Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28742 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24560-2010 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA dei GIORNALISTI ITALIANI INPGI

“GIOVANNI AMENDOLA” (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FINRADIO SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA per i LAVORATORI dello

SPETTACOLO ENPALS (OMISSIS), in persona del Presidente,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206,

presso lo studio dell’avvocato CARDANO ROSSANA, che lo rappresenta e

difende giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/02/09, depositata il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, revocava le ingiunzioni chieste ed ottenute dall’Inpgi nei confronti della Finradio srl, aventi ad oggetto i contributi previdenziali dovuti per le posizioni di F.C. e T.G., sia per mancanza del requisito numerico L. n. 69 del 1963, ex art. 34 sia per la mancata iscrizione all’albo di detti praticanti giornalisti;

Avverso detta sentenza l’Inpgi ricorre con due motivi.

Resistono con controricorso la Finradio srl e l’Enpals.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del secondo motivo, concernente la mancata iscrizione all’albo, che rende inutile l’esame del primo;

Letta la memoria della Finradio;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato (Cass. n. 13778 del 07/11/2001) che “La prestazione giornalistica resa fino al momento in cui è intervenuto l’atto di iscrizione all’albo deve essere considerata come resa da soggetto privo del requisito dell’iscrizione medesima, senza che possano riconoscersi effetti, sul piano del rapporto di lavoro, alla eventuale retrodatazione disposta dall’organismo professionale competente, non essendo tale retrodatazione idonea ad eliminare la situazione di mancanza del requisito dell’iscrizione nel periodo considerato”.

Inoltre, quanto più specificamente al rapporto con l’Inpgi, la giurisprudenza, dopo qualche iniziale incertezza, si è espressa (Cass. N. 16383/2008) nel senso che “In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, ma non esclude – non derivando detta nullità da illiceità dell’oggetto o della causa – che l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., conservi giuridica rilevanza ed efficacia.

Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, ma da ciò non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non solo dalla natura dell’attività svolta”.

Ed ancora si è ritenuto (Cass. Sez. 50, Sentenza n. 3385 del 11/02/2011 e n. 4165 del 21/02/2011 che “In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, ma non esclude – non derivando detta nullità da illiceità dell’oggetto o della causa – che l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non solo dalla natura dell’attività svolta”.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate, per ciascuna delle controparti in euro trenta per esborsi e duemila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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