Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28740 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20289/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI Antonietta, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
CALIULO LUIGI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSANDRO
Angelo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4213/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
3.7.09, depositata il 29/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta
ai motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, riformando la statuizione di rigetto emessa in primo grado, accoglieva la domanda proposta da D.S.A., già iscritta nelle liste di mobilità, per ottenere dall’Inps la relativa indennità, ritenendo che la domanda amministrativa fosse stata proposta, non già tardivamente, ma nel termine di legge.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi, mentre la D. S. resiste con controricorso. Con il primo mezzo l’Inps si duole che sia stata ritenuta tempestiva la domanda dell’11.5.98, nonostante essa non fosse stata proposta ad esso Inps, ma al Ministero del Lavoro; con il secondo mezzo si lamenta che non sia stata trattata la questione, sollevata in primo grado e riproposta in appello, sul fatto che la D.S. sarebbe decaduta dal diritto D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, per avere proposto l’azione con ricorso depositato il 28 febbraio 2005 e quindi ben oltre l’anno dalla domanda amministrativa del 7 aprile 2003.
Va rigettata l’istanza di rinvio proposta dalla contro ricorrente a causa del decesso del difensore, dal momento che l’evento si è verificato nell'(OMISSIS) e quindi la signora D.S. aveva tutto il tempo di munirsi di nuovo difensore, ancor prima di ricevere la notifica della relazione; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo;
etta la memoria dell’Inps;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, in primo luogo, vanno rigettate le eccezioni sollevate in controricorso, giacchè il termine per ricorrere in cassazione è stato dimezzato da un anno a sei mesi dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, solo per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, ex art. 58, comma 1 della stessa legge, con ciò dovendosi far riferimento al giudizio di primo grado. Nè il giudicato tra la D.S. e il Ministero del Lavoro sul diritto all’inserimento nelle liste di mobilità può far stato nel diverso giudizio in cui è parte l’Inps e concerne il pagamento della relativa indennità. Nè la questione della decadenza risulta preclusa da giudicato, in quanto in primo grado l’Inps era risultato vittorioso, per cui non aveva l’onere di impugnazione ma solo di riproporre in appello la questione ex art. 346 c.p.c.;
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è manifestamente fondato, perchè la sentenza impugnata non ha trattato la questione della decadenza sostanziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per accertare se l’azione fosse stata proposto o no dopo la scadenza di un anno e 300 giorni di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992, norma che opera anche per le controversie relative all’indennità di mobilità (Cass. n. 16342/2007). La decadenza si è verificata, perchè, secondo i dati riportati in sentenza e non censurati, è intercorso un periodo maggiore di un anno e trecento giorni tra la domanda amministrativa ed il deposito del ricorso.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di tutti i gradi, liquidate per il primo in euro cinquecentosessantatre (quattrocentoventi per onorari e centotredici per diritti); per il secondo grado in euro settecentosettantotto (seicentotrentacinque per diritti e centotredici per onorari) e per il presente giudizio in euro venti per esborsi e duecentocinquanta per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011