.T.R., in quanto ogni eccezione in tal senso avrebbe dovuto essere formulata in sede di accertamento di valore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Preliminarmente, va rilevata la ritualità della notifica del ricorso, eseguita nello studio del difensore costituito nel giudizio d’appello, ove la contribuente aveva eletto domicilio; notifica comunque sanata dalla rituale costituzione degli eredi (cfr. Cass. Sez. U. 18/06/2010, n. 14699, nonchè, Sez. 5, 12/07/2018, n. 18413).

Ciò posto, il primo motivo del ricorso va disatteso, dovendosi, invero, tener conto dello jus superveniens costituito dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3. Nel giudizio di legittimità, infatti, trova di regola applicazione lo jus superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso; a tal fine è necessario, da un lato, che la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall’altro, che la nuova normativa sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorchè dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, 02/08/2018, n. 19227). Il giudizio di legittimità ha ad oggetto, del resto, non solo l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (Cass. Sez. L., 28/02/2017, n. 5226).

Nella specie, i contribuenti hanno espressamente contestato che la determinazione del valore del terreno, come determinata ai fini della imposta di registro, potesse riverberare i propri effetti su un accertamento ai fini IRPEF, per la determinazione della plusvalenza, censurando l’automatismo dell’avviso di accertamento IRPEF, scevro da una concreta valutazione sul valore effettivo dell’immobile in relazione al prezzo di acquisto dello stesso. La Commissione regionale aveva poi provveduto alla determinazione della asserita plusvalenza da cessione del terreno, tenendo conto della rettifica del valore del terreno in sede di imposta di registro, così facendo propria la tesi dell’Agenzia delle entrate, che si fondava sul tralaticio orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, 31/07/2015, n. 16254; Cass. Sez. 5, 23/11/2018, n. 30398), per cui il valore del bene determinato ai fini della imposta di registro, spiegava effetti anche sulla determinazione della plusvalenza generata dalla cessione del medesimo bene. Il contribuente, quindi, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, avrebbe dovuto dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Tale orientamento è stato, però, travolto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, in base al quale “gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”. Invero, per questa Corte, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal detto articolo, comma 4, che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3 (Cass. Sez. 5, 08/05/2019, n. 12131; Cass. Sez. 5, 18/04/2018, n. 9513; Cass. Sez. 5, 17/05/2017, n. 12265; Cass. Sez. 5, 02/08/2017, n. 19227). La presunzione suindicata, quindi, in base alla novella legislativa, non è più legittima, se basata sul mero valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. Sez. 5, 30/03/2016, n. 6135; Cass. Sez. 6, 06/06/2016, n. 11543), posto che la base imponibile Irpef è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Pertanto, l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro, in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione Irpef, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento, dovendo invece provvedere l’Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente (Cass. Sez. 5, 08/05/2019, n. 12131; Cass. Sez. 5, 30/01/2019, n. 2610).

Quanto al secondo motivo, va disattesa in quanto inammissibile l’asserita violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che dall’11.9.2012 il testo ormai previgente della norma non è più applicabile, nel caso in cui il ricorrente, com’è nel caso di specie, censuri l’omesso esame di punti o questioni anzichè uno specifico “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente (Cass. Sez. U. 07.04.2014, n. 8053).

Per le Sezioni unite di questa Corte, infatti, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve pertanto indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Il ricorso va quindi rigettato.

In ragione della definizione del giudizio sulla base dello jus superveniens (che ha inciso sul cennato consolidato principio di diritto), le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti.

Alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Sez. U., 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6, 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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