Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28743 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 09/11/2018), n.28743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20408-2015 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dagli avvocati GENNARO

IMPROTA, SERGIO TREDICINE, MANUELA ROMANO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA SAN TOMMASO

D’ACQUINO 15, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che lo

rappresenta e difende;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, Depositata

il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato I.G., difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Riccardo DE FLORIO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TUCCILLO Mario, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Fondiaria Sai proponeva appello avverso la sentenza n. 5339 del 2013 con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva condannato la compagnia assicurativa a pagare in favore di Q.B. la somma di Euro 1.456,54, oltre interessi e spese per competenze professionali maturate a seguito dell’espletamento dell’incarico peritale svolto per conto e nell’interesse della società, giusta fattura agli atti. La società assicurativa con l’atto di appello deduceva la violazione del principio di buona fede e correttezza nonchè l’abuso del diritto avendo l’appellato azionato plurimi giudizi davanti al Giudice di Pace definiti con sentenze, successivamente, impugnate davanti al Tribunale.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1144 del 2015, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza dichiarava improponibile la domanda, condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Napoli, l’appellato aveva proposto più domande nascenti dallo stesso rapporto e con identico petitum e causa petendi (unico il rapporto professionale e unica la specifica causale dedotta nei menzionati giudizi), pertanto, unica avrebbe dovuto essere l’azione. Trattandosi di incarichi relativi a diversi sinistri, l’aver azionato più giudizi non poteva che risolversi in un abuso del processo.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Q., con ricorso affidato ad un motivo. La società Unipol Sai Assicurazioni spa ha resistito con controricorso. Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 30 novembre 2016 le parti hanno depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

All’adunanza del 30 novembre 2016 questa Corte con ordinanza rinviava la causa alla Pubblica Udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso Q. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111cost. nonchè erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 15 novembre 2007 n. 23726 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente se all’ipotesi in esame il Tribunale di Napoli avesse applicato correttamente i principi espressi dalle SSUU della Corte di Cassazione con la sentenza an. 23726 del 2007, avrebbe escluso che la condotta tenuta da Q. avesse realizzato una parcellizzazione di un unico credito. Piuttosto Q. avrebbe correttamente richiesto l’integrale liquidazione delle spettanze professionali relativi a distinti sinistri non operando alcuna parcellizzazione di tale credito. Gli altri incarichi ricevuti dalla impresa assicurativa riguardano altri sinistri e, quindi, differenti obbligazioni, e, pertanto, non vi era alcun obbligo da parte del Q. di chiedere cumulativamente il pagamento delle competenze legali per tutti gli incarichi ricevuti dalla convenuta. In definitiva, il credito azionato in ciascuno dei giudizi proposti dal Quagliano nei confronti della società resistente, in realtà, rappresentava una diversa causa petendi costituita dall’attività professionale svolta con riguardo al singolo sinistro di cui egli reclamava il pagamento delle sue competenze.

1.1.= La censura è infondata, pur rendendosi necessaria, ex art. 384 c.p.c., u.c. la correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è peraltro conforme a diritto.

– Va qui premesso che il Tribunale di Napoli, con apprezzamento in fatto logicamente coerente e qui non sindacabile, ha accertato l’esistenza di un rapporto negoziale unitario tra la Compagnia Assicurativa e l’odierno ricorrente, a monte degli specifici incarichi, via via conferiti per la liquidazione dei sinistri. L’unitarietà del rapporto giuridico è stata desunta dal fatto che la regolamentazione e le modalità di svolgimento del rapporto, pur a fronte del rilevantissimo numero di perizie affidate al ricorrente, siano rimaste invariate nel lungo periodo di durata dello stesso. In particolare, secondo il Tribunale, la Compagnia Assicurativa si limitava ad indicare gli estremi del singolo sinistro da periziare, senza che vi fosse una specifica contrattazione in relazione a ciascun incarico. Del pari invariate le modalità con cui veniva liquidato il compenso del Q..

Il giudice di appello ha, dunque, escluso che venisse di volta in volta concluso uno specifico contratto, dotato di autonoma regolamentazione, in relazione alle migliaia di incarichi ricevuti dal Q., nel pluriennale periodo, durante il quale si protrasse il rapporto con la Compagnia Assicurativa. Da ciò, ad avviso del Tribunale di Napoli, l’unicità del contratto, e, dunque, della fonte delle reciproche obbligazioni a carico delle parti, essenzialmente consistenti nel pagamento del compenso, secondo criteri predeterminati (forfettizzati) a carico della Compagnia Assicurativa, e di prestazione professionale, avente ad oggetto il medesimo contenuto di stima del danno, propedeutica alla liquidazione con l’utilizzo di appositi moduli precompilati, a carico del Q.. La pluriennale durata del rapporto” viene del resto ammessa dallo stesso ricorrente, pur ribadendo la pluralità di crediti da esso derivanti.

Il Tribunale ha però fatto automaticamente discendere, dall’unitarietà del rapporto, l’unicità dell’obbligazione di pagamento e della correlativa pretesa creditoria in capo all’odierno ricorrente. Epperò tale ulteriore passaggio argomentativo non è condivisibile.

Benchè alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del ricorrente), non può da ciò farsi discendere un’unica prestazione professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni, aventi, peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato, infatti, che il singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia.

Piuttosto, su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal Q. siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.

Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2, (Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017).

Sulla scorta di tale principio e venendo al caso di specie, occorre, pertanto, verificare se la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilità) abbia formato oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito: la risposta non può che essere positiva in considerazione della linea difensiva adottata dalla società convenuta improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione, anche in relazione al principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione (Cass. 21 dicembre 2016 n. 26464).

E sul tema dell’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi – fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve oggi risolvere – il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), nè deduce l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini che qui interessano, anche perchè sarebbe stato sufficiente l’invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine (art. 2943 c.c., u.c.).

L’intervento chiarificatore delle sezioni unite costituisce elemento sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui adottata rispetto a quella cui è pervenuta, tra le stesse parti, la sentenza di questa Corte n. 18810 del 2016, resa in fattispecie in cui il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della odierna resistente non aveva consentito, al contrario di quanto avvenuto nel presente giudizio, di identificare la riconducibilità delle diverse controversie, separatamente instaurate dall’odierno ricorrente, al medesimo ambito oggettivo, e dunque, in buona sostanza, in assenza di un apprezzabile interesse al frazionamento, l’esistenza di una pratica abusiva, in ordine alla quale il giudice di rinvio di quel giudizio dovrà svolgere le proprie valutazioni.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 845 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed oltre accessori nella misura di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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