Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28744 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13502-2014 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANDREA GRECO, DOMENICO ANTICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1590/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/10/2013 R.G.N. 1490/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO ANTICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame proposto dal L.D. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità L. n. 302 del 1990, ex art. 4 quale elargizione per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè l’assegnazione dell’assegno vitalizio non reversibile di Lire 500.000 di vecchie lire, soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 e ss. modificazioni, ai sensi della L. n. 407 del 1998, art. 2.

La Corte ha esposto che il L., ferito nel corso di azione delittuosa di stampo mafioso in data (OMISSIS), aveva presentato la domanda amministrativa per ottenere i benefici in data 10/5/2002; che il Ministero aveva rigettato la domanda ritenendolo non estraneo all’azione criminale; che alla fattispecie era applicabile il termine di decadenza biennale di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 6 e non quello di prescrizione decennale applicato dal Tribunale; che detto termine biennale doveva decorrere, per i fatti anteriori all’entrata in vigore della legge, dall’entrata in vigore della norma e cioè dal 25/10/1990 e dunque nella fattispecie si era verificata la decadenza per il beneficio di cui alla L. n. 302 del 1990 in data 25/10/1992 ed in data 11/12/2000 per i benefici di cui alla L. n. 407 del 1998; che non aveva rilievo la soppressione del termine con L. n. 407 del 1998 in quanto il termine era stato poi ripristinato con L. n. 44 del 1999 con la conseguenza che era applicabile la norma in vigore al tempo della decadenza ossia al 27/10/92 ed 11/12/2000.

Avverso la sentenza ricorre il L. con un motivo.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Manca, infatti, la prova della regolare notifica al Ministero dell’Interno, non costituitosi nel giudizio, del ricorso in Cassazione. Risulta che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta con raccomandata inviata in data 8/4/2014. Non è stata, invece, depositata la cartolina attestante la regolare ricevuta da parte dell’Avvocatura di Stato.

Poichè la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona, per entrambe le parti, notificante e notificato, nel momento in cui il piego raccomandato è consegnato al destinatario od a persona abilitata a ricevere, la mancata produzione di detta cartolina determina l’inammissibilità del ricorso.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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