Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28741 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20961-2010 proposto da:

DORATEX SPA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio

dell’avvocato MORSILLO ANDREA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LASCIOLI MAURIZIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati DE PASCALIS MAURO e SIMONATO DANIELE, giusta procura

speciale a margine della comparsa dì nuovo procuratore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

4.3.2010, depositata il 29/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalla Doratex spa a D.N.C. in stato di gravidanza, ritenendo che non sussistesse la colpa grave che legittimerebbe il recesso ai sensi della L. n. 1204 del 1971 ed ora del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 riducendo però le somme dovute a titolo di retribuzione;

Avverso detta sentenza la Doratex spa ricorre con sei motivi. La lavoratrice resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Vista la rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente ed accertata dalla lavoratrice;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. si deve dichiarare l’estinzione del giudizio e compensare le spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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