Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28742 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20591/2014 proposto da:

I.N.A.C. – ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA AI CITTADINI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato

GIULIO CIMAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANNA SCAFATI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 35/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Campobasso (sentenza del 4.6.2014), decidendo sull’impugnazione dell’INAC avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che gli aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento dei contributi relativi al periodo 8/2003 – 11/2005, ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado;

la Corte territoriale ha spiegato che l’appellante non aveva diritto ad alcuno dei benefici previsti dalla normativa emergenziale relativa al sisma del 31.10.2002 che aveva colpito il Molise, in quanto il ricorrente istituto aveva iniziato la propria attività con dipendenti in epoca successiva alla predetta data, ovvero a decorrere dal 30.6.2003;

per la cassazione della sentenza ricorre l’INAC (Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini) con due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. col primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 1193 c.c., nonchè l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

2. il ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la Corte di merito ha confermato la decisione del primo giudice di rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi pretesi per il periodo 8/2003 – 11/2005 sulla base del rilievo che l’istituto non aveva provato, ai sensi dell’art. 1193 c.c., che i pagamenti eseguiti dopo il 2006 erano da imputarsi a contribuzioni diverse da quelle richieste con l’opposta cartella esattoriale, assumendo, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di merito, che alcun atto interruttivo era mai pervenuto da parte dell’Inps prima della nota del 19.2.2010;

3. rileva, altresì, il ricorrente che i pagamenti effettuati dopo il mese di marzo del 2006 non erano atti ad integrare l’eccepita ricognizione del debito in mancanza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà di cui all’art. 2944 c.c.;

4. inoltre, nemmeno potevano operare, secondo il ricorrente, i criteri legali di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., che presupponevano l’esistenza di una pluralità di debiti, mentre nella fattispecie si era in presenza di un unico credito unilateralmente affermato dalla presunta parte creditrice;

5. il motivo è infondato, avendo i giudici di merito correttamente applicato la norma sui criteri di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1193 c.c.: invero, si era in presenza di crediti per mancato versamento di contributi afferenti a diverse annualità che trovavano la loro origine nell’accertata insussistenza del diritto del ricorrente a godere del beneficio della sospensione nel pagamento degli stessi contributi, prevista dalla normativa emergenziale relativa al sisma del 31.10.2002 (tanto che le relative istanze erano state rigettate), essendo stato accertato, con giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, che l’INAC aveva intrapreso l’attività oggetto di contribuzione in epoca successiva al sisma;

6. si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 194 del 15.1.1986) che “In ipotesi di adempimento parziale del datore di lavoro che abbia nei confronti dell’INPS più debiti per omissione contributiva, non è possibile l’imputazione proporzionale del pagamento ai vari debiti, giacchè questi ultimi sono tutti datati nella scadenza e precisi nel relativo ammontare; pertanto trova applicazione il principio generale posto dall’art. 1193 c.c., comma 2, secondo cui in caso di più debiti scaduti che siano ugualmente garantiti per il creditore e parimenti onerosi per il debitore – il pagamento va imputato al debito più antico” (V. in senso conforme Cass. sez. lav. n. 657 del 23.1.1987, secondo cui in caso di debiti per omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi il pagamento fatto di una somma senza l’indicazione del debito al quale il versamento va riferito, può essere imputato, in base ai criteri di cui all’art. 1193 c.c., al debito più antico, purchè questo non risulti prescritto);

7. le norme sull’imputazione di pagamento postulano l’esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori della medesima specie in capo ad un unico debitore, e non sono applicabili nè se il debito è unico, nè se si tratta di due debitori diversi, sebbene rappresentati da un’unica persona (v. Sez. 3, n. 2977 del 15.2.2005), per cui nella fattispecie ricorrono i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 1933 c.c., essendosi in presenza di crediti per omissioni contributive della stessa specie relative a diverse annualità e facenti capo ad una sola parte debitrice, cioè l’odierno ricorrente che non aveva diritto, così come accertato in sede di merito, a beneficare della pretesa sospensione contributiva in relazione al periodo controverso;

