Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28745 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24677-2014 propisto da:

M.D., ME.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA DI PAOLO;

– ricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta camera di consiglio del

11/05/2018 dal Consigliere Dott. EiLISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 3 marzo 2014, ha accolto l’appello proposto da Ma.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 573 del 2011, e nei confronti di Me.An. e M.D., in qualità di genitori esercenti la potestà sulle minori Me.An.Gi. e Me.Be..

1.1. Il Tribunale, adito nel 2005 dal Ma. per la determinazione dei confini, aveva rigettato la domanda sul rilievo che non esisteva incertezza poichè le proprietà confinanti risultavano recintate dal 1977-1978, ed aveva condannato l’attore al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d’appello, previo accoglimento dell’eccezione di usucapione proposta dai convenuti con riferimento ad una parte della zona a confine tra le proprietà, ha accertato che il confine è individuato nella recinzione esistente tra i fondi, e ha dichiarato compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Me.An. e M.D., nella indicata qualità, sulla base di sei motivi. L’intimato Ma.Ma. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Con i primi quattro motivi è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e vizio di motivazione, e si contesta, sotto plurimi profili, la regolamentazione delle spese processuali.

2.1. Più specificamente, si assume dai ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe disposto erroneamente la compensazione delle spese, a fronte della soccombenza del Ma..

La Corte d’appello, infatti, aveva rigettato la domanda del Ma., in parte accogliendo l’eccezione di usucapione dei Me., e, per la restante parte, avendo accertato che la recinzione esistente segnava l’esatto confine tra i fondi.

Per altro verso, non sussisteva alcuna delle situazioni alle quali l’art. 92 c.p.c., comma 2, subordina l’esercizio del potere discrezionale di compensare le spese processuali, neppure considerando applicabile il testo di legge nelle precedenti e meno restrittive versioni. Era evidente, infatti, che il Ma. avesse agito quanto meno in modo imprudente, atteso che il confine era correttamente segnato dalla recinzione esistente da molti anni.

In ogni caso, la Corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni che giustificavano la disposta compensazione.

3. Con i motivi quinto e sesto è denunciata motivazione “difettosa e contraddittoria” e violazione dell’art. 950 c.c., e si contesta che la Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo sussistente l’incertezza sui confini e quindi ammissibile l’azione proposta dal Ma., ma nel merito aveva lasciato invariata la situazione dei confini.

La decisione era contraddittoria e frutto di erronea applicazione dell’art. 950 c.c., per l’assenza di incertezza sui confini. A tal fine non potevano assumere rilievo le contestazioni dei convenuti che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non riguardavano i confini bensì la pretesa del Ma., pretesa che, come rilevato correttamente dal Tribunale, era finalizzata alla riappropriazione di una parte dei terreni, laddove l’esistenza di demarcazione visibile e idonea a separare i fondi rendeva evidente l’assenza di incertezza sui confini.

5. Le doglianze, da esaminare congiuntamente per la consequenzialità tra la pronuncia sul merito e quella accessoria sulle spese, sono infondate.

5.1. La Corte d’appello ha ritenuto sussistente il presupposto dell’azione ex art. 950 c.c. in quanto, pur esistendo una linea di demarcazione tra le proprietà finitime, le parti contestavano che tale demarcazione corrispondesse all’effettivo confine.

La statuizione è immune da censure: l’attore aveva agito sull’assunto che i convenuti avessero sconfinato, e costoro avevano eccepito di aver usucapito parte della striscia di terreno a confine. Sussisteva dunque incertezza soggettiva, sufficiente a legittimare la pronuncia sul merito dell’azione proposta (ex plurimis, Cass. 08/08/2003, n. 11942), e l’intento recuperatorio dell’attore era perfettamente compatibile con la natura ricognitiva dell’actio finium regundorum (ex plurimis, Cass. 11/07/2016, n. 14131), così come l’eccezione di usucapione dei convenuti non comportava la trasformazione in revindica dell’azione proposta – non essendo contestato l’originario titolo del diritto di proprietà della controparte. Con la suddetta eccezione era stata introdotta una situazione sopravvenuta, astrattamente idonea ad eliminare la dedotta incertezza del confine (ex plurimis, 07/08/2013, n. 18870).

5.2. Nel merito, la Corte d’appello ha prima esaminato l’eccezione di usucapione dei convenuti e l’ha ritenuta fondata: era provato che la recinzione posta nella zona a confine tra le particelle n. (OMISSIS) di proprietà Me. e la particella n. (OMISSIS) di proprietà Ma. risaliva al 1986. Quanto alla restante zona di confine, la Corte d’appello ha accertato che la recinzione esistente, collocata “nella stessa posizione da anni”, individua correttamente il confine tra i fondi.

In sintesi, il parziale sconfinamento della proprietà Me. ai danni della proprietà Ma. era irreversibile per intervenuta usucapione, e l’intera demarcazione esistente tra i fondi coincideva con l’esatto confine.

5.3. Risulta pertanto infondata la denunciata violazione di legge sostanziale mentre il vizio di motivazione è inammissibile in quanto dedotto in termini di “difetto e contraddittorietà”, al di fuori del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ormai assurta a diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

6. Sono infondate anche le doglianze che investono la pronuncia sulle spese processuali.

6.1. Premessa, in linea generale, la posizione di sostanziale parità delle parti nel giudizio di regolamento di confini, per la comunanza dell’interesse che connota il relativo accertamento (ex plurimis, Cass. 13/02/2006, n. 3082), si è già rilevato che nel caso in esame è stata accertata l’usucapione in favore del fondo dei convenuti di una parte della zona a confine, ciò che presuppone l’avvenuto sconfinamento ai danni della proprietà Ma.. La Corte d’appello ha tenuto conto di tale accertamento ai fini della regolamentazione delle spese, esplicitamente indicando la ragione della compensazione nell’accoglimento dell’eccezione di usucapione. Si tratta di valutazione che sottende un giudizio di soccombenza reciproca, che giustifica la decisione con valenza assorbente di ogni ulteriore questioni prospettata dai ricorrenti in tema di disciplina delle spese processuali.

6. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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