Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28743 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1124/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

S.C.A.R.L. CONSORZIO AGRARIO DI SASSARI in liquidazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Galleri, con domicilio in

Sassari, Via Roma 61, presso lo studio del predetto difensore (pec:

salvatoregalleri.pec.giuffre.it);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributarla Centrale, Sezione di

Cagliari, n. 62/2012, pronunciata il 23 ottobre 2012 e depositata il

12 novembre 2012;

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 10 settembre

2020 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 43/11 dell’11.2.2011, la Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Cagliari, dichiarava l’estinzione del giudizio promosso dal Consorzio Agrario di Sassari S.C.A.R.L., in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate per maggiori imposte IRPEG ed ILOR 1976, ritenendo sussistere il requisito di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nei due gradi di merito, previsto dal D.L. cit., art. 3, comma 2 bis, ai fini dell’automatica definizione delle controversie ultradecennali ancora pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Centrali. Con detto avviso l’amministrazione finanziaria aveva operato numerosi recuperi che la Commissione tributaria di primo grado aveva in gran parte annullato, salvo la ripresa di erogazioni liberali ritenute non rientranti nelle previsioni del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 60. La Commissione tributaria di secondo grado (adita dall’Ufficio e incidentalmente dalla parte) aveva poi confermato l’annullamento di tre delle riprese già annullate ed oggetto di appello dell’Ufficio, il quale, ricorrendo alla C.T.C., aveva denunciato omessa pronuncia per altri due recuperi (interessi passivi di Lire 5,8 milioni e sopravvenienze passive di Lire 17,5 milioni) ed in parte per un terzo (spese per il personale), oltre che motivazione contraddittoria.

2. L’Ufficio proponeva reclamo, ritenendo applicabile la definizione automatica solo in presenza di propria doppia soccombenza integrale, e non già meramente parziale com’era nella specie.

3. Con sentenza n. 62/2012, pronunciata il 23 ottobre 2012 e depositata il 12 novembre 2012, la C.T.C. disattendeva il predetto reclamo, ritenendo che il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies, norma interpretativa del cit. D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a), secondo cui per dichiarare l’estinzione sarebbe stata sufficiente una soccombenza anche parziale dell’amministrazione finanziaria nei due gradi.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 10 settembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 decies e del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, conv. in L. n. 73 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-4, lamentando che la C.T.C. abbia dichiarato l’estinzione del giudizio malgrado la carenza dei presupposti normativi previsti dalle richiamate disposizioni di legge.

Preliminarmente, come ritualmente eccepito dalla S.C.A.R.L. controricorrente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che risulta notificato in data 14.3.2014, quando erano già scaduti i termini di un anno e quarantasei giorni (comprensivi del periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza impugnata; invero, la sentenza della C.T.C. risulta depositata in data 12.11.2012 e mai notificata, per cui il termine per proporre il ricorso in Cassazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, a sua volta richiamato dallo stesso decreto legislativo, art. 51, comma 1, scadeva in data 30.12.2013 (primo giorno non festivo successivo a sabato 28.12.2013).

Il ricorso, pertanto, è stato tardivamente proposto e a nulla rileva che una prima tempestiva notifica non sia andata a buon fine; in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; spese che liquida in Euro 3.000,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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