8. tra l’altro, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (v. in tal senso Sez. 3, n. 205 del 9.1.2007);

9. nella fattispecie, così come emerge dalle conformi decisioni di merito, il debitore non aveva fornito la prova che i pagamenti da lui effettuati dopo il 2006 fossero da imputare alle annualità contributive oggetto della contestata cartella esattoriale e non piuttosto ai debiti più antichi, per cui correttamente è stato escluso che i crediti rappresentati nell’atto di intimazione oggetto di causa si fossero prescritti;

10. è, invece, inammissibile la parte del motivo contenente la generica denunzia del vizio di omessa motivazione, tanto più che nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, della motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

11. ma è evidente che nella specie non ricorre alcuna delle suddette anomalie, posto che la Corte territoriale ha adeguatamente verificato l’insussistenza del requisito temporale previsto per l’accesso alla sospensione nel pagamento dei contributi, nonchè la mancata dimostrazione dell’eccepita prescrizione;

12. col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 e di tutti gli atti successivi, nonchè degli artt. 1375 e 1175 c.c., degli artt. 97 e 2 Cost., oltre che l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla richiesta di decurtazione degli interessi moratori e delle sanzioni;

13. sostiene il ricorrente che l’unico requisito richiesto per l’accesso al beneficio della sospensione contributiva era rappresentato dal fatto di avere la sede legale ed operativa in uno dei comuni interessati dal sisma del 31.10.2002, non essendo, perciò, necessario il riferimento alla natura dei rapporti intercorrenti coi singoli dipendenti;

14. inoltre, gli interessi di mora e gli accessori erano in parte dovuti anche al ritardo nella verifica dell’Inps, la qual cosa avrebbe anche causato la perdita del beneficio della rateizzazione concessa dalla normativa;

15. quindi, l’omessa specificazione e la poca chiarezza della norma applicabile in tema di sospensioni contributive ed il comportamento dell’Inps, che per anni aveva avallato l’applicazione di detta normativa anche all’INAC, avevano ingenerato in esso ricorrente un legittimo affidamento sulla sua corretta applicazione, mentre la richiesta di rientro delle contribuzioni scadute, peraltro gravate da sanzioni ed interessi, costituiva una violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed Inps;

16. il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente pretende di far discendere il diritto al beneficio della sospensione contributiva dal solo requisito per l’impresa dell’esistenza della sede legale ed operativa in uno dei comuni interessati dal sisma del 31.10.2002, in quanto trascura il dato di fondo, correttamente evidenziato dalla Corte di merito, dell’avvenuta assunzione dei dipendenti in epoca successiva a quella del predetto evento calamitoso: invero, solo con l’instaurazione dei rapporti lavorativi sorgeva l’obbligo dei relativi versamenti contributivi rispetto ai quali veniva poi avanzata istanza di sospensione, ma nel caso in esame ciò accadeva dopo il verificarsi del sisma, per cui all’epoca dello stesso evento non erano sorti ancora obblighi contributivi rispetto ai quali poter invocare il beneficio della sospensione contributiva; non si tratta, quindi, come intende far credere il ricorrente, di verificare la natura dei rapporti lavorativi intercorsi tra l’impresa ed i dipendenti, bensì di accertare, come esattamente avvenuto nella fattispecie, se quei rapporti già sussistessero o meno all’epoca dell’evento a decorrere dal quale era possibile invocare la sospensione del versamento dei relativi contributi;

17. il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui introduce per la prima volta la questione del legittimo affidamento che sarebbe stato ingenerato dalla condotta dell’Inps, che avrebbe tardivamente preteso il pagamento dei contributi, determinando anche l’aggravio degli interessi e delle sanzioni: invero, non risulta dall’impugnata sentenza la trattazione di una tale questione e, da parte sua, il ricorrente non ha fornito elementi per verificare se la stessa fu posta, in quale momento del giudizio di merito fu prospettata e in quali precisi termini fu esposta;

18. il ricorso va, pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al principio della soccombenza; sussistono, infine, i presupposti per la condanna del soccombente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’istituto al pagamento delle spese nella misura di Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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