Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28740 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 16/12/2020), n.28740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1341/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 132/01/11, pronunciata il 18 aprile 2011 e depositata il 29

novembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. C.A. impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni presentate per gli anni 2002 e 2003 determinando un maggiore imponibile ai fini IVA,

IRPEF ed IRAP in Euro 268.172,00 per l’anno 2002 ed in Euro 288.082,00 per l’anno 2003 e procedendo alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni.

2. La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente riducendo il reddito imponibile nella stessa misura di Euro 119.000,00 per entrambi gli anni e revocava le sanzioni applicate.

3. La Commissione tributaria regionale del Molise con sentenza n. 132/01/11, pronunciata il 18 aprile 2011 e depositata il 29 novembre 2011, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l’appello dell’ufficio non avesse “aggiunto alcun elemento oggettivo rilevante che potesse consentire al giudice superiore una diversa ponderata decisione basata su fatti concreti” e che le ragioni della contribuente, oggetto di appello incidentale, non potevano essere condivise in quanto la stessa non aveva “prodotto elementi oggettivi, che potessero convincere sulla loro fondatezza”.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la contribuente non ha opposto alcuna difesa.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 luglio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. Con il primo motivo l’agenzia ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1”, lamentando che La C.T.R. aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo immune da censure la riduzione della percentuale di redditività operata dai primi giudici (fino al 115%, dal 170% calcolata dall’Ufficio), senza pronunciarsi sulla illogica e contraddittoria determinazione del reddito imponibile nella stessa misura di Euro 119.000,00 per entrambi gli anni, pur essendo diversi gli importi originari (Euro 268.172,00 per l’anno 2002 ed Euro 288.082,00 per l’anno 2003) e neppure sul costo dei beni impiegati, da maggiorare in base alla percentuale di maggiorazione stimata; lamentava inoltre che la C.T.R. non aveva spiegato le ragioni dell’immotivato annullamento dei rilievi concernenti i costi non deducibili, nè dell’annullamento delle sanzioni irrogate.

1.2. Con il secondo motivo l’agenzia ricorrente deduce “omessa, insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1”, non avendo la C.T.R. chiarito attraverso quali calcoli sia pervenuta alla determinazione del complessivo reddito imponibile di Euro 119.000,00 per entrambi gli esercizi in contestazione (2002 e 2003), nè in che modo abbia tenuto conto dei costi ritenuti indeducibili dall’Ufficio (pari ad C 161.704,00 per l’anno 2002 e ad Euro 67.084,00).

1.3. Con il terzo motivo l’agenzia ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2, art. 5, comma 4, e art. 6, commi 1, 4 e 5, ed omessa motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1” per avere la C.T.R. sanzioni irrogate dall’Ufficio.

2. I tre motivi, strettamente connessi, congiuntamente e accolti in quanto ampiamente fondati.

2.1. Invero, la motivazione adottata dai giudici d’appello assume una connotazione meramente figurativa, essendosi gli stessi limitati a ritenere l’appello meritevole di rigetto in quanto “ancorchè ponderoso”, non aveva aggiunto “alcun elemento oggettivo rilevante che potesse consentire al giudice superiore una diversa ponderata decisione basata su fatti concreti” e che “le ragioni della contribuente… non potevano essere condivise… in quanto prive di riscontri oggettivi idonei a convincere della loro fondatezza”.

2.2. Dall’apparente ricostruzione degli elementi addotti in giudizio e dall’epigrafico itinerario argomentativo della sentenza impugnata, emerge che i giudici del merito non hanno tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che dovevano essere ricavate dalle circostanze allegate dalle parti; gli stessi si sono viceversa limitati a ritenere apoditticamente insussistente la prova e, a completamento delle affermazioni tautologiche concernenti la “mancanza di dati oggettivamente determinati” e di “alcun elemento oggettivo rilevante che potesse consentire al giudice superiore una diversa ponderata decisione basata su fatti concreti”, hanno semplicisticamente concluso per la conferma della sentenza di primo grado.

2.3. Non risulta che nella specie la C.T.R. abbia effettuato una sia pur minima disamina della realtà fattuale. Non risultano infatti chiarite le ragioni per cui la stessa Commissione abbia confermato la rideterminazione della percentuale di redditività operata dai primi giudici (115%, anzichè 170%); in particolare è rimasto oscuro il procedimento secondo cui, partendo da dati diversi per i due distinti esercizi ed operando la medesima riduzione percentuale, sia stato ottenuto il medesimo risultato; risulta infatti incomprensibile come sia stato determinato un reddito complessivo imponibile di Euro 119.000,00 per entrambi gli esercizi mediante l’applicazione della percentuale di ricarico del 125% sul costo del venduto, pur essendo del tutto diversi i dati economici acquisiti per la determinazione dei maggiori imponibili (in particolare, i costi dei beni venduti erano pari ad Euro 268,172,00 nell’anno 2002 e ad Euro 288.082,00 nell’anno 2003). Non à dato poi comprendere se nel calcolo effettuato per determinare il predetto reddito imponibile di Euro 119.000,00 la C.T.R. abbia tenuto conto dei costi ritenuti indeducibili dall’Ufficio (pari ad Euro 161.704,00 per l’anno 2002 e ad Euro 67.084,00); elemento questo del tutto ignorato, ove si consideri che per l’anno 2002 il maggior reddito accertato di Euro 119.000,00 risulterebbe addirittura inferiore ai costi ripresi a tassazione dall’Ufficio (Euro 161.704,00).

2.4. La C.T.R. infine ha immotivatamente confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui la C.T.P. aveva annullato senza ragione alcuna le sanzioni irrogate dall’Ufficio, in violazione delle disposizioni TUIR sopra citate ed in mancanza di esplicita domanda della contribuente sul punto.

2.5. In conclusione, apparendo impossibile qualsiasi controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione, ricorre una tipica ipotesi di “motivazione apparente”; ossia di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione dei convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (ex plurimis, Cass. SU, 5 agosto 2016, n. 16599; SU, 7 aprile 2014, n. 8053 e SU, n. 22 settembre 2014, n. 19881; nonchè, Sez. 5, 10 dicembre 2014, n. 25990 e Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20112).

3. Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, perchè provveda in conformità al principio enunciato, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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